Incarto n. 10.2005.533/CEG DA 3409/2005
Bellinzona 23 maggio 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 difeso da: avv. DI 1
prevenuto colpevole di 1. infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, nel periodo __________ al __________, soggiornato illegalmente a __________ poiché sprovvisto del richiesto permesso di polizia degli stranieri;
2. contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, a __________, nel periodo __________ sino al __________ svolto attività lucrativa abusiva quale aiuto cucina, presso il Ristorante __________ di __________, poiché sprovvisto del richiesto permesso di polizia degli stranieri;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 23 cpv. 1, 23 cpv. 6 LDDS;
perseguito con decreto d’accusa del 19 settembre 2005 n. DA 3409/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta);
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 settembre 2005;
indetto il dibattimento 23 maggio 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il DI 1 mentre l’AINQ 1 con lettera 2 febbraio 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dall’accusa di soggiorno illegale poiché egli, in base all’art. 3 dell’Accordo sulla libera circolazione non necessitava di permesso per raggiungere il padre in Svizzera gravemente malato di silicosi dopo anni trascorsi a lavorare in miniera. L’accusato non è venuto in Svizzera per motivi economici, ma per assistere il padre. Egli, straniero e per nulla cognito delle norme di legge e delle disposizioni in materia, si è fidato ciecamente del proprio datore di lavoro che gli aveva assicurato non vi fossero problemi essendo egli “coperto” dal contratto di lavoro. Attualmente l’accusato ha ottenuto un nuovo permesso L sino a fine dell’anno, allorquando rientrerà definitivamente in __________ per formare una famiglia e per iscriversi alla scuola di poliziotto.
La pena per la contravvenzione va ridotta sensibilmente e deve esservi esonero dal pagamento delle spese. In via subordinata viene chiesta una massiccia riduzione della pena per entrambi i capi d’accusa;
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di:
1.1. infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per avere, nel periodo __________ al __________, soggiornato illegalmente a __________ poiché sprovvisto del richiesto permesso di polizia degli stranieri?
1.2. contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per avere, a __________, nel periodo __________ sino al __________ svolto attività lucrativa abusiva quale aiuto cucina, presso il Ristorante __________ di __________, poiché sprovvisto del richiesto permesso di polizia degli stranieri?
2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 23 cpv. 1 e 6 LDDS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente a tutti i quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (art. 23 cpv.1 LDDS) e di contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (art. 23 cpv. 6 LDDS) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3409/2005 del 19 settembre 2005;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.— per complessivi fr. 200.-- (duecento);
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, SCC, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. -.-- multa
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 200.-- totale