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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 24.01.2006 10.2005.248

24 gennaio 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·5,125 parole·~26 min·4

Riassunto

Colpire più volte al volto con dei pugni un minorenne e incolparlo di fronte a terzi di condotta disonorevole; eccesso di legittima difesa attribuibile a scusabile sbigottimento

Testo integrale

CIVI 1    

Incarto n. 10.2005.248 DA 1736/2005

Bellinzona 24 gennaio 2006  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         1.  lesioni semplici,

                                             per avere, a __________, presso la stazione FFS, l’11 maggio 2004, colpendo più volte al volto con dei pugni __________, cagionandogli le lesioni di cui al certificato medico di data 14 maggio 2004 del dr. __________;

                                        2.  diffamazione,

                                             per avere, a __________, nel corso del mese di aprile 2004 di fronte a terzi incolpato __________ di una condotta disonorevole e meglio affermando che “non si lavava e che picchiava suo padre”;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli art. 123 cifra 1 e 173 CPS, richiamato l’art. 41 cifra CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 9 maggio 2005 n. DA 1736/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena di 4 (quattro) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

                                        3.  La parte civile __________ è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente natura (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 19 maggio 2005 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 24 gennaio 2006, al quale hanno presenziato l’imputato ed il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, dopo aver respinto l’opposizione all’uso dibattimentale delle risultanze scritte dell’istruzione formale formulata dal difensore;

sentito                               il difensore, il quale chiede anzitutto il proscioglimento dal reato di diffamazione, non ritenendo sufficienti le prove agli atti, considerato che vi è solo la dichiarazione di una teste che non è nemmeno stata chiamata a riconoscere nell’imputato la persona cui ella ha fatto riferimento. Per quanto concerne l’imputazione per lesioni semplici, il legale afferma anzitutto che le conseguenze fisiche riportate dalla parte civile a seguito dei pugni configurano vie di fatto, per cui l’accusa dovrebbe già per questo cadere. In via subordinata, qualora il giudice dovesse ritenere che le lesioni semplici siano date, egli osserva come il suo assistito abbia agito palesemente per legittima difesa, non essendo la dimostrata aggressione nei suoi confronti ancora terminata ed essendo prevedibile addirittura una sua continuazione, preso atto dell’escalation dei fatti. Egli ritiene che la reazione sia stata proporzionata ma, per scrupolo di patrocinio, precisa che qualora la si ritenesse eccessiva, debba essere riconosciuto all’imputato di avere agito in uno stato di scusabile paura e sbigottimento, per cui egli deve essere mandato esente da pena;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.       L’imputato è autore colpevole di:

                                        1.1.    Lesioni semplici,

                                        1.1.1. Può essere riconosciuta la legittima difesa ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 CPS?

                                        1.1.2. L’imputato può essere mandato esente da pena ai sensi dell’art. 33 cpv. 2 seconda frase CPS?

                                        1.2.    Diffamazione,

                                                  per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 11736/2005 del 9 maggio 2005?

                                        2.       In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.       L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.       L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        5.       A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

considerato                      in fatto ed in diritto

                                 1.     Il signor ACCU 1, cittadino italiano, nato il 29 settembre 1952 a __________ in provincia di __________ (Italia), è dimorante a __________.

                                        Egli è coniugato con due figli maggiorenni che vivono nella sua economia domestica.

                                        Professionalmente egli è attivo da lungo tempo presso le __________ quale di autista di torpedoni.

                                 2.     L’11 maggio 2004 verso le ore 08:00 l’imputato si trovava presso la stazione FFS di __________ in attesa di partire alla guida del bus di linea __________ alla volta di Brissago (corsa __________, partenza alle ore 08:10).

                                        Dopo aver scambiato quattro chiacchiere con il signor __________, impiegato FFS, egli si è diretto verso il vicino chiosco “__________” passando accanto a due giovani.

                                        Stando alla versione fornita dall’imputato, uno di questi ultimi, il minorenne CIVI 1, parte civile nella presente procedura, lo avrebbe pesantemente insultato e minacciato, poiché, a dire del giovane, in precedenza avrebbe parlato male di lui e di suo padre.

