CIVI 1 patr. da: PR 1
Incarto n. 10.2005.551 DA 4201/2005
Bellinzona 8 giugno 2006
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di lesioni colpose,
per avere, in data 5 agosto 2005, a __________, alla guida dell’autofurgone Mitsubishi targato __________ su via __________ alla preselezione su via __________ omesso di concedere la precedenza alla sopraggiungente vettura prioritaria condotta da CIVI 1, con la conseguenza che quest’ultima per evitare una collisione procedette a una frenata, riportando quale conseguenza un cosiddetto “colpo di frusta”;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 125 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 14 novembre 2005 n. DA 4201/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. La parte civile CIVI 1 è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente natura (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP);
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 21 novembre 2005 dal difensore;
indetto il dibattimento 8 giugno 2006, al quale hanno partecipato l’imputato, assistito dal suo difensore, la parte civile ed la sua patrocinatrice, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato all’esame della parti civile ed all’audizione dei testi;
sentita la patrocinatrice della parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa e l’accoglimento integrale dell’istanza di risarcimento;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito in quanto fanno difetto gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi del reato di lesioni colpose. Postula inoltre la reiezione delle pretese di risarcimento avanzate dalla parte civile, poiché non era più legittimata a farlo, non essendosi opposta al decreto d’accusa. In ogni caso, chiede il rinvio delle stesse, in quanto non sono state rese liquide;
sentiti in replica la patrocinatrice della parte civile ed in duplica il difensore;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di lesioni colpose per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4. Possono essere riconosciute e, se si in che misura, le pretese di risarcimento avanzate dalla parte civile con istanza del 16 maggio 2006?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. Con decreto d’accusa del 14 novembre 2005, il Sostituto Procuratore pubblico ha ritenuto colpevole di lesioni colpose il signor ACCU 1 per avere, in data 5 agosto 2005 alle ore 11:50 circa, su via __________ a __________, nell’affrontare una manovra di svolta a sinistra con il suo furgone Mitsubishi targato __________, omesso di concedere la precedenza alla vettura della signora CIVI 1, regolarmente proveniente in senso inverso, costringendola ad una brusca frenata, a seguito della quale ella avrebbe subito un cosiddetto “colpo di frusta” alle cervicali.
L’imputato ha sempre contestato che gli eventi si siano svolti così come descritti dalla parte civile e fatti propri dall’accusa. In maniera conseguente egli ha quindi interposto opposizione al decreto d’accusa il 21 novembre 2005.
2. Le versioni delle parti sui fatti sono completamente discordanti nei punti fondamentali per la valutazione della punibilità del signor ACCU 1.
Secondo quanto sostenuto dalla parte civile, ella stava circolando - alla guida della Ford Focus targata __________, immatricolata in Italia ed intestata a suo marito __________ __________ - nell’abitato di __________ ad una velocità massima di 40/50 km/h, proveniente dalla dogana e diretta verso il centro del paese. Giunta all’altezza di via della __________, inaspettatamente ed improvvisamente, si sarebbe vista tagliare la strada dal furgone dell’imputato, che, con una manovra da lei definita “da rally” si sarebbe intrufolato nel leggero spazio che separava la sua vettura da quella che la precedeva. Onde evitare l’urto, la parte civile avrebbe quindi dovuto frenare repentinamente, operazione che avrebbe comportato un contraccolpo, che a sua volta sarebbe stato all’origine del colpo di frusta. Dal canto suo, il prevenuto, non essendovi stata alcuna collisione, ha continuato normalmente la sua marcia su via della __________, raggiungendo il deposito della sua ditta, situato a pochi metri di distanza.
Dopo la frenata la signora CIVI 1 è rimasta qualche breve istante ferma nel punto d’arresto, facendo rimarcare il proprio disappunto azionando insistentemente l’avvisatore acustico. In seguito, ella è ripartita verso il centro del paese, molto arrabbiata per l’atteggiamento del conducente del furgone, con l’intento di invertire la propria direzione di marcia e recarsi dal signor ACCU 1 per discutere dell’accaduto direttamente con lui. Giunta sul posto ha trovato quest’ultimo intento a lavare il veicolo con una canna dell’acqua. Ne è sorta una discussione nell’ambito della quale la parte civile sostiene di essere stata insultata ed addirittura annaffiata dal prevenuto.
Preso atto dell’atteggiamento della controparte, la signora CIVI 1 si quindi recata presso il posto di polizia di __________, dove è stata informata della possibilità di sporgere querela. In seguito, ella si è recata a __________ per fare delle commissioni. Laggiù è stata colta da un malore che le ha fatto perdere i sensi ed a causa del quale ha dovuto essere ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale locale, per esserne dimessa qualche ora più tardi. Il giorno successivo, non sentendosi nuovamente bene, la signora si è di nuovo recata al pronto soccorso per sottoporsi ad una visita medica, dalla quale è risultata un’evidente contrattura dei muscoli paravertebrali cervicali, accompagnata da fotofobia e nausea.
