CIVI 1
Incarto n. 10.2005.285/CEG DA 1952/2005
Bellinzona 6 dicembre 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare
ACCU 1;
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici,
per avere, a __________, il __________, colpendolo al volto con un pugno intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1, come attestato dal certificato medico __________ del dr. med. __________ agli atti;
2. ingiuria,
per avere, a __________, il __________, offeso l’onore di CIVI 1 sputandogli in faccia;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli artt. 123 cifra 1, 177 CP;
richiamati gli artt. 66 e 68 cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 23 maggio 2005 n. DA 1952/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 600.-- (seicento);
2. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile;
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
4. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 80 (ottanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalla Pretura Penale del Cantone Ticino il __________, ma l'ammonisce formalmente;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 2 giugno 2005;
indetto il pubblico dibattimento in data 6 dicembre 2005, al quale l’accusato, benché regolarmente citato per via raccomandata, non è comparso, mentre il AINQ 1 con lettera 21 ottobre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di:
1.1. lesioni semplici, per avere, a __________, il __________, colpendolo al volto con un pugno intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1, come attestato dal certificato medico __________ del dr. med. ____________________ agli atti?
1.2. ingiuria, per avere, a __________, il __________, offeso l’onore di __________ sputandogli in faccia?
2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 80 giorni di detenzione pronunciata nei suoi confronti dalla Pretura penale il __________?
3.1. In caso di risposta negativa deve essere pronunciato l’ammonimento e/o prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?
4. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 66, 68 cifra 1, 123 cifra 1, 177 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1.1., 1.2, 3.1., 4.; negativamente ai quesiti posti sub 2, 3;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP) e di ingiuria (art. 177 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1952/2005 del 23 maggio 2005;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 600.-- (seicento);
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--, per complessivi fr. 350.-- (trecentocinquanta).
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 80 (ottanta) giorni di detenzione pronunciata nei suoi confronti dalla Pretura penale il __________, ma l’ammonisce formalmente;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
avverte le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.
Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;
il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva;
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione permessi e immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 600.-- multa
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 950.-- totale