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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.04.2006 10.2005.492

4 aprile 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·987 parole·~5 min·3

Riassunto

ripetute vie di fatto commesse con calci e pugni, rispettivamente con spintoni e afferrando alla gola

Testo integrale

1. CIVI 1 2. CIVI 2 3. CIVI 3 2, 3 patr.ti da: PR 1    

Incarto n. 10.2005.492 DA 3719/2005

Bellinzona 4 aprile 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         1.  lesioni semplici,

                                             per avere, in data 27 dicembre 2003, a __________ in __________, colpendolo con calci e pugni, cagionato a CIVI 3 le lesioni attestate nel certificato medico di data 28 dicembre 2003 dell’Ospedale Regionale Civico;

                                        2.  vie di fatto,

                                             per avere, in data 27 dicembre 2003, a __________, spintonandola e afferrandola alla gola compiuto vie di fatto nei confronti di CIVI 2;

                                        3.  contravvenzione alla Legge federale sul trasporto pubblico,

                                             per avere viaggiato mediante i mezzi pubblici delle CIVI 1 sulle tratte in data 2 (recte: 3) dicembre 2003 Chiasso - Lugano e in data 22 gennaio 2004 Zurigo - Lugano sprovvisto di un titolo di viaggio valido;

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli art. 123 cifra 1 cpv. 2 CPS, 126 cpv. 1 CPS, 51 LTP, richiamato l’art. 66 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 5 ottobre 2005 n. DA 3719/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        2.  Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 209.20, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 17 ottobre 2005 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 4 aprile 2006, al quale hanno partecipato l’imputato ed il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico e le parti civili hanno rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale anzitutto non contesta il reato di cui al terzo capo di imputazione. Egli chiede che il suo assistito venga per contro prosciolto dalle accuse di lesioni semplici e vie di fatto per non aver commesso i fatti, subordinatamente in virtù del principio in dubio pro reo. In via ancora più subordinata chiede l’applicazione dell’art. 33 CPS e dell’art. 177 cpv. 3 CPS;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di:

                                        1.1.  Lesioni semplici, subordinatamente vie di fatto,

                                        1.2.  Vie di fatto,

                                        1.3   Contravvenzione alla Legge federale sul trasporto pubblico,

                                               per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3719/2005 del 5 ottobre 2005?

                                        2.    In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        2.1.  Per le vie di fatto può trovare applicazione l’art. 177 cpv. 3 CPS?

                                        2.2.  Può essere riconosciuta la legittima difesa ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 CPS?

                                        3.    Deve essere confermata, e se sì in che misura, la condanna al risarcimento alla parte civile CIVI 1?

                                        4.    L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 66, 123 cifra 1 cpv. 2, 126 cpv. 1 CPS; 51 LTP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        1.  vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,

                                             per avere, in data 27 dicembre 2003, a __________, colpendolo con calci e pugni, compiuto vie di fatto nei confronti di CIVI 3, come attestato dal certificato medico di data 28 dicembre 2003 dell’Ospedale Regionale Civico;

                                        2.  vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,

                                             per avere, in data 27 dicembre 2003, a __________, spintonandola e afferrandola alla gola CIVI 2;

                                        3.  contravvenzione alla Legge federale sul trasporto pubblico, art. 51 LTP,

                                             per avere viaggiato mediante i mezzi pubblici delle CIVI 1 sulle tratte Chiasso - Lugano in data 3 dicembre 2003 e Zurigo - Lugano in data 22 gennaio 2004 sprovvisto di un titolo di viaggio valido;

                                        per i fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 400.-- (quattrocento);

                                        2.  al versamento alla parte civile CIVI 1 dell’importo di fr. 209.20 a titolo di risarcimento (art. 267 cpv. 1 CPP);

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

dispone                            che la condanna non venga iscritta a casellario giudiziale;

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

              Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permesssi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       400.00       multa

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      650.00       totale

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