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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 09.01.2006 10.2005.538

9 gennaio 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·397 parole·~2 min·3

Riassunto

Opposizione irricevibile

Testo integrale

1. CIVI 1 2. CIVI 2 3. CIVI 3 4. CIVI 4    

Incarto n. 10.2005.538 DA 2682/2005

Bellinzona 9 gennaio 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Paola Belloli per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

ACCU 1  

siccome

ritenuta colpevole di            furto;

fatti avvenuti                       il __________ a __________;

reato previsto                      dall’art. 139 cifra 1 CP;

e meglio                             come al decreto d’accusa n. DA 2682/2005 di data 18 luglio 2005 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

                                       1.  Alla pena di 9 (nove) giorni di detenzione da espiare.

                                       2.  Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal MP il 16.01.2004.

                                       3.  Il rinvio delle parti civili al competente foro civile.

                                       4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

                                       Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dall’Amtsstatthalteramt Luzern il 12.11.2004, ma l'ammonisce formalmente;

vista                                 l'opposizione interposta in data 22 agosto 2005 dall'accusata;

considerato                       che per l’art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall’intimazione;

                                       che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata alla prevenuta al suo domicilio il 18 luglio 2005;

                                       che per stessa ammissione dell’accusata l’atto le è stato recapitato il 4 agosto 2005;

                                       che l’istanza di restituzione del termine inoltrata il 22 agosto 2005 contestualmente all’opposizione è stata respinta con sentenza 21 novembre 2005, cresciuta in giudicato;

                                       che l’opposizione interposta il 22 agosto 2005 (cfr. busta allegata all’opposizione) risulta dunque tardiva;

pronuncia:               1.     L'opposizione è irricevibile.

                                2.     Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

                                3.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 4.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

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