Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.02.2006 10.2005.476

23 febbraio 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·2,387 parole·~12 min·4

Riassunto

Esercizio illecito della prostituzione

Testo integrale

Incarto n. 10.2005.476 DA 3429/2005

Bellinzona 23 febbraio 2006  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 (difesa da: DIFE 1)  

prevenuta colpevole di        esercizio illecito della prostituzione,

                                        per avere, a __________, nel corso del 2004 e in particolare nel mese di maggio 2004, infranto le prescrizioni cantonali sul luogo, il tempo e le modalità dell’esercizio della prostituzione, esercitando la prostituzione presso il locale notturno __________ e l’adiacente __________, omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale;

reato previsto                     dall’art. 199 CP;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguita                         con decreto d’accusa n. 3429/2005 di data 14 settembre 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

                                        1.  Alla pena di 10 (dieci) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 1 (un) anno, da dedurre il carcere preventivo sofferto.

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 15 settembre 2005 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento 23 febbraio 2006, al quale sono comparsi l’accusata personalmente, il suo difensore e l’interprete mentre il Procuratore pubblico con lettera 16 dicembre 2005 ha rinunciato a intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentita                               da ultima l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se ACCU 1 è colpevole di esercizio illecito della prostituzione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

considerato                      in fatto ed in diritto

                                 1.     ACCU 1 (all’epoca __________) ha iniziato ha frequentare il Ticino nel 2000, più precisamente ha trascorso nel cantone alcuni periodi alloggiando in diversi posti come __________ a __________, __________ a __________, affittacamere a __________ o affittacamere a __________ con impiego presso il __________ (cfr. notifiche agli atti).

                                        Durante uno di questi soggiorni ha conosciuto il futuro marito __________:

                                        “Non mi ricordo il mese esatto, ma credo nel mese di ottobre 2000, presso il postribolo __________ di __________, ho conosciuto la ACCU 1, mia attuale moglie. Non è vero che ci siamo conosciuti in un Ristorante di __________ come da lei dichiarato.

                                        Quest’ultima, si trovava in questo locale per svolgere attività lucrativa abusiva, quale la prostituzione. Con ACCU 1, sono salito nella sua camera sopra il Ristorante, per fare l’amore circa 5 o 6 volte, pagando ogni volta CHF 100.- per la prestazione sessuale.

                                        Durante i nostri incontri, nella sua camera o al bar della __________, ad un certo punto lei mi ha chiesto se ero disposto a sposarla, dicendomi che mi voleva bene ecc. […]

                                        La ACCU 1 nel mese di dicembre 2000, si è recata presso il postribolo __________ di __________, dove ha preso in affitto una camera, e svolgeva della prostituzione. Io sono andato a trovarla un paio di volte al massimo. […]

                                        Ci siamo sposati a Bellinzona il __________ marzo 2001. Dopo il matrimonio, la moglie con regolare permesso, è andata a lavorare come cameriera presso i noti postriboli __________ di __________ e __________ di __________ nel periodo 01.07.2001 al 22.07.2002. Io non posso dire se in quel periodo faceva solo la cameriera, oppure altra attività, quale la prostituzione. Mi ricordo che nel mese di gennaio 2001, la ACCU 1 ha nuovamente svolto della prostituzione presso la __________ a __________ (due mesi e mezzo circa prima di sposarsi).”

                                        (cfr. verbale di interrogatorio 15 giugno 2004, pag. 1 e 2)

                                 2.     Il marito ha poi proseguito il racconto precisando:

                                        “In data 31.07.2003 tutti e due abbiamo trasferito il domicilio a __________ Via __________, mio attuale domicilio.

                                        Nel periodo gennaio /luglio 2003, prima e dopo il matrimonio, non posso dire in quali postriboli, la ACCU 1 andava a lavorare, meglio svolgere della prostituzione, per il fatto che non stava mai in casa. Confermo che dal 31.07.2003 fino a tutt’oggi, nell’appartamento di __________ l’ho vista 3 volte al massimo.

                                        Devo dire, che quando ci siamo trasferiti a __________, nel contempo la moglie ha voluto affittare un appartamento a __________ Via __________, dicendomi che lavorava come barista presso la __________ di __________ e che con un’amica divideva una camera presso il vicino __________, e che non era possibile rimanere a dormire tutte le sere. Una sera un mio amico l’ha vista presso __________ e mi ha confermato che non faceva la barista, ma svolgeva della prostituzione. In seguito, una sera mi sono recato nel locale facendo un casino.”

                                        (cfr. verbale di interrogatorio 15 giugno 2004, pag. 3)

                                        Agli atti vi è la registrazione della locazione di una camera da parte dell’accusata nel palazzo __________ per un periodo praticamente ininterrotto (solo qualche giorno di interruzione ogni tanto) dal 4 gennaio 2003 al 7 luglio 2004 (cfr. documenti allegati all’act 18).

