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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 26.01.2006 10.2005.297

26 gennaio 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·902 parole·~5 min·3

Riassunto

Soggiorno illegale in Svizzera e svolgimento di attività senza essere in possesso del permesso

Testo integrale

Incarto n. 10.2005.297 DA 2200/2005

Bellinzona 26 gennaio 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1 , difesa da: DI 1  

prevenuta colpevole di         infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (soggiorno illegale),

                                        per aver soggiornato illegalmente in Svizzera, in particolare a __________ e a Paradiso, nel periodo __________ /__________, svolgendo attività lucrativa presso __________, percependo un salario mensile di circa fr. 1000.- senza essere in possesso del necessario permesso di Polizia degli stranieri;

                                        reato previsto dall’art. 23 cpv. 1 LDDS, richiamati gli art. 41 cifra 1 e 55 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 13 giugno 2005 n. DA 2200/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.       Alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.       Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 55 CPS).

3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

4.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 1 CPS.

Vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente in data 16/17 giugno 2005 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 26 gennaio 2006, al quale hanno partecipato l’accusata e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 19 ottobre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                              il difensore, avv. DI 1, __________, il quale chiede in via principale il proscioglimento dell’accusata perché non ha commesso il reato dal momento che ha soggiornato come turista per alcuni periodi inferiori ai tre mesi oppure perché, pur avendolo commesso oggettivamente, soggettivamente si trovava in una situazione di errore di diritto ai sensi dell’art. 20 CP;

                                        in via subordinata chiede una massiccia riduzione della pena principale proposta dal Sostituto Procuratore pubblico, che tenga in particolare conto della situazione personale dell’imputata e del tipo di attività saltuariamente svolta;

                                        per quanto riguarda la pena accessoria chiede che non venga pronunciata dal momento che l’accusata, oltre ad essere in possesso di un regolare permesso di tipo B, convive a __________ con il signor __________, dal quale ha avuto un figlio nella primavera del 2005;

sentita                               per ultimo l'accusata, per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP);

posti                                 a giudizio, con il consenso del difensore dell’imputata, i seguenti quesiti:

1.E’ ACCU 1, __________, autrice colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (soggiorno illegale), art. 23 cpv. 1 LDDS,

                                        per aver soggiornato illegalmente in Svizzera, in particolare a __________ e a __________, nel periodo __________ /__________, svolgendo attività lucrativa presso __________, percependo un salario mensile di circa fr. 1000.- senza essere in possesso del necessario permesso di Polizia degli stranieri?

                                 2.     In caso di risposta affermativa al quesito precedente, quale pena deve esserle comminata?

                                 3.     In caso di pena privativa della libertà, deve ella essere ammessa al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?

                                 4.     L’imputata deve essere condannata alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero?

                              4.1.     In caso di risposta affermativa al quesito n. 4, l’accusata deve essere ammessa al beneficio della sospensione condizionale della pena accessoria? Se sì, per quale lasso di tempo?

                                 5.     In caso di condanna, la stessa deve essere iscritta a casellario giudiziale?

                                 6.     A chi il carico della tassa e delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 9, 18, 20, 41, 55, 63 CPS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti no. 1, 3e5e negativamente al quesito posto no. 4, ritenuto superato il quesito no. 4.1

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di Soggiorno illegale, art. 23 cpv. 1 LDDS,

                                        per aver soggiornato illegalmente in Svizzera, in particolare a __________, nel periodo tra __________ e __________, svolgendo saltuariamente attività lucrativa presso __________, percependo un salario mensile di circa fr. 1000.- senza essere in possesso del necessario permesso di Polizia degli stranieri.

E condanna                      ACCU 1

                                        1.  alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di  2 (due) anni;

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.- (quattrocento).

Ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       250.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      400.00       totale

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