                                        Il signor ACCU 1 ha cercato di evitare qualsiasi reazione, ignorando il ragazzo e proseguendo sulla sua strada, ma il minorenne lo avrebbe dapprima colpito alla schiena e poi, non appena si è voltato verso di lui, gli avrebbe sferrato un pugno alla tempia sinistra. A questo punto, l’imputato, in preda alla tensione ed alla paura, ha reagito percuotendo con pugni il ragazzo più volte nell’intento di difendersi e di neutralizzarlo. Nella lite è allora intervenuto anche l’altro giovane, il signor __________, il quale, sempre a detta dell’accusato, lo avrebbe bloccato per dare modo all’amico di continuare a picchiarlo. La colluttazione è durata qualche minuto, fino a quando è intervenuta una delle commesse del chiosco “__________”, la quale ha trascinato l’imputato all’interno del negozio onde calmare la situazione. In seguito l’accusato stesso ha provveduto a richiedere l’intervento della Polizia.

                                 3.     Di natura sostanzialmente diversa la versione fornita dal querelante. Egli ha infatti riferito che, vedendo avvicinarsi l’imputato, ha colto l’occasione per chiedergli spiegazioni circa le affermazioni offensive che, a suo dire, avrebbe proferito nei suoi confronti e in quelli di suo padre.

                                        In effetti, in precedenza, un’amica, la minorenne __________, gli aveva riferito che un pomeriggio del mese di aprile mentre si trovava alla stazione FFS di __________ su un autobus delle __________ (linea __________) aveva udito il prevenuto affermare, in una discussione con altre persone, che CIVI 1 non si lavava e che spesso picchiava suo padre per avere dei soldi.

                                        Stando al denunciante, siccome il signor ACCU 1 ha ignorato la sua richiesta di spiegazioni, gli avrebbe dato una spinta sulla spalla destra per richiamare la sua attenzione. Quest’ultimo si sarebbe tuttavia voltato di scatto, sferrandogli un pugno all’occhio sinistro. In seguito, l’imputato avrebbe nuovamente provato a picchiarlo, ciò che lo ha indotto a difendersi, cercando a sua volta di colpire l’avversario. A causa dei colpi ricevuti la parte civile sarebbe tuttavia caduta a terra sanguinando dal naso e dal labbro superiore. A questo punto l’amico __________ sarebbe intervenuto nell’intento di fermare l’imputato, venendo però a sua volta preso di mira da quest’ultimo. Dopo essere riuscito a rialzarsi CIVI 1 avrebbe tentato di dividere i due contendenti, ma sarebbe stato di nuovo aggredito dall’accusato, il quale avrebbe cercato di fargli sbattere la testa contro un pilastro metallico.

                                        Anche secondo la parte civile l’allontanamento dell’accusato da parte di una commessa del chiosco “__________” ha posto fine alla zuffa.

                                 4.     Nella lite la parte civile ha riportato un ematoma ed un’escoriazione con forti dolori alla pressione dell’osso zigomatico sinistro con dolori anche nella masticazione al muscolo masseter sinistro. Inoltre queste lesioni erano accompagnate da nausea e cefalea di media entità (cfr. certificato medico 14 maggio 2004 del dr. med. __________, doc. A, allegato all’AI n. 1).

                                        L’imputato ha invece subito delle escoriazioni e contusioni, in particolare al pollice ed all’indice della mano destra, nonché un trauma alla spalla destra con rottura della cuffia dei rotatori, che ha dovuto essere riparata con un intervento chirurgico. Questi guai fisici lo hanno reso inabile al lavoro nella misura del 100% fino alla fine del mese di giugno 2005 (cfr. rapporto 21 aprile 2004 del dr. med. __________ e incarto SUVA).

