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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 16.02.2006 10.2005.298

16 febbraio 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,334 parole·~7 min·2

Riassunto

Minacciato e ferito una persona sbattendola più volte contro un muro e sferrandogli dei pugni.

Testo integrale

CIVI 1 patr. da: PR 1    

Incarto n. 10.2005.298 DA 2245/2005

Bellinzona 16 febbraio 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1 (invalido), difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di   

                                    1.  Lesioni semplici, art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP,

                                        per avere, in data 15 febbraio 2005, a __________, afferrandolo per i vestiti e sbattendolo contro la parete di uno stabile nonché sferrandogli dei pugni, cagionato a CIVI 1 le lesioni attestate dal certificato medico, agli atti, del 21.2.2005 del Dr. Med. __________;

                                    2.  Minaccia, art. 180 cpv. 1 CP,

                                        per avere, in data 15 febbraio 2005 a Sementina, incusso timore a CIVI 1, proferendo nei suoi confronti la frase “ti uccido” durante la colluttazione descritta sub 1;

perseguito                         con decreto d’accusa del 15 giugno 2005 n. DA 2245/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.       Alla multa di fr. 500.00, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che, in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CP).

2.       Per ogni eventuale pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese di giudiziarie di fr. 100.00.

4.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 16 giugno 2005;

indetto                               il dibattimento in data 16 febbraio 2006, al quale hanno preso parte l’accusato, il suo patrocinatore, la parte civile e il suo patrono, mentre il Procuratore pubblico con lettera 23.1.2006 ha comunicato di rinunciare ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                              il teste __________, __________, il quale  viene avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP, di cui gli è stata data lettura, ed ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP (art. 130 CPP);

sentito                               il patrono di parte civile, avv. PR 1, __________, la quale, dopo aver ricordato che il nostro ordinamento giuridico non legittima la giustizia privata e non tutela la mentalità vendicativa, evidenzia come la vittima sia rimasta a casa per due mesi in infortunio e che le ipotesi accusatorie del Magistrato inquirente sono corroborate da precise deposizioni testimoniali. In conclusione, chiede la conferma integrale del decreto di accusa e postula, come già indicato nella sua istanza 25/26 gennaio 2006 il risarcimento dei danni in misura di complessivi fr. 736.10 e un’indennità per torto morale di fr. 3000.-;

sentito                               il difensore dell’accusato, avv. DI 1, __________, il quale mette in dubbio la compatibilità degli accertamenti medici con quanto realmente accaduto quel 15 febbraio 2005 a __________. In altre parole, le lesioni lamentate dalla vittima non sarebbero da imputare alla condotta del suo assistito. Inoltre, nel caso di specie non sarebbero riunite le premesse per ammettere un timore ai sensi del reato di minaccia. Se la vittima si fosse realmente sentita a disagio, la stessa non sarebbe ritornata nel suo ufficio dopo che aveva già guadagnato l’appartamento della signora __________ al I. piano. Il teste __________, apparso oggi in aula, è credibile e sincero e la sua deposizione conferma la versione dei fatti sostenuta dal suo assistito. Quanto alle dichiarazioni rilasciate dalle testimoni e agli atti, a suo avviso, le stesse non sarebbero credibili e pertanto non possono essere considerate per il verdetto. Infine, bisogna considerare il comportamento della vittima, la quale avrebbe insultato il signor __________ tacciandolo di: “portoghese di merda”, al momento dei fatti, così come di “bestia”, oggi, in sede dibattimentale. In conclusione, il patrocinatore dell’accusato chiede in via principale l’assoluzione del suo cliente dai reati di lesioni semplici e minaccia, in via subordinata che il reato di lesioni semplici venga derubricato in vie di fatto, oltre che il rinvio della parte civile al competente foro per il risarcimento dei danni e l’indennità per torto morale;

sentito                              il patrono di parte civile, per una breve replica;

sentito                              il difensore dell’accusato, per una duplica;

sentito                               per ultimo l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale ribadisce di non aver toccato la vittima e che al limite vi sarebbe stata un’accesa discussione; per il resto, si rimette ala decisione del giudice;

posti                                 a giudizio, con il consenso delle parti, i seguenti quesiti

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di:

                              1.1.     Lesioni semplici, art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP,

                                        per avere, in data 15 febbraio 2005, a __________, afferrandolo per i vestiti e sbattendolo contro la parete di uno stabile nonché sferrandogli dei pugni, cagionato a CIVI 1 le lesioni attestate dal certificato medico, agli atti, del 21.2.2005 del Dr. Med. __________?

                           1.1.1.     Trattasi di vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP?

                              1.2.     Minaccia, art. 180 cpv. 1 CP,

                                        per avere, in data 15 febbraio 2005 a __________, incusso timore a CIVI 1, proferendo nei suoi confronti la frase “ti uccido” durante la colluttazione descritta sub 1)?

                                 2.     In caso di risposta affermativa ai quesiti di cui al punto 1, quale pena deve essergli comminata?

                                 3.     In caso di condanna, la pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?

                                 4.     L’accusato deve essere condannato al pagamento di una somma di fr. 736.10 titolo di risarcimento del danno rispettivamente di un importo di fr. 3000.- a titolo di indennità per torto morale?

                                 5.     A chi il carico delle spese giudiziarie?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 9 cpv. 2, 18, 48, 49, 63, 66, 68, 123 cifra 1 cpv. 2 e 180 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG ;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti no. 1.1, 1.2 e 3 e negativamente ai quesiti posti no. 1.1.1. e 4;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di

                                 1.     lesioni semplici, art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP,

                                        per avere, in data 15 febbraio 2005, a __________, afferrandolo per i vestiti e sbattendolo contro la parete di uno stabile nonché sferrandogli dei pugni, cagionato a CIVI 1 le lesioni attestate dal certificato medico, agli atti, del 21.2.2005 del Dr. Med. __________;

                                 2.     minaccia, art. 180 cpv. 1 CP,

                                        per avere, in data 15 febbraio 2005 a __________, incusso timore a CIVI 1, proferendo nei suoi confronti la frase “ti ammazzo” durante la colluttazione descritta sub 1;

e condanna                     ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 530.00 .

Ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

Assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

Rinvia                              la parte civile al competente foro per ogni sua pretesa.

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

           Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       500.00       multa

                                        fr.                       350.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                         30.00       testi                                       

                                        fr.                     1030.00       totale

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