LESA 1
Incarto n. 10.2005.431 DA 3124/2005
Bellinzona 27 gennaio 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Elena Perazzi per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere, a __________ il __________, intenzionalmente colpito LESA 1 con dei pugni al volto e al corpo provocandole le lesioni di cui al certificato 24 agosto 2005 del Dr. med. __________, agli atti;
reato previsto dall’art. 123 cifra 2 cpv. 4 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 1° settembre 2005 n. 3124/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton Ticino il __________, ma l'ammonisce formalmente;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 14 settembre 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 27 gennaio 2006, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 14/15 dicembre 2005, non è comparso,
mentre il AINQ 1 con lettera 16 dicembre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 41, 63, 123 cifra 2 cpv. 4 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton Ticino il __________.
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di lesioni semplici per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3124/2005 del 1 settembre 2005.
condanna ACCU 1
1. alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton Ticino il __________, ma l’ammonisce formalmente.
L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale del dispositivo.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona. Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 250.00 totale