CIVI 1 patr. da: PR 1
Incarto n. 10.2005.374 DA 2808/2005
Bellinzona 26 aprile 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1 , (difeso da: DUF 1,)
prevenuto colpevole di 1. appropriazione semplice,
per avere, a __________ in data __________, al fine di conseguire un indebito profitto, indebitamente trattenuto valori e merce di cui è venuto in possesso in modo indipendente dalla sua volontà, e meglio per avere indebitamente trattenuto
bottiglie di vino e di superalcoolici del valore di ca. fr. 950.-,
denaro in contanti per ca. fr. 700.-,
un telefono cordless Swisstel D6005 di colore grigio,
di proprietà dell’esercizio pubblico CIVI 1, __________,
depositati nel veicolo __________, di proprietà di __________., ed alla guida del quale è stato fermato dalla Polizia in data 7 marzo 2005, alle ore 05.30;
un orologio Rolex tipo Oyster Perpetual Datejust del valore di ca. Euro 1'500.-,
un braccialetto in metallo grigio di valore indefinito,
un natel marca Nokia mod. 8310 di colore rosso,
di proprietà di __________, merce rinvenuta sulla sua persona al momento del fermo di data 7 marzo 2005 nonché il veicolo __________, pure di proprietà di __________, alla guida del quale è stato fermato dalla Polizia in data 7 marzo 2005, alle ore 05.30;
2. guida in stato di inattitudine,
per avere, sulla tratta __________ ed in altre località del cantone Ticino, in data 7 marzo 2005, condotto il veicolo __________, di proprietà di __________. essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0,6 - max. 0,86 grammi per mille);
3. guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca,
per avere, sulla tratta __________ ed in altre località del cantone Ticino, in data 7 marzo 2005, condotto il veicolo __________, di proprietà di __________ senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
4. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato, a __________, nel periodo dall'1.02.2005 al 06.03.2005, ripetutamente acquistato da sconosciuti spacciatori, ed usata per proprio consumo personale, almeno una bolas da fr. 50.- contenente cocaina ed un quantitativo imprecisato di marijuana pure destinato al proprio consumo;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti 137 cifra 2 CP, 91 cifra 1 cpv. 1, 95 cifra 2 LCStr, 19a LStup;
perseguito con decreto d’accusa del 28 luglio 2005 n. 2808/2005 del che propone la condanna:
1. Alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione da espiare.
2. Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni (art. 55 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 160.--.
ed inoltre 4. Ordina il dissequestro e la restituzione alla parte civile CIVI 1 __________, __________, della somma fr. 563.50 (reperto presso Polizia Scientifica).
5. Ordina la confisca e la distruzione del modello in plastica scala 1:1 del natel NOKIA 9500 Communicator di colore grigio (art. 58 CPS).
6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 4 agosto 2005;
indetto il dibattimento in data 26 aprile 2007, al quale hanno unicamente presenziato il Procuratore Pubblico e il difensore, mentre l’accusato, benché regolarmente citato, non è comparso;
proceduto quindi nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d’accusa;
sentito il Procuratore Pubblico, il quale ne chiede l’integrale conferma;
sentito il difensore, il quale non si oppone ai punti 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto d’accusa, ma chiede che la pena accessoria dell’espulsione venga posta al beneficio della sospensione condizionale oppure che non venga comminata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1 autore colpevole di:
1.1 appropriazione semplice;
1.2 guida in stato di inattitudine;
1.3 guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca;
1.4 ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
1.5 in caso affermativo deve essere concesso il beneficio della sospensione condizionale?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena e se deve essere comminata la pena accessoria dell’espulsione?
3. Deve essere ordinato il dissequestro e la restituzione alla parte civile CIVI 1 __________, __________, della somma fr. 563.50 (reperto presso Polizia Scientifica).
4. Deve essere ordinata la confisca e la distruzione del modello in plastica scala 1:1 del natel NOKIA 9500 Communicator di colore grigio (art. 58 CPS)?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
6. L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale, e se sì, a
quali condizioni potrà avvenirne la cancellazione?
letti ed esaminati gli atti di causa, con riferimento anche a quelli prodotti in sede dibattimentale;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
considerato che il 1.1.2007 è entrato in vigore il nuovo Codice penale, il quale ha introdotto la pena pecuniaria ed ha soppresso la pena accessoria dell’espulsione;
che occorre quindi commutare la pena proposta secondo questa normativa e, in applicazione dell’art. 2 cpv. 2 CP, fare riferimento al principio della lex mitior;
visti gli art. 137 cifra 2 CP, 91 cifra 1 cpv. 1, 95 cifra 2 LCStr, 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di appropriazione semplice, art. 137 cifra 2 CP, guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr, guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca, art. 95 cifra 2 LCStr, ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19a LStup, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2808/2005 del 28 luglio 2005.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 2'700.-- (duemilasettecento) da pagare;
§ l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza; ritenuto che il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 2'700.-- pena pecuniaria
fr. 320.-- tassa di giustizia
fr. 180.-- spese giudiziarie
fr. 3'200.-- totale