                                        A seguito dell’evento in questione, il signor ACCU 1 ha inoltre manifestato un forte disagio psichico. Nel corso dell’autunno 2004 si è rivolto all’Unità di intervento regionale per l’aiuto alle vittime di reati, che lo ha indirizzato verso il Servizio psico-sociale di __________ (cfr. rapporto 12 luglio 2005 del Servizio psico-sociale di __________). A partire dal 30 novembre 2005, l’accusato è seguito dalla dr. med. __________, specializzata in psichiatria e psicoterapia, che gli ha diagnosticato una sindrome ansioso depressiva grave, che ha comportato un’inabilità lavorativa totale a contare dal 5 gennaio 2006 (cfr. rapporto 12 gennaio 2006 della dr. med. __________).

                                 5.     Con scritto di data 12 maggio 2004, il signor ACCU 1 ha sporto querela penale presso la Magistratura dei minorenni ed il Ministero pubblico nei confronti di CIVI 1 e di __________ per i reati di vie di fatto (126 cpv. 1 CPS), aggressione (134 CPS) ed ingiuria (art. 177 CPS)

                                        In data 12 maggio 2004 le __________ hanno presentato denuncia penale contro CIVI 1 e __________ per i reati di perturbamento della circolazione pubblica e perturbamento dei servizi pubblici.

                                        In data 19 maggio 2004 la ditta __________, __________, ha sporto querela nei confronti dei protagonisti della vicenda per il danneggiamento di un portacartoline del valore di fr. 200.--.

                                        CIVI 1 ha versato fr. 100.-- a titolo di risarcimento danni, pertanto la querela nei suoi confronti è stata ritirata. Dal canto suo, l’imputato ha comunicato agli agenti interroganti di non essere intenzionato a pagare la somma richiesta preferendo dapprima consultarsi con il proprio legale (cfr. rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria, AI n. 4).

                                        Con scritto di data 21 maggio 2004, l’allora patrocinatrice del minorenne CIVI 1 ha querelato il signor ACCU 1 per il titolo di reato di lesioni semplici, con contestuale costituzione di parte civile.

                                        In occasione dell’interrogatorio di polizia del 3 luglio 2004, CIVI 1 ha esteso la propria denuncia penale anche ai titoli di reato di lesioni semplici (art. 123 CPS), vie di fatto (art. 126 CPS), ingiuria (art. 177 CPS) e minaccia (art. 180 CPS).

                                 6.     In base alle risultanze dell’inchiesta di polizia giudiziaria, il Sostituto Procuratore pubblico __________, in data 22 giugno 2005, ha emanato nei confronti di __________ un non luogo a procedere per insufficienza di prove a suo carico (NLP 2353/2005). La decisione non è ancora formalmente cresciuta in giudicato, in quanto l’interessato ne ha richiesto la motivazione che, in attesa dell’esito del presente procedimento, non è stata intimata alle parti (cfr. lettera 14 ottobre 2005 del Sostituto Procuratore pubblico).

                                        Sulla scorta del medesimo rapporto di polizia, il Magistrato dei minorenni __________, in data 13 gennaio 2006, ha emesso un decreto di ammonimento a carico di CIVI 1, reputandolo autore colpevole di vie di fatto per avere a più riprese spintonato il signor ACCU 1, mentre lo ha prosciolto dal reato di perturbamento di servizi pubblici per insufficienza di prove ed infine ha abbandonato il procedimento per quanto concerne il reato di ingiuria. Al giorno del presente dibattimento il decreto di ammonimento non era ancora cresciuto in giudicato (cfr. incarto richiamato dalla Magistratura dei minorenni).

                                        Sempre in virtù della medesima istruttoria predibattimentale, il Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1 ha emanato il decreto d’accusa in esame, ritenendo il signor ACCU 1 autore colpevole di lesioni semplici e diffamazione.

                                        Con scritto di data 18 maggio 2005, l’imputato ha inoltrato opposizione al citato decreto. Da qui la presente procedura.

                                 7.     In occasione del processo, la difesa ha rinnovato l’opposizione all’uso dibattimentale delle risultanze dell’istruttoria formale, segnatamente dei verbali di audizione testimoniale rese dinanzi alla Polizia dagli aggressori del signor ACCU 1 e dai loro amici, da lei già formulata con corrispondenza di data 20 gennaio 2006.

