Incarto n. 10.2005.304 DA 1949/2005
Bellinzona 7 settembre 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
detenuto dal 28 aprile 2005 al 19 maggio 2005
prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato, a Lugano, nel periodo da gennaio all’aprile 2005, venduto a __________ e __________ 5 palline di cocaina, a __________ 2 palline di cocaina, a __________, 2 palline di cocaina, a __________, 4 palline di cocaina, a __________ 10 palline di cocaina e a __________ 1 pallina di cocaina;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 19a LStup (recte: 19 cifra 1 LStup);
perseguito con decreto d’accusa n. DA 1949/2005 di data 19 maggio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di tre (tre) anni.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr, 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;
ed inoltre - Ordina il dissequestro e la restituzione all’interessato di tutto quanto sequestrato al momento dell’arresto, dedotto l’importo per il presente decreto;
- Ordina la disgiunzione del presente procedimento penale da quello a carico degli acquirenti menzionati;
- La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 7 giugno 2005 dal difensore;
indetto il dibattimento 7 settembre 2005, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 20 luglio 2005, non è comparso, mentre hanno presenziato il Procuratore pubblico ed il difensore;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
sentito il Procuratore pubblico, il quale sottolinea la credibilità e l’attendibilità delle 6 persone che hanno riconosciuto l’imputato. In conclusione postula la conferma integrale del decreto d’accusa;
sentito il difensore, il quale evidenzia alcune lacune procedurali. Ritenendo che non vi siano elementi di prova concludenti a carico del proprio cliente, egli chiede la piena assoluzione;
sentito in replica il Procuratore pubblico, il quale precisando e difendendo le modalità di svolgimento dell’inchiesta, ribadisce la propria richiesta di pena;
sentito in duplica il difensore, il quale riconferma le proprie allegazioni e domande;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 1949/2005 del 19 maggio 2005?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. Deve essere comminata la pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero, e se sì, a quali condizioni?
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 19 cifra 1 LStup; 55 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG,
rispondendo ai quesiti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19 cifra 1 LStup,
per i fatti compiuti a Lugano nel periodo da gennaio ad aprile 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1949/2005 del 19 maggio 2005;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
conferma il dissequestro e la restituzione all’interessato di tutto quanto sequestrato al momento dell’arresto, dedotto l’importo per il decreto d’accusa;
avverte le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;
avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio reperti, Comando della polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio dei giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano,
Ufficio federale dei rifugiati, Berna.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. - 100.00 dedotto importo già incassato
fr. 150.00 totale