Incarto n. 10.2005.490 DA 3772/2005
Bellinzona 7 febbraio 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 , difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l’autovettura Renault targata __________ essendo in stato di spossatezza e sotto l’influsso di medicamenti, così da far concludere al medico esaminatore per uno stato di inattitudine “pronunciata”;
fatti avvenuti a __________ il 22 luglio 2005;
reato previsto dall’art. 91 cpv. 2 LCStr;
2. infrazione alle norma della circolazione,
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in fase di svolta a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro un muretto ivi esistente;
fatti avvenuti a __________ il 22 luglio 2005;
reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;
perseguita con decreto d’accusa del 10 ottobre 2005 n. DA 3772/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 17 ottobre 2005 dal difensore;
indetto il dibattimento 7 febbraio 2006, al quale hanno partecipato l’imputata, il suo difensore, nonché l’interprete, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento da entrambi i capi di imputazione, in quanto non sono dati i presupposti oggetti e soggettivi dei reati. In via subordinata, postula una massiccia riduzione della pena, in considerazione delle circostanze specifiche del caso concreto;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice colpevole di:
1.1. Guida in stato di inattitudine,
1.2. Infrazione alle norme della circolazione,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3772/2005 del 10 ottobre 2005?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1, 91 cpv. 2 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
1. guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 2 LCStr,
2. infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC,
per i fatti compiuti a __________ il 22 luglio 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3772/2005 del 10 ottobre 2005;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. alla multa di fr. 250.-- (duecentocinquanta);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 250.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 700.00 totale