                                         In base all’art. 227 cpv. 2 CPP, le parti possono opporsi all’uso in sede dibattimentale di altre risultanze dell’istruttoria formale entro il termine di 10 giorni. La decorrenza inutilizzata del termine, eventualmente prorogato, significa accettazione dell’uso dibattimentale delle risultanze scritte dell’istruzione formale, per le prove di cui la pubblica accusa non chiede esplicitamente l’assunzione con il decreto d’accusa.

                                        Nel caso specifico, il precedente difensore dell’imputato, nel lasso di tempo assegnatogli, ha notificato gli ulteriori mezzi di prova che intendeva assumere al dibattimento, limitandosi a premettere che “le risultanze dell’istruttoria formale per quanto attiene gran parte delle affermazioni in essa contenute, segnatamente degli aggressori e dei conoscenti ed amici di questi sono contestate” (cfr. lettera 16 giugno 2005 dell’avv. __________).

                                        Tale formulazione non può e non poteva certo essere ritenuta quale opposizione all’uso dibattimentale delle risultanze scritte dell’istruttoria formale, ma soltanto, in ossequio al chiaro senso letterale della frase, quale contestazione, per di più assolutamente generica, delle affermazioni contenute nei relativi verbali d’interrogatori.

                                        L’opposizione all’uso dibattimentale delle risultanze scritte dell’istruttoria formale del 20 gennaio 2006, poi rinnovata al dibattimento, è dunque manifestamente tardiva, e, già solo per questo motivo, deve pertanto essere respinta.

                                 8.     A mente del signor ACCU 1, le conseguenze fisiche riportate dalla parte civile a seguito dei pugni inferti costituiscono unicamente delle vie di fatto. Egli ritiene pertanto che il decreto d’accusa non possa essere confermato.

                                         Nell’ipotesi in cui fossero dati i presupposti delle lesioni semplici, il prevenuto chiede nondimeno il proscioglimento, poiché avrebbe legittimamente sferrato i pugni per difendersi dall’aggressione messa in atto dalla parte civile. A suo avviso, sono pertanto dati gli estremi per considerare il suo agire adeguato alle circostanze e quindi non eccessivo. In ultima analisi, egli sostiene che l’eventuale e denegato eccesso di legittima difesa sia attribuibile ad una scusabile eccitazione o sbigottimento e che dunque debba essere mandato esente da pena.

                                        Giusta l’art. 123 cifra 1 CPS, chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo o alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con la detenzione. Nei casi poco gravi, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 66).

                                        Le lesioni semplici intenzionali sono un reato di risultato. E’ necessaria una lesione all’integrità fisica o psichica di una certa intensità, che non causi alla vittima pericolo di morte o un’infermità permanente. In generale si riconoscono come lesioni semplici i casi che normalmente necessitano di cure mediche (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT I, Berna 1995, § 3, n. 6 segg.). Si parla di lesioni semplici quando vengono inflitti danni o ferite, sia esterne che interne, quali ad esempio fratture senza complicazioni che guariscono completamente, commozioni cerebrali, ematomi ed escoriazioni provocati da colpi, urti o altre cause analoghe, a meno che queste lesioni abbiano come conseguenza soltanto un disturbo passeggero e senza importanza del sentimento di benessere (DTF 119 IV 25 consid. 2).

                                        Per l’art. 126 cpv. 1 CPS, chiunque commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al corpo o alla salute, è punito a querela di parte, con l’arresto o la multa.

                                        Secondo la giurisprudenza, deve ritenersi costitutiva di vie di fatto una lesione dell’integrità fisica che ecceda quanto si presume tollerabile secondo l’uso corrente e le abitudini sociali e che non comporti un danno corporale né pregiudizio della salute. Essa può sussistere anche quando non abbia causato alcun dolore fisico (DTF 117 IV 14 consid 2).

                                        In presenza di contusioni, lividi o escoriazioni provocati da colpi o da altre cause analoghe, la distinzione tra le vie di fatto e le lesioni semplici è delicata.

