LESA 1
Incarto n. 10.2005.277 DA 1960/2005
Bellinzona 2 dicembre 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di minaccia
per avere incusso grave spavento in LESA 1, minacciandolo di morte con le parole “at fò föra” o “te fac föra”, puntando nel contempo nella sua direzione un moschetto armato di baionetta e effettuando dei movimenti di carica;
reato previsto dall’art. 180 CP;
fatti avvenuti a __________ il __________;
perseguito con decreto d’accusa del 23 maggio 2005 n. 1960/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. Ordina il dissequestro, nelle mani dell'arsenale militare a __________, del Moschetto mod. __________ n. __________ e della baionetta n. __________ sequestrate il __________ dalla Polizia cantonale;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 1 giugno 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 2 dicembre 2005, al quale è comparso l’accusato mentre il Procuratore pubblico con lettera 27 settembre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere ordinato il dissequestro, nelle mani dell'arsenale militare a __________, del Moschetto mod. __________ n. __________ e della baionetta n. __________ sequestrate il __________ dalla Polizia cantonale.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 180 CP, 41 cifra 1, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di minaccia per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1960/2005 del 23 maggio 2005.
condanna ACCU 1
1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
ordina il dissequestro, nelle mani dell'arsenale militare a __________, del Moschetto mod. __________ n. __________ e della baionetta n. __________ sequestrate il __________ dalla Polizia cantonale.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.
Intimazione a:
, Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 350.00 totale