3. Dal canto suo, il signor ACCU 1, come accennato in precedenza, pur riconoscendo di essere stato alla guida del furgone in questione, sostiene di non aver infranto alcuna norma e di non essere all’origine delle lesioni subite dalla parte civile. In effetti, egli asserisce di essersi messo regolarmente in preselezione e di essersi fermato in attesa di potersi immettere su via della __________. In quel momento sulla corsia di contromano vi era una colonna di auto, prodottasi a seguito dell’intenso traffico, che terminava proprio all’altezza dell’imbocco di via della __________. Una volta creatosi lo spazio necessario, quando l’auto della parte civile si trovava ancora ad una distanza sufficiente per poter procedere in tutta tranquillità, egli ha iniziato la manovra di svolta. In effetti, a suo dire, la signora stava sopraggiungendo a velocità moderata e si trovava all’altezza della macelleria, a circa 40 m di distanza, quindi ancora prima del passaggio pedonale. Oltretutto egli sostiene che vi fosse in quel momento addirittura un pedone che aveva già iniziato l’attraversamento, per cui ella avrebbe dovuto fermarsi per lasciargli terminare l’operazione, cosa che però non avrebbe fatto, proseguendo la sua marcia senza curarsi di quella persona. Inoltre, a suo dire, la conducente era distratta e stava armeggiando con qualcosa.
Secondo la versione dell’imputato, egli avrebbe terminato senza problemi la sua manovra, senza costringere ad alcun tipo di frenata d’emergenza la querelante. Quando egli si trovava già su via della __________, attratto da una serie di clacsonate insistenti, ha potuto vedere negli specchietti retrovisori che la signora CIVI 1 si era fermata su via __________ all’altezza della segnaletica di Stop di via della __________ stessa. L’imputato ha asserito di non aver sentito alcuno stridio di gomme.
Anche su quanto avvenuto in seguito, nonostante ciò non sia oggetto della presente procedura, l’illustrazione degli eventi del prevenuto è differente da quella della parte civile. Egli, pur riconoscendo che sia sorta una discussione breve ma animata tra loro, nega infatti di averla insultata o bagnata con la canna dell’acqua, anzi, ha affermato che è stata quest’ultima piuttosto, molto arrabbiata, ad ingiuriarlo.
4.Il teste __________ __________, che si trovava incolonnato qualche auto dietro all’imputato al momento in cui questi si è immesso da via __________ su via della __________, ha confermato al dibattimento che il signor ACCU 1 era fermo in preselezione con il suo furgone e che vi era una colonna di macchine in senso inverso. Egli non ha percepito la manovra del prevenuto come azzardata. Non ha sentito alcuna frenata, nonostante avesse i finestrini aperti, né ha notato segni di pneumatici sull’asfalto. Ha semplicemente visto la signora CIVI 1 ferma all’altezza di via della __________ azionare insistentemente l’avvisatore acustico. Egli era pure presente al momento della discussione tra le parti ed ha sentito la donna insultare il signor ACCU 1, mentre quest’ultimo non l’avrebbe né offesa, né bagnata, ma l’avrebbe solamente invitata, in maniera secca e decisa, a lasciarlo in pace.
Il teste __________, verbalizzato dagli inquirenti il 21 settembre 2005, è stato in grado di dire solo che, trovandosi con la propria auto dietro la parte civile al momento dei fatti, e circolando ad una velocità di 30/40 km/h, ha visto quest’ultima frenare improvvisamente in modo brusco, tanto da indurlo a bloccare a sua volta repentinamente il proprio veicolo per evitare di andare a sbatterle contro. Egli ha pure affermato di avere visto da sopra la Ford della signora CIVI 1, un tetto bianco o grigio probabilmente appartenente a un furgone, che stava immettendosi su via della __________, ma non ha potuto dire nulla circa l’atteggiamento dei due conducenti coinvolti nella vicenda.
L’audizione del teste __________ __________, sentito solo al dibattimento perché richiesto dalla difesa con la motivazione che avrebbe assistito ai fatti in esame, è stata per contro perfettamente inutile, ritenuto che egli sarebbe stato presente unicamente alla discussione di fronte ai magazzini del signor ACCU 1.
5. L’art. 125 cpv. 1 CPS sanziona con la pena della detenzione o della multa chiunque, per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d’una persona.
Elementi costituenti il reato sono quindi, dal punto di vista oggettivo, una violazione dei doveri di diligenza da parte dell’accusato, l’esistenza di una lesione corporale della vittima ed il rapporto di causalità tra il comportamento dell’autore e le lesioni.