                                        La giurisprudenza ha considerato un colpo al viso, che ha provocato un graffio al naso ed una contusione, come vie di fatto, così come lo è stato un livido al braccio e un dolore alla mascella senza contusione. Al contrario, un pugno in faccia sferrato con brutale violenza tale da provocare importanti lividi, una frattura della mascella, dei denti o del setto nasale, è stata qualificata come lesione semplice. Analogamente numerosi pugni e pedate che hanno provocato, in una delle vittime, dei segni all’altezza dell’occhio e un livido al labbro inferiore, e, nell’altra vittima, un livido alla mascella inferiore, una contusione alle costole e delle escoriazioni all’avambraccio e alla mano, sono state considerate lesioni semplici. Laddove il danno all’integrità fisica si manifesti soltanto con contusioni, lividi o escoriazioni, si deve tener conto dell’intensità del dolore provocato per determinare se si tratta di lesioni semplici o vie di fatto. Al riguardo, trattandosi di nozioni giuridiche indeterminate, la giurisprudenza riconosce, nei casi limite, un certo margine di apprezzamento al giudice (DTF 119 IV 25 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                                        Dal profilo soggettivo entrambe le infrazioni devono essere commesse intenzionalmente. L’intenzione deve concernere tutti gli elementi costitutivi dei reati. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 17 ad art. 123, pag. 138).

                                 9.     Nel caso specifico, le lesioni provocate alla parte civile non possono essere qualificate come vie di fatto, ma devono essere considerate delle lesioni semplici.

                                        In effetti, come si evince dalle fotografie e dal certificato medico allegati alla denuncia penale (AI n. 1, doc. B-C), la parte civile ha riportato un ematoma nella regione dell’occhio sinistro, un’escoriazione all’altezza dell’osso zigomatico sinistro con forti dolori alla pressione ed alla masticazione. Inoltre a causa dei colpi inferti CIVI 1 ha lamentato nausea e cefalea di media entità.

                                        In particolare l’ematoma sotto l’occhio sinistro, che è la conseguenza di una rottura dei vasi sanguigni con travaso sottocutaneo e che normalmente lascia delle tracce per alcuni giorni, deve essere considerata una lesione del corpo umano, anche se è superficiale e di poca importanza. Non ci troviamo quindi di fronte ad un colpo che ha provocato soltanto un dolore ed eventualmente un arrossamento temporaneo (DTF 119 IV 25 consid. 2).

                                        Accertato dunque che i colpi inferti alla parte civile da parte dell’imputato hanno provocato delle lesioni ai sensi dell’art. 123 cifra 1 CPS, bisogna ora stabilire se quest’ultimo abbia agito per legittima difesa, come sostenuto dal difensore.

                               10.     L’art. 33 cpv. 1 CPS sancisce che ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un’aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un’aggressione imminente fatta a sé o ad altri.

                                        Se chi respinge l’aggressione ha ecceduto i limiti della legittima difesa, il giudice attenua la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 66); se l’eccesso della legittima difesa può essere attribuito a scusabile eccitazione o a sbigottimento, l’imputato va esente da pena (art. 33 cpv. 2 CPS).

                                        L’esercizio della legittima difesa permette di proteggere da un’aggressione tutti i diritti personali, quali ad esempio l’integrità fisica e la vita.                                 Affinché possa essere riconosciuta la legittima difesa occorre che l’autore dell’atto che ha condotto ad un risultato illecito l’abbia commesso con coscienza e volontà allo scopo di difendersi da un attacco imminente o in corso. L’art. 33 CPS non presuppone però che colui che si difende abbia avuto l’intenzione di pervenire con il suo atto al risultato che si è prodotto. La legittima difesa implica necessariamente l’esistenza di una precedente attacco, al quale si è supposti rispondere. L’aggressione o la minaccia deve essere illecita (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, 2a ed., n. 1.2. segg. ad art. 33 CPS, pag. 101 segg.).