                                        Nel maggio 2004 __________ ha conosciuto __________:

                                        “Sono celibe e non ho una relazione sentimentale stabile. Tuttavia nel mese di maggio, non ricordo esattamente quando, frequentando il locale notturno __________ di __________ (ora __________, ndv), ho conosciuto una cittadina slovacca di nome ACCU 1. Ragazza che lavorava nel citato locale notturno come prostituta.

                                        Era stata lei a dirmi di chiamarsi così. Io non ho mai visto un suo documento di legittimazione. Fatto sta che già quella sera, dopo aver bevuto qualcosa al banco (non ricordo esattamente cosa), siamo andati fuori __________ dove lì vicino c’è un palazzo. Quindi siamo saliti in un appartamento al secondo o al terzo piano dove abbiamo fatto sesso.

                                        Per la prestazione sessuale ho pagato 100 EURO. Fu lei a chiedermi quella cifra già al bancone dell’__________. Ricordo che fu lei a chiedermi se volevo andare di sopra a fare sesso, dicendomi che la tariffa era di 100 EURO.

                                        Si è trattato di un normale rapporto sessuale e con ciò intendo dire un rapporto completo senza fare cose strane.”

                                        (cfr. verbale di interrogatorio 1° ottobre 2004, pag. 2; vedi anche verbale di interrogatorio 13 ottobre 2004, pag. 1)

                                        Fra i due è poi cominciata una relazione non del tutto chiara che è stata definita di amicizia (ai fini del giudizio l’esatta dinamica è irrilevante), nel corso della quale l’uomo ha dato –sembra come prestito– soldi all’accusata.

                                 3.     Con decreto di accusa 14 settembre 2005 il Procuratore pubblico ha ritenuto ACCU 1 autrice colpevole di esercizio illecito della prostituzione e ha proposto la condanna alla pena di 10 giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di un anno.

                                        Contro questo decreto è stata interposta opposizione.

                                 4.     Al dibattimento l’accusata ha ripetutamente negato di essersi prostituita, salvo per un periodo di 4-5 mesi dopo l’annuncio in polizia avvenuto il 24 marzo 2005 (cfr. act 20). Ha precisato di aver provato questa attività nel locale __________ di __________ perché aveva bisogno di soldi, ma di essersi accorta che non andava bene per lei.

                                        Ha altresì sostenuto di essere venuta in Svizzera come turista, alloggiando in diversi locali (__________, __________, …) e spostandosi in treno per visitare luoghi come __________ e __________. La necessità di avere a disposizione una camera nel __________ per fr. 140.- il giorno oltre all’appartamento nella vicina __________ (fr. 930.- il mese) è stato spiegato con il fatto che si recava spesso a ballare nel locale notturno __________, dove aveva tanti amici, che la aiutavano finanziariamente; pure il marito le versava fr. 500.- ca. il mese.

                                        Infine ha affermato di non sapere nulla degli annunci erotici con indicato uno dei suoi due numeri telefonici apparsi nel 2003 su un quotidiano ticinese.

                                 5.     La difesa ha innanzitutto rilevato che la frase “esercitando la prostituzione presso il locale notturno __________” non sarebbe sufficientemente precisa, perché non sarebbe chiaro se l’attività è stata svolta all’interno o all’esterno del esercizio pubblico e non è quindi possibile stabilire se si tratta di un luogo indicato dalla Legge cantonale sulla prostituzione.

                                        L’accusata, sempre a mente del difensore, non avrebbe leso la legge citata, perché non vi sarebbe alcun riscontro che l’attività è stata svolta a favore di un numero indeterminato di persone, essendovi solo la testimonianza di __________. Inoltre __________ è una discoteca che per legge non può avere camere e dove quindi non è possibile esercitare la prostituzione e il palazzo __________ è un’abitazione privata: non è aperto al pubblico o soggetto ad autorizzazione secondo la legge sugli esercizi pubblici, come richiesto dall’art. 2 LProst.

                                        Agli atti non vi sarebbe per finire alcuna prova di adescamento.

                                        Chiede il proscioglimento.

                                 6.     Per l’art. 199 CP chiunque infrange le prescrizioni cantonali su il luogo, il tempo o le modalità dell’esercizio della prostituzione, nonché contro molesti fenomeni concomitanti, è punito con l’arresto o con la multa.

                                        Il Cantone Ticino ha regolato l’esercizio della prostituzione con una specifica legge che all’art. 1 cpv. 2 prevede la seguente definizione: “è considerata prostituzione ai sensi della presente legge qualsiasi attività di adescamento  dei clienti o atto di libertinaggio riconoscibile come tale, compiuto nelle strade, nelle piazze, nei parcheggi pubblici e in altri luoghi aperti al pubblico, come pure in qualsiasi spazio o locale soggetto ad autorizzazione secondo la legge sugli esercizi pubblici”.