Nel caso che ci occupa i pilastri accusatori sono molto fragili. In effetti dall’istruttoria non è emersa alcuna prova che consenta di concludere che il signor ACCU 1 abbia infranto i suoi doveri di diligenza nei confronti della parte civile, tagliandole la strada con il proprio veicolo in maniera troppo azzardata e pericolosa al punto tale da costringerla ad una frenata d’emergenza.
Le dichiarazioni della signora CIVI 1, che ha riferito di una manovra azzardata, pericolosa e spericolata, effettuata dall’accusato senza nemmeno fermarsi in preselezione, non solo non sono suffragate da alcun elemento probatorio, ma sono addirittura sconfessate da quanto riferito dal teste __________. Già questo fatto, da solo, è sufficiente per disporre il proscioglimento del signor ACCU 1 dall’accusa in discussione.
Nemmeno la brusca frenata intesa in senso stretto come non può che esserlo in questo ambito e non quale semplice frenata improvvisa - è dimostrata. Nessuno ha sentito stridere le gomme e nessun segno è rimasto sull’asfalto (come riconosciuto sia da __________ che dalla parte civile stessa). Il teste __________ ha invero parlato di “frenata brusca”, ma la sua deposizione non ha permesso di saperne di più, non avendo egli fatto alcuna precisazione in merito alle modalità della stessa. Oltretutto egli ha affermato che circolava a 30/40 km/h (30 km/h in base al principio in dubio pro reo, per il quale si deve prendere in considerazione la versione più favorevole all’imputato), velocità alla quale una frenata pericolosa appare inverosimile.
6. E’ però nell’esistenza di un nesso causale tra il comportamento del signor ACCU 1 e le lesioni subite dalla signora CIVI 1 che l’accusa trova il suo punto più debole.
Anzitutto si deve osservare che non è dimostrato alcun nesso causale naturale tra la manovra di svolta ed il colpo di frusta (tra l’altro riconosciuto dall’accusa sulla scorta di semplici copie di certificati medici esteri, a tratti tagliate, a tratti poco leggibili e quantomeno approssimativi). In effetti, per quanto esposto poco sopra, non essendo dimostrato che la manovra di svolta sia stata azzardata e pericolosa, non è possibile nemmeno concludere che essa sia all’origine della pretesa frenata d’emergenza. La causa, come sostenuto dalla difesa, potrebbe essere piuttosto una disattenzione della parte civile, oppure una sua reazione immotivata, sproporzionata alle circostanze (ad esempio per un impulso di paura senza motivo oggettivo).
Dal punto di vista del nesso causale adeguato la connessione tra i due avvenimenti appare ancor meno ipotizzabile: secondo il normale corso degli eventi e l’esperienza di vita una semplice frenata a 30 km/h (ma anche a 50 km/h) con un auto munita di ABS non è atta a provocare un colpo di frusta.
A tal proposito va inoltre rilevato che la parte civile stessa, in sede dibattimentale, ha riconosciuto a due riprese, su esplicita domanda, di aver irrigidito le sue braccia, posate entrambe sul volante, prima di pigiare il freno, atto che già di per sé, in circostanze come quelle in esame, è sufficiente ad escludere un legame diretto.
A far sorgere ulteriori dubbi sul fatto che la lesione sia realmente sorta a causa delle manovre contestate contribuisce la constatazione che la signora CIVI 1 si è comportata normalmente subito dopo l’asserita mancata collisione e non ha lamentato alcun dolore alle cervicali, se non il giorno successivo (cfr. ad es. i due verbali di pronto soccorso allegati alla querela, nel primo dei quali, riferito al ricovero del 5 agosto 2005, si legge “riferito di strattonamento e aggressione verbale da persona a lei nota”, mentre solo nel secondo, del 6 agosto 2005, è stato annotato: “Riferisce cefalea intensa dopo brusca frenata”). Neppure le persone che sono venute a contatto con la signora in quei frangenti hanno notato qualcosa o l’hanno sentita dolersi.
La lesione potrebbe anche essere stata provocata da qualcosa avvenuto dopo l’incontro della parte civile con l’imputato oppure, addirittura, esser stata preesistente.
Da chiarire vi sarebbe pure l’eventuale influsso delle malattie, tra cui la fibromialgia, di cui soffriva a quel tempo la querelante e la loro rilevanza nella valutazione del nesso di causalità e di una sua eventuale interruzione. Per quanto appena esposto, però, una simile analisi appare nella fattispecie superflua.
7. Sulla scorta di tutto quanto precede, in applicazione del principio in dubio pro reo, il signor ACCU 1 deve essere prosciolto dall’accusa di lesioni colpose in relazione ai fatti descritti nel decreto d’accusa in oggetto.
Gli oneri di questa procedura vengono posti a carico dello Stato.
visti gli art. 125 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
lesioni colpose, art. 125 cpv. 1 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 4201/2005 del 14 novembre 2005;
carica le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 149.00 indennità testi