                                        La vittima ha il diritto di difendersi da un attacco fintanto che i mezzi che impiega sono proporzionati alle circostanze. La formulazione della norma lascia al giudice un ampio potere di apprezzamento nel valutare la proporzionalità della difesa. A tale fine entra in linea di conto la gravità dell’aggressione o della minaccia, come pure la rilevanza del bene giuridico minacciato e quella del bene giuridico leso con la reazione difensiva. La proporzionalità della difesa deve essere valutata in base alla situazione nella quale si trovava colui che è stato illecitamente attaccato nel momento della sua azione. Il giudice, chiamato ad apprezzare la situazione a posteriori, non deve mostrarsi troppo esigente in merito all’adeguatezza dei mezzi utilizzati e non deve ricercarne altri con sottili ragionamenti (DTF 107 IV 12 consid. 3; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., n. 10 ad art. 33 CPS, pag. 140 seg.).

                                        L’eccesso di legittima difesa è una reazione sproporzionata alle circostanze. In tale evenienza, come detto, il giudice attenua la pena dell’autore secondo il suo libero apprezzamento. L’imputato va però esente da pena se l’attacco ingiusto ha provocato - almeno preponderatamente - uno stato di eccitazione e di sbigottimento che le circostanze e le modalità del caso fanno apparire scusabile. Non ogni minimo stato di eccitazione e di sbigottimento basta per mandare esente da pena l’autore. Facendo uso del potere di apprezzamento che gli compete, il giudice adotta un metro di valutazione tanto più severo quanto più pericolosa appaia la reazione dell’imputato. Come nel caso dell’art. 113 CPS (reato passionale), occorre esaminare se di fronte ad un’aggressione come quella subìta dall’accusato nelle circostanze specifiche una persona normalmente intenzionata (rechtlich gesinnt) si sarebbe turbata altrettanto e fosse rimasta altrettanto sbigottita (Trechsel, op. cit., n. 17 ad art. 33 CPS, pag. 141). Tali estremi vanno chiaramente accertati dal giudice (DTF 115 IV 167 consid. 4c, pag. 172, CCRP, sentenza inc. 17.2005.33 del 13 luglio 2005). Chi scatena l’aggressione con il suo comportamento illegale non può, poi, invocare una scusabile eccitazione per giustificare un eccesso di legittima difesa (DTF 109 IV 5).

                               11.     Nel caso in esame, stabilito, per sua stessa ammissione, che l’imputato ha sferrato vari colpi alla parte civile, bisogna anzitutto accertare se quest’ultima lo abbia precedentemente aggredito o minacciato.

                                        La risposta è affermativa.

                                        Dall’analisi delle deposizioni non è semplice ricostruire i fatti. Tutti i protagonisti concordano comunque nel dire che prima della zuffa vi è stata un’animata discussione tra l’imputato e la parte civile. In base alle loro dichiarazioni è pure assodato che CIVI 1 è stato il primo ad aver utilizzato le mani, laddove vi è chi dice dando uno spintone alle spalle dell’imputato (cfr. verbale interrogatorio 22 maggio 2004 del teste __________, pag. 1), chi invece sostiene colpendolo alla schiena (cfr. verbale interrogatorio 20 maggio 2004 dell’imputato, pag. 1) e chi infine afferma di avergli dato soltanto una spinta sulla spalla con la mano (cfr. verbale di interrogatorio 2 giugno 2004 della parte civile, pag. 1).

                                        Il teste __________, l’unico neutrale ad aver assistito alla scena, ha affermato che “dopo diversi spintoni dati frontalmente dal ragazzo, l’uomo si è girato con l’intenzione di andarsene. A questo punto il giovane ha nuovamente spintonato la persona alle spalle. Al che l’autista si è girato e lo ha colpito più volte al viso. Il ragazzo ha cercato di difendersi e in suo aiuto è intervenuto anche l’amico cercando di separarli. Fallendo nel suo tentativo la colluttazione è proseguita coinvolgendo tutte e tre le persone”   omissis   “D2: L’uomo asserisce che una volta essere stato colpito alla schiena si è girato e il ragazzo lo ha colpito per primo al volto. Cos’ha da dire in merito? R2: Sinceramente non sono in grado di dire chi abbia colpito per primo” (cfr. suo verbale di interrogatorio 9 giugno 2004, pag. 1 seg.).