                                        Giusta l’art. 2 cpv. 2 LProst esercita la prostituzione ogni persona dell’uno o dell’altro sesso che compie atti sessuali o atti analoghi o che offre prestazioni sessuali d’altro tipo ad un numero indeterminato di persone, allo scopo di conseguire un vantaggio patrimoniale o materiale.

                                 7.     Il fatto che ACCU 1 forniva prestazioni sessuali a pagamento è confermato dai testimoni __________ e __________ (cfr. citazioni sopra).

                                        Dall’esame degli atti emergono inoltre i seguenti indizi a comprova che le prestazioni erano offerte a un numero indeterminato di persone:

                                        - l’ammissione dell’accusata di essersi recata sovente nel locale notturno __________, che, oltre ad essere notoriamente un postribolo, è stato indicato come luogo in cui si esercita la prostituzione dai testi __________ e __________;

                                        - la locazione per ben più di un anno di una camera nel palazzo __________ a pochi metri dalla discoteca e per un prezzo di fr. 140.- il giorno, ossia una tariffa da albergo;

                                        - la disponibilità di denaro per far fronte alle spese: appartamento a __________ per fr. 930.- il mese (cfr. verbale di interrogatorio ACCU 1 8 giugno 2004, pag. 2), camera a __________ per fr. 140.- il giorno (cfr. verbale citato pag. 5), mantenimento ecc.

                                        - i cospicui importi inviati o portati in Slovacchia (cfr. act 16 e verbali), che non possono essere solo regali di non meglio definiti amici o prestiti di __________ che, come semplice operaio, non può aver pagato tutto;

                                        - le agende trovate nell’appartamento di __________ (cfr. allegato C al verbale di interrogatorio ACCU 1 del 5 novembre 2004) con annotazioni tipiche dell’ambiente della prostituzione (l’accusata ha invero negato che fossero sue, ma non ha saputo dire né di chi fossero né perché si trovassero nella sua abitazione, inoltre la calligrafia appare molto simile se non uguale a quella dell’imputata);

                                        - gli annunci erotici con il numero di telefono della prevenuta;

                                        - il fatto di aver soggiornato quasi sempre in noti postriboli del Cantone Ticino.

                                        E’ vero che parte di questi indizi si riferiscono a un periodo precedente a quello indicato nel decreto di accusa. Tuttavia anche essi, uniti agli altri, concorrono a rendere più che credibile che l’accusata ha fornito prestazioni sessuali a pagamento a un numero indeterminato di persone come previsto dall’art. 2 cpv. 2 LProst.

                                 8.     L’adescamento è l’invito al libertinaggio fatto con atti o parole per via, in luogo pubblico o aperto al pubblico, costituente illecito penale (cfr. Il nuovo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana).

                                        In concreto l’offerta di prestazioni sessuali, come pure la comunicazione del prezzo richiesto per le stesse, avveniva al bancone o comunque all’interno di un esercizio pubblico. Il fatto trova piena e inequivocabile conferma nelle dichiarazioni del testimone __________ (cfr. supra).

                                        La circostanza che la prestazione sessuale era poi fornita altrove è irrilevante, poiché l’adescamento, nel senso dell’art. 1 cpv. 2 LProst, era avvenuto in luogo pubblico.

                                        Non è pertanto necessario verificare se il palazzo __________ non sia un esercizio pubblico soggetto a patente in applicazione dell’art. 5 lett. n Les pubb, fatto che non emerge dall’incarto.

                                        In definitiva ACCU 1 è autrice colpevole dell’infrazione che le viene imputata.

                                 9.     Nella commisurazione della pena occorre tener contro da un lato che l’accusata è incensurata e dall’altro del lungo tempo in cui ha agito illecitamente, del fatto che aveva un marito e non era quindi costretta a prostituirsi per mantenersi, della mancata collaborazione e dell’atteggiamento che ha voluto assumere durante l’istruttoria predibattimentale e nel corso del dibattimento, dove ha sempre cercato di farsi beffe della giustizia.

                                        Ciò posto e tutto ben considerato la pena proposta dal Procuratore pubblico merita conferma.

visti                                   gli art. 101 e segg., 199 CP; 1 segg. LProst; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di esercizio illecito della prostituzione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3429/2005 del 14 settembre 2005.

condanna                    ACCU 1d

                                        1.  alla pena di 10 (dieci) giorni di arresto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 1 (un) anno, da dedurre il carcere preventivo sofferto;

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.-.

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       600.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       250.00       spese giudiziarie                                                 

                                        fr.                      850.00       totale

10.2005.476 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.02.2006 10.2005.476 — Swissrulings