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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 15.03.2007 10.2005.542

15 marzo 2007·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,021 parole·~5 min·1

Riassunto

Condurre un motoveicolo in stato di ubriachezza e opporsi alla prova del sangue

Testo integrale

Incarto n. 10.2005.542 DA 4124/2005

Bellinzona 15 marzo 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1 difesa da: DI 1  

prevenuta colpevole di

                                    1.  guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCS,

                                        per aver condotto il motoveicolo Piaggio targato __________ essendo in stato di ubriachezza (esame dell’alito: prima prova 1.80 gr. per mille, quarta prova 1.73 gr. per mille), malgrado fosse già stata condannata nel 1998 per analogo reato (alcolemia: min. 2.13 – max 2.47 gr. per mille);

fatti avvenuti                       ad Ascona il 30.09.2005;

                                    2.  elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCS,

                                        per essersi intenzionalmente opposta alla prova del sangue per la determinazione dell’alcolemia ordinata dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

fatti avvenuti                       a Locarno il 30.09.2005;

perseguita                         con decreto d’accusa del 7 novembre 2005 n. DA 4124/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.       Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

2.       Alla multa di fr. 1'000.--.

3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

4.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

Vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 novembre 2005 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento 15 marzo 2007, al quale parteciparono l’accusata e il suo patrocinatore;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                              il difensore, avv. DI 1, __________, il quale illustra preliminarmente le ragioni dell’opposizione della prevenuta: l’entità della pena proposta, che egli giudica troppo severa, e le circostanze particolari da considerare per l’esame dell’aspetto soggettivo delle infrazioni imputatele. Riguardo a quest’ultimo aspetto, il patrocinatore rievoca un episodio del 2002 in cui l’imputata veniva travolta da un automobilista e, trasportata a un vicino ospedale, veniva sottoposta, senza il suo consenso, a un esame del sangue (positivo e in forza del quale l’autorità amministrativa le revocava la patente di guida visto anche un precedente di circolazione in stato di ebrietà del 1998). Memore di quella brutta avventura, l’imputata si è quindi rifiutata di dar seguito all’ordine dell’agente di sottoporsi ad un esame del sangue. Alla luce di queste particolari evenienze, il difensore chiede che la sua assistita venga condannata ad una pena pecuniaria sospesa o a un lavoro di pubblica utilità, sempre da sospendere condizionalmente;

sentito                               per ultimo l'accusata per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), la quale condivide pienamente quanto asserito dal suo patrocinatore, dichiarando di essere disposta a svolgere dei lavori di pubblica utilità durante i weekend;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.    È ACCU 1, __________, autrice colpevole di:

                              1.1.     guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

                                        per aver condotto,

                                        ad Ascona il 30.09.2005,

                                        il motoveicolo Piaggio targato __________ essendo in stato di ubriachezza (esame dell’alito: prima prova 1.80 gr. per mille, quarta prova 1.73 gr. per mille), malgrado fosse già stata condannata nel 1998 per analogo reato (alcolemia: min. 2.13 – max 2.47 gr. per mille)?

                              1.2.     Elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCS,

                                        per essersi intenzionalmente opposta,

                                        a Locarno il 30.09.2005,

                                        alla prova del sangue per la determinazione dell’alcolemia ordinata dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto?

                                 2.     In caso di risposta affermativa ai o a uno dei precedenti quesiti, quale pena le deve essere comminata?

3.     In caso di pena privativa della libertà, di pena pecuniaria o di pena ai lavori di pubblica utilità, deve essere ammessa al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?

                                 4.     In caso di condanna, deve essere ordinata la sua iscrizione a casellario giudiziale?

                                 5.     A chi il carico della tassa e delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 91 cpv. 1 e 91a cpv. 1 LCS; 12, 34 ss., 42 ss.,47 ss., 106 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di:

                                 1.     guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

                                        per aver condotto,

                                        ad Ascona il 30.09.2005,

                                        il motoveicolo Piaggio targato __________ essendo in stato di ubriachezza (esame dell’alito: prima prova 1.80 gr. per mille, quarta prova 1.73 gr. per mille), malgrado fosse già stata condannata nel 1998 per analogo reato (alcolemia: min. 2.13 – max 2.47 gr. per mille);

                                 2.     elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCS,

                                        per essersi intenzionalmente opposta,

                                        a Locarno il 30.09.2005,

                                        alla prova del sangue per la determinazione dell’alcolemia ordinata dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

e condanna                      ACCU 1

                                        1.  a un lavoro di pubblica utilità di 300 (trecento) ore;

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 800.00 (ottocento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.00 (ottocento).

Ordina                             l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

       Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Camorino,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       800.00       multa

                                        fr.                       350.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       350.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     1500.00       totale

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