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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.06.2006 10.2005.510

8 giugno 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,218 parole·~6 min·1

Riassunto

incidente della circolazione con ferimento di un motociclista, fuga dopo l'incidente, sorbimento di bevande alcoliche dopo l'incidente

Testo integrale

LESA 1    

Incarto n. 10.2005.510 DA 3954/2005

Bellinzona 8 giugno 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         1.  guida in stato di inattitudine,

                                             per aver condotto l’autovettura Alfa Romeo targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.64 - max 2.59 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2001 per analogo reato (alcolemia 2.18 grammi per mille);

                                             fatti avvenuti a __________ il __________;

                                             reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

                                        2.  infrazione alle norme della circolazione,

                                             per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, nell’immettersi sulla strada cantonale proveniente da un posteggio, negligentemente omesso di concedere la precedenza al motoveicolo Honda targato __________ condotto da LESA 1 regolarmente sopraggiungente sulla sua sinistra, cagionando così la collisione fra i rispettivi veicoli;

                                             fatti avvenuti a __________ il __________;

                                             reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 36 cpv. 4 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 14 cpv. 1, 15 cpv. 3 ONC;

                                        3.  inosservanza dei doveri in caso di infortunio,

                                             per essersi dato alla fuga dopo aver cagionato l’incidente riferito al punto 2, in occasione del quale il motociclista LESA 1 e la sua passeggera __________ __________ hanno riportato le lesioni rubricate nel rapporto di polizia;

                                             fatti avvenuti a __________ il __________;

                                             reato previsto dall’art. 92 cpv. 1 e 2 LCStr, in relazione con l’art. 51 cpv. 1, 2 e 3 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 24 ottobre 2005 n. DA 3954/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione da espiare.

                                        2.  Alla multa di fr. 1'300.-- (milletrecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 31 ottobre 2005 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 8 giugno 2006, al quale hanno partecipato l’imputato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, prospettata all’imputato un’eventuale condanna ex art. 91a cpv. 1 LCStr, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione dei testi;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento dai capi di imputazione di guida in stato di inattitudine e di infrazione alle norme della circolazione, in virtù del principio in dubio pro reo. Per quanto concerne il reato di inosservanza degli obblighi in caso di infortunio osserva come il suo assistito non abbia violato in modo grave i suoi doveri, ritenuto che ha visto che il motociclista era in piedi ed era comprensibilmente spaventato per l’incidente. In conclusione, chiede una condanna ad una sola multa di fr. 200.--, in considerazione della sua situazione economica, e in via subordinata, ad una pena di al massimo 10 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di:

                                        1.1.  Guida in stato di inattitudine,

                                        1.2.  Grave infrazione alle norme della circolazione, sub. infrazione semplice,

                                        1.3.  Inosservanza dei doveri in caso di infortunio,

                                        1.4.  Elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida,

                                               per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.    L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 26 cpv. 1 , 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 36 cpv. 4, 51 cpv. 1, 2 e 3, 90 cifra 1 e 2, 91 cpv. 1, 91a cpv. 1, 92 cpv. 1 e 2 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 14 cpv. 1, 15 cpv. 3 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di

                                        1.  infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 36 cpv. 4 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 14 cpv. 1, 15 cpv. 3 ONC,

                                             per avere, a __________ il __________, nell’immettersi sulla strada cantonale proveniente da un posteggio, negligentemente omesso di concedere la precedenza al motoveicolo Honda targato __________ condotto da LESA 1 regolarmente sopraggiungente sulla sua sinistra, cagionando così la collisione fra i rispettivi veicoli;

                                        2.  inosservanza dei doveri in caso di infortunio, art. 92 cpv. 1 e 2 LCStr, in relazione con l’art. 51 cpv. 1, 2 e 3 LCStr,

                                             per essersi, a __________o il __________, dato alla fuga dopo aver cagionato l’incidente riferito al punto 2, in occasione del quale il motociclista LESA 1 e la sua passeggera __________ hanno riportato le lesioni rubricate nel rapporto di polizia;

                                        3.  elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCStr,

                                             per avere, a __________ il __________, intenzionalmente sorbito un’imprecisata quantità di bevande alcoliche dopo essere incorso in un incidente della circolazione e dovendo presumere che sarebbe stato sottoposto agli esami per l’accertamento del tasso alcolemico, eludendo così lo scopo di tali provvedimenti;

e lo proscioglie                dall’accusa di guida in stato di inattitudine, in virtù del principio in dubio pro reo,

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 1'000.-- (mille);

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 770.--;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     1000.00       multa

                                        fr.                       300.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       400.00       spese giudiziarie

                                        fr.                         70.00       indennità testi     

                                        fr.                     1700.00       totale

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