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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 22.06.2005 10.2005.293

22 giugno 2005·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·375 parole·~2 min·1

Riassunto

rappresentante non abilitato al patrocinio penale

Testo integrale

1. CIVI 1 2. CIVI 2 tutti rappr.ti da: RA 1

Incarto n. 10.2005.293 DA 1633/2005

Bellinzona 22 giugno 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Lucia Andina per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

ACCU 1  

siccome

ritenuto colpevole di            vie di fatto;

fatti avvenuti                       il 12 marzo 2005 a __________;

reato previsto                      dall'art. 126 cpv. 1 CP;

e meglio                             come al decreto d’accusa n. 1633/2005 di data 27 aprile 2005 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

                                       1.  Alla multa di fr. 300.-- (trecento).

                                       2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento).

vista                                 l'opposizione interposta in data 14 maggio 2005 da __________ del __________ a nome della parte civile CIVI 1 e della parte civile CIVI 2;

considerato                       che il patrocinio in materia penale è riservato ai legali regolarmente iscritti negli appositi registri professionali;

                                       che nel Codice di procedura ticinese questa regola è sancita dall’art. 49 cpv. 5, per cui il difensore deve essere scelto fra gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone, conformemente alle disposizioni della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati e della Legge sull’avvocatura o fra i praticanti legali iscritti nell’apposito elenco;

                                       che in concreto l’opposizione risulta presentata per il tramite di una persona non abilitata al patrocinio penale,

                                       che per questo motivo con ordinanza 23/24 maggio 2005 è stato assegnato a entrambe le parti civili un termine perentorio di 15 giorni, pena l’irricevibilità dell’opposizione, per formulare opposizione personalmente o per mezzo di un avvocato regolarmente iscritto nei registri professionali;

                                       che entro il termine assegnato non è stata presentata alcuna nuova opposizione: quella del 14 maggio 2005 è dunque irricevibile;

pronuncia:               1.     L'opposizione è irricevibile.

                                2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

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