1. LESA 1 2. LESA 2
Incarto n. 10.2005.421, 10.2005.491 DA 3092/2005 DA 3575/2005
Bellinzona 8 novembre 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di ripetuta ingiuria
per avere, a __________, nel periodo __________, ripetutamente offeso l’onore di LESA 2 proferendo al suo indirizzo le seguenti espressioni “terrona, bastarda, troia, puttana, porca libidinosa, porca, cesso” e similari;
reato previsto dall’art. 177 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguita con decreto d’accusa n. 3092/2005 di data 25 agosto 2005 del AINQ 2 che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla multa di fr. 600.--.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;
e inoltre
prevenuta colpevole di 1. lesioni semplici
per avere, in data __________, ad __________, in __________, durante la manifestazione “__________” graffiando in profondità il braccio sinistro di LESA 1 cagionatole lesioni di cui al certificato medico agli atti;
2. ingiuria
per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al sub 1, tacciandola di “cretina” offeso l’onore di LESA 1;
3. minaccia
per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al sub 1, proferendo l’espressione “ti ammazzo” incusso spavento a LESA 1;
reati previsti dagli art. 123 cifra 1 cpv. 2, 177, 180 cpv. 1 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguita con decreto d’accusa n. 3575/2005 di data 26 settembre 2005 del AINQ 1, Lugano, che propone la condanna dell’accusata:
1. Alla multa di fr. 500.--.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di arresto decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton Ticino il __________, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova;
viste le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 30 agosto 2005 e 12 ottobre 2005;
indetto il dibattimento 8 novembre 2005, al quale è comparsa l’accusata e la parte lesa mentre AINQ 2 con lettera 3 ottobre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di:
1.1. lesioni semplici
1.2. ripetuta ingiuria
1.3. minaccia
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di arresto decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton Ticino il __________.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 11, 41, 63, 66, 68, 123 cifra 1 cpv. 2, 177, 180 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1,
dal reato di minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3575/2005 del 26 settembre 2005.
dichiara ACCU 1,
autrice colpevole di lesioni semplici e ripetuta ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nei decreti di accusa n. 3092/2005 del 25 agosto 2005 e n. 3575/2005 del 26 settembre 2005.
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 700.-;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di arresto decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton Ticino il __________.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 700.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 1'050.00 totale