CIVI 1 patr. da: PR 1
Incarto n. 10.2005.482 DA 3645/2005
Bellinzona 5 aprile 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di falsità in documenti,
per avere, a __________, il 10 agosto 1998, al fine di nuocere al patrimonio o a altri diritti di CIVI 1 o per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, fatto uso, a scopo di inganno, di un falso estratto del casellario giudiziale italiano, asseritamene rilasciato dalla Procura di Torre Annunziata il 5 agosto 1998 e nel quale si attestava che CIVI 1 era stato condannato, nel 1996, per associazione a delinquere di stampo mafioso, inviandolo mediante fax della __________ di __________ alla __________ di __________, società di brockeraggio con la quale entrambi avevano rapporti professionali, per screditarlo ed arrecargli una perdita di guadagno e di immagine;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 251 cifra 1 CPS, richiamato l’art. 41 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 3 ottobre 2005 n. DA 3645/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, è rinviata al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 10 ottobre 2005 dal difensore;
indetto il dibattimento 5 aprile 2006, al quale hanno partecipato il difensore ed il patrocinatore della parte civile, mentre l’accusato è stato autorizzato a non partecipare ed il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa;
sentito il patrocinatore della parte civile, il quale chiede l’integrale conferma del decreto d’accusa;
sentito il difensore, il quale chiede l’assoluzione del suo assistito, in quanto non è provato che sia stato lui a trasmettere il documento in questione ;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di falsità in documenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3645/2005 del 3 ottobre 2005?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 251 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti, in virtù del principio in dubio pro reo;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 3645/2005 del 3 ottobre 2005;
carica le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario: