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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 16.02.2005 10.2005.28

16 febbraio 2005·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·424 parole·~2 min·1

Riassunto

opposizione tardiva e istanza di revisione

Testo integrale

Incarto n. 10.2005.28/KRM DA 4207/2004

Bellinzona 16 febbraio 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

siccome

ritenuto colpevole di            danneggiamento;

fatti avvenuti                       il 23 luglio 2004 a __________;

reato previsto                      dall'art. 144 cpv. 1 CP;

e meglio                             come al decreto d’accusa n. DA 4207/2004 di data 13 dicembre 2004 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

                                       1.  Alla multa di fr. 300.-- (trecento).

                                       2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

vista                                 l'opposizione interposta in data 11 gennaio 2005 dall'accusato e la parallela domanda di revisione fondata sull’art. 299 lett. c CPP;

considerato                      che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall'intimazione;

                                       che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo domicilio di __________ il 13 dicembre 2004;

                                       che da una verifica postale tale decisione è stata recapitata al destinatario il 14 dicembre 2004;

                                       che in concreto il termine di 15 giorni per fare opposizione ha cominciato a decorrere il 15 dicembre 2004 ed è scaduto il 29 dicembre 2004;

                                       che l'opposizione interposta da ACCU 1, datata 11 gennaio 2005, risulta dunque tardiva;

                                       che di conseguenza l'opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

                                       che ACCU 1 formula parimenti istanza di revisione, sostenendo che il Procuratore pubblico avrebbe giudicato senza tenere conto delle sue dichiarazioni rese alla Polizia cantonale zurighese presso il posto di Wädenswil, poiché “verosimilmente” non agli atti;

                                       che siffatta affermazione non è corretta, perché il verbale di interrogatorio in parola, con tanto di traduzione in italiano, è parte integrante del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria agli atti;

                                       che l’istanza di revisione deve di conseguenza essere respinta;

pronuncia:               1.     L'opposizione è irricevibile.

                                2.     L’istanza di revisione è respinta.

                                3.     Non si preleva tassa di giustizia, le spese di fr. 30.- sono a carico dell'opponente.

                                 4.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

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