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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 20.12.2005 10.2005.250

20 dicembre 2005·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,079 parole·~5 min·3

Riassunto

incidente con ferimento di uno scooterista a seguito di mancata concessione della precedenza

Testo integrale

CIVI 1 patr. da: PR 1    

Incarto n. 10.2005.250 DA 1859/2005

Bellinzona 20 dicembre 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DIFE1

prevenuto colpevole di         1.  infrazione alle norme della circolazione,

                                             per avere, circolando con la vettura Opel targata __________, negligentemente omesso di ottemperare al segnale di “dare precedenza” scontrandosi conseguentemente con il motoveicolo prioritario Yamaha targato __________ condotto dal CIVI 1, regolarmente sopraggiungente sulla sinistra. Per l’incidente il motociclista CIVI 1 ha riportato le lesioni di cui al certificato medico del 26 marzo 2005 dell’Ospedale Regionale di Mendrisio;

                                             fatti avvenuti a __________ il 26 marzo 2005;

                                             reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 36 cpv. 2 LCStr, 3 cpv. 1, 14 cpv. 1 ONC, 36 cpv. 2 OSStr;

                                        2.  inosservanza dei doveri in caso di infortunio,

                                             per essersi dato alla fuga dopo aver investito e ferito il motociclista CIVI 1;

                                             fatti avvenuti a __________ __________ il 26 marzo 2005;

                                             reato previsto dall’art. 92 cpv. 1 e 2 LCStr, in relazione con l’art. 51 cpv. 1, 2 e 3 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 17 maggio 2005 n. DA 1859/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                        2.  Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 20 maggio 2005 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 20 dicembre 2005, al quale hanno partecipato l’imputato, assistito dal proprio difensore, la parte civile ed il suo patrocinatore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all’audizione del teste;

sentito                               il patrocinatore della parte civile, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa. Egli postula inoltre l’accoglimento integrale della sua istanza di risarcimento danni;

sentito                               il difensore, il quale rileva le incongruenze nella versione della dinamica dell’incidente fornita dal teste. In virtù del principio in dubio pro reo egli chiede il proscioglimento del suo assistito da entrambi i capi di imputazione, protestando tasse, spese e adeguate ripetibili. Nella denegata ipotesi di una condanna, egli postula il rinvio delle pretese avanzate dalla parte civile;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.       L’imputato è autore colpevole di:

                                        1.1.    Infrazione alle norme della circolazione,

                                        1.2     Inosservanza dei doveri in caso di infortunio,

                                                  per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 1859/2005 del 17 maggio 2005?

                                        2.       In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.       L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.       L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        5.       Possono essere accolte le pretese di risarcimento avanzate dalla parte civile, e, se sì, in che misura?

                                        6.       A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 36 cpv. 2, 51 cpv. 1, 90 cifra 1, 92 cpv. 1 LCStr, 3 cpv. 1, 14 cpv. 1 ONC, 36 cpv. 2 OSStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        1.  Infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 36 cpv. 2 LCStr, 3 cpv. 1, 14 cpv. 1 ONC, 36 cpv. 2 OSStr,

                                             per avere, a __________ il 26 marzo 2005, circolando con la vettura Opel targata __________, negligentemente omesso di ottemperare al segnale di “dare precedenza” provocando conseguentemente la caduta del signor CIVI 1, circolante con il motoveicolo prioritario Yamaha targato __________ __________, regolarmente sopraggiungente da sinistra. Per l’incidente il motociclista CIVI 1 ha riportato le lesioni di cui al certificato medico del 26 marzo 2005 dell’Ospedale Regionale di Mendrisio;

                                        2.  Inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, art. 92 cpv. 1 LCStr, in relazione con l’art. 51 cpv. 1 LCStr,

                                             per non aver osservato, a __________ il 26 marzo 2005, i doveri impostigli dalla legge dopo aver provocato il summenzionato incidente;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena di 20 (venti) giorni di arresto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 1 (uno) anno;

                                        2.  alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);

                                        3.  al pagamento alla parte civile CIVI 1, __________, dell’importo di fr. 650.05;

                                        4.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

rinvia                               la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro civile per le sue ulteriori pretese di risarcimento;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

          Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       500.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      850.00       totale

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