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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 07.09.2005 10.2005.304

7 settembre 2005·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·850 parole·~4 min·1

Riassunto

vendita di 24 bolas di cocaina a persone diverse

Testo integrale

Incarto n. 10.2005.304 DA 1949/2005

Bellinzona 7 settembre 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

                                        detenuto dal 28 aprile 2005 al 19 maggio 2005

prevenuto colpevole di         infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti,

                                        per avere, senza essere autorizzato, a Lugano, nel periodo da gennaio all’aprile 2005, venduto a __________ e __________ 5 palline di cocaina, a __________ 2 palline di cocaina, a __________, 2 palline di cocaina, a __________, 4 palline di cocaina, a __________ 10 palline di cocaina e a __________ 1 pallina di cocaina;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                     dall’art. 19a LStup (recte: 19 cifra 1 LStup);

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA 1949/2005 di data 19 maggio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1.  Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di tre (tre) anni.

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr, 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

ed inoltre                           -    Ordina il dissequestro e la restituzione all’interessato di tutto quanto sequestrato al momento dell’arresto, dedotto l’importo per il presente decreto;

                                        -    Ordina la disgiunzione del presente procedimento penale da quello a carico degli acquirenti menzionati;

                                        -    La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 7 giugno 2005 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 7 settembre 2005, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 20 luglio 2005, non è comparso, mentre hanno presenziato il Procuratore pubblico ed il difensore;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

sentito                               il Procuratore pubblico, il quale sottolinea la credibilità e l’attendibilità delle 6 persone che hanno riconosciuto l’imputato. In conclusione postula la conferma integrale del decreto d’accusa;

sentito                               il difensore, il quale evidenzia alcune lacune procedurali. Ritenendo che non vi siano elementi di prova concludenti a carico del proprio cliente, egli chiede la piena assoluzione;

sentito                               in replica il Procuratore pubblico, il quale precisando e difendendo le modalità di svolgimento dell’inchiesta, ribadisce la propria richiesta di pena;

sentito                               in duplica il difensore, il quale riconferma le proprie allegazioni e domande;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                         1.  L’imputato è autore colpevole di infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 1949/2005 del 19 maggio 2005?

                                         2.  In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.  L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.  L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        5.  Deve essere comminata la pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero, e se sì, a quali condizioni?

                                        6.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 19 cifra 1 LStup; 55 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG,

rispondendo                       ai quesiti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19 cifra 1 LStup,

                                        per i fatti compiuti a Lugano nel periodo da gennaio ad aprile 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1949/2005 del 19 maggio 2005;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                        2.  alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

ordina                             l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

conferma                         il dissequestro e la restituzione all’interessato di tutto quanto sequestrato al momento dell’arresto, dedotto l’importo per il decreto d’accusa;

avverte                             le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

avverte                             il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

                                        e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio reperti, Comando della polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio dei giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano,

                                        Ufficio federale dei rifugiati, Berna.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                  150.00            tassa di giustizia

                                        fr.                  100.00            spese giudiziarie

                                        fr.                - 100.00            dedotto importo già incassato                              

                                        fr.                  150.00            totale

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