                                        A mente di questo giudice, l’azione messa in atto dalla parte civile configura un’aggressione, o quantomeno una minaccia, illecita all’integrità fisica dell’avversario, che non trova giustificazione alcuna, nemmeno nel diverbio che pochi istanti prima aveva coinvolto i due protagonisti.

                                        In una simile situazione, considerato oltretutto il clima spesso pesante, ostile e violento che da alcuni anni aleggia in certe zone dell’agglomerato di __________, in specie nei dintorni della Stazione FFS di __________, è comprensibile che l’accusato si sia sentito in pericolo ed abbia cercato di difendersi colpendo il ragazzo. Aggressione che non si poteva considerare terminata con la forte spinta data alle spalle, ma si poteva legittimamente ritenere ancora in atto, anzi in crescendo, visto il modo in cui si è esacerbata la discussione. I pugni immediatamente inferti al rivale in risposta al suo attacco è quindi da interpretare come una legittima difesa nei confronti dell’aggressione messa in atto dalla parte civile.

                                        Resta ora da appurare se il mezzo da lui utilizzato per raggiungere lo scopo fosse proporzionato all’entità dell’offesa ed al reale pericolo e, in caso di risposta negativa, se l’eccesso di legittima difesa possa essere attribuito a scusabile eccitazione o a sbigottimento.

                                        Considerato come dall’istruttoria sia stato possibile accertare unicamente che la parte civile ha dato inizio alla zuffa spintonando più volte alle spalle l’imputato - ciò che può essere qualificate quale vie di fatto, come peraltro deciso dal Magistrato dei minorenni - la reazione di quest’ultimo, concretizzatasi con dei pugni al volto dell’avversario inferti con particolare violenza, appare sproporzionata rispetto alle circostanze ed al reale pericolo. Il signor ACCU 1 non si è infatti limitato a respingere l’attacco, ma si è fatto parte attiva, sferrando vari colpi. La sua reazione è pertanto da considerare eccessiva ai sensi dell’art. 33 cpv. 2 prima frase CPS.

                                        A mente di questo giudice, nel caso in esame, l’eccesso di legittima difesa dell’imputato può comunque essere attribuito a scusabile eccitazione o a sbigottimento. In effetti, per le ragioni addotte in precedenza nei dintorni della stazione di __________, ma in generale nell’agglomerato urbano di __________ vige un clima ostile e violento, che spesso scatena risse ed aggressioni per futili motivi. E’ quindi del tutto comprensibile che l’attacco, dapprima verbale e poi con colpi alle spalle, messo in atto senza alcuna valida ragione dalla parte civile nei confronti dell’imputato, abbia provocato in quest’ultimo uno spavento tale da indurlo a reagire in maniera sproporzionata alle circostanze.

                                        Stante quanto precede si giustifica, in applicazione dell’art. 33 cpv. 2 seconda frase CPS, di mandare il signor ACCU 1 esente da pena.

                               12.     In conclusione, occorre esaminare il secondo capo di imputazione ascritto all’accusato, ovvero quello di aver diffamato CIVI 1 incolpandolo di fronte a terzi di condotta disonorevole.

                                        Nella propria deposizione testimoniale la minorenne __________, ha affermato che “un pomeriggio del mese di aprile 2004 mi trovavo alla Stazione FFS di __________ in procinto di prendere il bus (linea __________) per recarmi da mio padre. Intendo precisare che io ero seduta sul bus (posti in fondo), mentre l’autista era in piedi vicino a due donne sedute nei posti anteriori. In quel frangente udivo l’autista, aggredito qualche tempo dopo, parlare con due donne. La conversazione riguardava in giovani in particolare, ma ad un certo punto la discussione si è spostata su un giovane in particolare. Indicando CIVI 1 ha affermato che quest’ultimo non si lavava e spesso picchiava suo padre per avere dei soldi. Sono sicura che parlasse di CIVI 1 in quanto lo indicava dicendo: “… quel ragazzo seduto sulla panchina …” e in quel momento era l’unico seduto sulla panchina. Qualche giorno dopo ho incontrato CIVI 1 e gli ho chiesto se ciò che avevo sentito era vero. Chiaramente ha smentito tutto e ha aggiunto che non era la prima volta che quell’autista parlava male di lui” (cfr. suo verbale di interrogatorio 21 giugno 2004, pag. 1).

