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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.02.2006 10.2005.505

23 febbraio 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·933 parole·~5 min·1

Riassunto

guida nonostante la revoca della licenza di condurre; terzo episodio

Testo integrale

Incarto n. 10.2005.505 DA 3763/2005

Bellinzona 23 febbraio 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuta colpevole di         guida senza licenza o nonostante revoca,

                                        per aver condotto la vettura Peugeot targata __________ sebbene la licenza di condurre le fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa in data 25 novembre 2004 per il periodo 3 gennaio 2005 - 4 luglio 2005, periodo poi prolungato il 16 giugno 2005 fino al 4 marzo 2006;

                                        fatti avvenuti a Breganzona il 30 agosto 2005;

                                        reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr;

perseguita                         con decreto d’accusa del 10 ottobre 2005 n. DA 3763/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, da espiare.

                                        2.  Alla multa di fr. 300.-- (trecento), tenuto conto della sue condizioni economiche, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        3.  Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 15 (quindici) giorni di detenzione emessa il 25 ottobre 2004, di 30 (trenta) giorni di detenzione emessa il 9 maggio 2005 e di 15 (quindici) giorni di detenzione emessa il 6 giugno 2005, decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 26 ottobre 2005 dall’accusata;

indetto                               il dibattimento 23 febbraio 2006, al quale ha partecipato l’accusata, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentita                               l'accusata, la quale non contesta l’infrazione, ma chiede una riduzione della condanna per ragioni di salute e che le venga concesso il beneficio della sospensione condizionale sia alla presente pena sia a quelle precedenti. Assicura che in futuro non commetterà più infrazioni;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  L’imputata è autrice colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3763/2005 del 10 ottobre 2005?

                                        2.  In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.  L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        4.  Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 15 (quindici) giorni di detenzione, di 30 (trenta) giorni di detenzione e di 15 (quindici) giorni di detenzione, decretate nei suoi confronti il 25 ottobre 2004, il 9 maggio 2005 ed il 6 giugno 2005 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino?

                                        5.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di:

                                        guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca, art. 95 cifra 2 LCStr,

                                        per i fatti compiuti a Breganzona il 30 agosto 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3763/2005 del 10 ottobre 2005;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 300.-- (trecento);

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alle seguenti pene:

-          15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 25 ottobre 2004, ma ne prolunga il periodo di prova di ulteriori 6 (sei) mesi (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS);

-          30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 9 maggio 2005, ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS);

-          15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 6 giugno 2005, ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS);

assegna                           alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 41 cifra 3 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

    Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       300.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      300.00       totale

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