1. LESA 1 2. CIVI 1 3. LESA 2
Incarto n. 10.2005.394/CEG DA 2874/2005
Bellinzona 7 febbraio 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. furto,
per avere, a __________ il __________, per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene, sottratto ai danni del negozio __________ 2 cellulari marca Sony-Ericsson Z del valore di fr. 499.-- ciascuno (refurtiva non recuperata);
2. minaccia,
per avere, a __________ il __________,
incusso spavento a LESA 2 facendogli capire che “in futuro si sarebbe ricordato della sua figura”;
3. violazione di domicilio,
per essere, a __________ il __________,
indebitamente entrato nel negozio __________ contro la volontà dell’avente diritto e nonostante la diffida ricevuta il 27 aprile 2004 ad entrare nella catena di negozi __________, di cui era a conoscenza;
4. furto di poca entità,
per avere, a __________ il __________,
per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene, sottratto ai danni del negozio __________ una confezione di formaggio del valore di fr. 4.05 (refurtiva recuperata e restituita alla parte civile);
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 139 cifra 1, 139, richiamato l’art. 172ter, 180 cpv. 1 e 186 CP;
richiamati gli art. 41 cifra 3 cpv. 2 e 68 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 8 agosto 2005 n. DA 2874/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione da espiare.
2. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena accessoria dell'espulsione dalla Svizzera per 3 (tre) anni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 27 febbraio 2003.
3. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 22 agosto 2005;
indetto il dibattimento 7 febbraio 2006, al quale sono comparsi il , l’accusato personalmente e il suo difensore,
presente inoltre quale interprete dal russo, non conoscendo l’accusato la lingua italiana, la Signora __________, ____________________, cittadina lettone, in __________ casalinga, divorziata,
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti l’accusa la quale postula la conferma del decreto impugnato;
il difensore, il quale chiede il proscioglimento dal reato di furto alla CIVI 1 di __________ e da quello di minaccia alla CIVI 1. Nel primo caso non essendo sufficiente la fotografia agli atti, nulla essa comprovando e nella quale nemmeno appare riconoscibile l’accusato; nel secondo non sussitendo il presupposto del timore o dello spavento da parte del presunto minacciato, che ha riconosciuto che l’accusato era in sensibile stato di ebrietà.
La pena va quindi sensibilmente ridotta e adeguata ai due (minimi) reati non contestati; va concessa la condizionale. L’espulsione non va revocata, ma semmai prolungato di un adeguato il periodo di prova non essendovi proporzione con i reati commessi e avendo l’accusato dimostrato la prognosi favorevole;
sentito per ultimo l'accusat;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di:
1.1. furto, per avere, a __________ il __________, per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene, sottratto ai danni del negozio CIVI 1r 2 cellulari marca Sony-Ericsson Z del valore di fr. 499.-- ciascuno (refurtiva non recuperata)?
1.2. minaccia, per avere, a __________ il __________, incusso spavento a LESA 2 facendogli capire che “in futuro si sarebbe ricordato della sua figura”?
1.3. violazione di domicilio, per essere, a __________ il __________, indebitamente entrato nel negozio LESA 1 contro la volontà dell’avente diritto e nonostante la diffida ricevuta il 27 aprile 2004 ad entrare nella catena di negozi LESA 1, di cui era a conoscenza?
1.4. furto di poca entità, per avere, a __________ il __________,
per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene, sottratto ai danni del negozio LESA 1 una confezione di formaggio del valore di fr. 4.05 (refurtiva recuperata e restituita alla parte civile)?
2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per tre anni decretata dal Ministero Pubblico il 27 febbraio 2003?
4.1. In caso di risposta negativa, deve essere prolungato il periodo di prova e se si di quanto?
5. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
6. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 55 in relazione con l’art. 41 cifra 3 cpv. 2, 139 in relazione con l’art. 172ter e 186 CP;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1.3., 1.4., 2., 4.1. e 5; negativamente ai quesiti posti sub 1.1., 1.2., 3. e 4.;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di violazione di domicilio (art. 186 CP) e di furto di poca entità (art. 139 in relazione con l’art. 172ter CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 2874/2005 del 8 agosto 2005;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 7 (sette) giorni di detenzione da espiare;
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- per complessivi fr. 250.-- (duecentocinquanta);
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per tre anni decretata dal Ministero Pubblico il 27 febbraio 2003, ma ne prolunga il periodo di prova di un anno, riservato il caso in cui il periodo di sospensione condizionale fosse già decorso;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;
proscioglie ACCU 1 dalle accuse di furto e minaccia;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio federale della migrazione, Berna (n. 421 112),
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 250.-- totale