                                        CIVI 1, dal canto suo, ha dichiarato d’essere sicuro che sia stato proprio l’imputato a parlare male nei suoi confronti, in quanto la teste glielo ha più volte confermato (cfr. suo verbale di interrogatorio 5 febbraio 2005, pag. 1).

                                        L’imputato, sia nel corso dell’istruttoria formale, sia al dibattimento, ha invece sempre affermato di non conoscere né la parte civile né i suoi genitori ed ha recisamente negato d’aver parlato male della parte civile e d’aver proferito simili apprezzamenti. A suo avviso, è possibile che la teste abbia sbagliato persona (cfr. suo verbale di interrogatorio 21 ottobre 2004, pag. 1).

                                        La difesa ha perciò chiesto il proscioglimento da questo capo di imputazione, ritenendo insufficienti le prove agli atti, considerato che vi è solo la dichiarazione di una teste che non è nemmeno stata chiamata a riconoscere nell’imputato la persona cui ella ha fatto riferimento.

                               13.     L’art. 173 CPS punisce con la detenzione sino a sei mesi o con la multa chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che potrebbero nuocere alla sua reputazione. Lo stesso vale per chi divulga tali sospetti o imputazioni.

                                        Nel caso specifico è pacifico che le frasi udite dalla testimone siano lesive dell’onore ed adempiano i requisiti della diffamazione ai sensi dell’art. 173 CPS.

                                        Ciò non è tuttavia sufficiente per condannare il signor ACCU 1. In effetti, dopo un’attenta ponderazione delle deposizione rese dai protagonisti e della teste, questo giudice non ha raggiunto il pieno convincimento che sia effettivamente stato l’imputato a proferire tali affermazioni, tantomeno che le stesse riguardassero la parte civile.

                                        In effetti, a prescindere dal fatto che è alquanto dubbio che dalla sua posizione in fondo al bus la testimone abbia potuto sentire distintamente la conversazione avvenuta all’altro capo del torpedone fra l’autista e due passeggere, l’istruttoria non ha permesso di accertare con sicurezza che l’imputato sia l’autista che avrebbe detto le frasi in questione, non appena si consideri che la teste non è nemmeno stata chiamata a riconoscerlo, ad esempio tramite una sua fotografia.

                                        Alla tesi accusatoria non è inoltre di nessun giovamento l’asserzione della parte civile secondo cui la giovane le avrebbe confermato a più riprese che il colpevole fosse il signor ACCU 1. In effetti, nulla viene specificato circa le circostanze in cui sarebbe avvenuto il presunto riconoscimento, sicché la dichiarazione ha soltanto un mero valore di affermazione di parte.

                                        Stante quanto precede, in virtù del principio “in dubio pro reo”, l’imputato deve essere prosciolto dall’accusa di diffamazione.

                               14.     L’esito del procedimento impone di accollare la tassa e le spese di giustizia allo Stato (art. 9 CPP).

visti                                   gli art. 33, 41 cifra 1, 123 cifra 1, 173 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,

                                        per i fatti compiuti a __________ l’11 maggio 2005 nelle circostanze descritte al punto n. 1 del decreto di accusa n. DA 1736/2005 del 9 maggio 2005;

                                        riconoscendogli l’attenuante di avere agito per eccesso di legittima difesa attribuibile a scusabile sbigottimento ai sensi dell’art. 33 cpv. 2 seconda frase CPS;

e lo proscioglie                dall’accusa di diffamazione, art. 173 CPS,

                                        per i fatti descritti al punto n. 2 del decreto di accusa n. DA 1736/2005 del 9 maggio 2005;

manda                             ACCU 1

                                        esente da pena;

carica                               le spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

il dispositivo per il quale non è stata formulata opposizione,

ossia:                               3.  La parte civile CIVI 1 è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente natura (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).

è cresciuto in giudicato.

Intimazione a:

        Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

                                        e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

10.2005.248 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 24.01.2006 10.2005.248 — Swissrulings