Incarto n. 10.2005.231/ANC DA 1441/2005
Bellinzona 2 settembre 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice supplente della Pretura penale
Mattia Pontarolo
sedente con Curzio Andreoli in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di
1. Guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr;
per aver condotto l’autovettura __________ targata __________ in stato di ebrietà (alcoolemia rilevata alle ore 10.15 dell’11.02.2005 tramite analisi dell’alito: 1.07 g/kg), nonostante fosse già stato condannato per lo stesso reato nel 1997 e nel 2000;
2. Elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCStr;
per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue, all’analisi dell’alito e a qualsiasi esame sanitario per la determinazione dell’alcoolemia, misure ordinate dall’autorità, e ciò malgrado l’avvertimento sulle conseguenze penali del suo rifiuto;
3. Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, art. 285 cifra 1 CPS;
per avere commesso violenza, passando a vie di fatto contro di loro, e per avere minacciato di morte e ingiuriato i due agenti della Polizia cantonale intervenuti per constatare le infrazioni di cui ai punti 1. e 2., e ciò nel tentativo di impedire loro di svolgere gli atti d’indagine rientranti nei loro doveri, e specificatamente di rilevare il suo tasso di alcoolemia;
fatti avvenuti a __________ in data 11 febbraio 2005, tra le 00.45 e le 02.00;
perseguito con decreto d’accusa del 14 aprile 2005 n. DA 1441/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.-- (mille), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissasto dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 28/29 aprile 2005 dal difensore dell’imputato, nonché suo curatore;
indetto il dibattimento 2 settembre 2005, al quale hanno presenziato l’accusato, il difensore DI 1 ed il sostituto AINQ 1;
accertate le generalità dell'accusato e data lettura del decreto d'accusa;
acquisiti agli atti la documentazione formante l’incarto DA 1441/2005;
proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
prospettato dal sostituto PP, e in via subordinata al capo d’imputazione n. 3, il reato di atti commessi in stato di irresponsabilità colposa (art. 263 CPS);
acquisite definitivamente agli atti ed assunte tutte le prove risultanti dall’incarto della Pretura penale n. 10.2005.231;
sentito il sostituto PP, il quale pone l’accento sugli elementi oggettivi dei reati imputati, rilevando d’entrata come gli stessi sono da ritenere adempiuti. Tenuto conto di quanto emerso in sede dibattimentale, in particolare il probabile stato d’irresponsabilità dovuto alla forte dose di alcool assunta dall’accusato chiede, in via subordinata al reato previsto dell’art. 285 CPS, la condanna per atti commessi in stato di irresponsabilità colposa, art. 263 CPS. Per quanto attiene alla pena, osserva che l’accusato è gravemente recidivo e che si tratta pure di recidiva specifica. Nonostante ciò, nella commisurazione della pena sottolinea di aver già tenuto conto delle particolarità del caso, segnatamente dei modi rozzi di cui sarebbe stato vittima l’accusato da parte degli agenti privati della società __________. La richiesta di pena è da considerare siccome mite, ragion per la quale viene postulata la conferma integrale del DA 1441/2005;
sentito il difensore, il quale innanzitutto mette in risalto la situazione famigliare del signor __________, caratterizzata da un padre molto esigente che ha fortemente influenzato le sue scelte professionali. Ciò ha portato ad una rottura con la propria famiglia agli inizi degli anni Novanta. Nel 2000 l’accusato ha poi subito un gravissimo incidente stradale che gli ha procurato la rottura di ambedue gli arti inferiori ed un’impossibilità di deambulazione per un periodo di due anni. L’infortunio è avvenuto proprio allorquando il signor __________ aveva deciso di avviare una propria attività di massaggiatore indipendente, dopo aver seguito i corsi di formazione ed ottenuto il relativo diploma. La disgrazia ha vanificato i suoi sforzi ed ha pure successivamente minato la sua situazione finanziaria atteso che egli aveva già effettuato una serie di investimenti. Quanto successo lo ha portato ad un consumo eccessivo di alcool, problematica a tutt’oggi non risolta completamente. Anche i postumi dell’incidente del 2000 non sono ancora stati del tutto cancellati. Riguardo alla prima imputazione rileva come la sua realizzazione sia data anche se non appare vestita di una particolare gravità (utilizzo della via pubblica per poche decine di metri). In punto all’art. 285 CPS, osserva che l’imputato non aveva la benché minima intenzione di sottrarsi agli esami, egli era troppo ubriaco per rendersi conto di quanto succeva, prova ne è che oggi ha dichiarato di non ricordarsi di nulla a partire dallo scontro con gli agenti della __________. Per quanto attiene alla commisurazione della pena sottolinea che il signor __________ ha già pagato in modo pesante gli sbagli commessi nel corso della sua esistenza, inoltre, nei fatti in esame, egli ha subito l’atteggiamento violento ed ingiustificato da parte degli agenti della __________. Alla luce di quanto esposto, viene chiesta una riduzione della pena, soprattutto in merito alla multa che assume il valore di una mazzata tenuto conto della sua disastrata condizione finanziaria;
sentito per ultimo l'accusato per la dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale non intende aggiungere nulla di particolare se non che ritiene di non aver fatto nulla di particolarmente grave;
il giudice pone a giudizio, col consenso delle parti, i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di
1.1. Guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr;
per aver condotto, a __________ in data 11 febbraio 2005 tra le 00.45 e le 02.00, l’autovettura __________ targata __________ in stato di ebrietà (alcoolemia rilevata alle ore 10.15 dell’11.02.2005 tramite analisi dell’alito: 1.07 g/kg), nonostante fosse già stato condannato per lo stesso reato nel 1997 e nel 2000;
1.2. Elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCStr;
per essersi intenzionalmente opposto, a __________ in data 11 febbraio 2005 tra le 00.45 e le 02.00, alla prova del sangue, all’analisi dell’alito e a qualsiasi esame sanitario per la determinazione dell’alcoolemia, misure ordinate dall’autorità, e ciò malgrado l’avvertimento sulle conseguenze penali del suo rifiuto;
1.3. Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, art. 285 cifra 1 CPS;
per avere, a __________ in data 11 febbraio 2005 tra le 00.45 e le 02.00, commesso violenza, passando a vie di fatto contro di loro, e per avere minacciato di morte e ingiuriato i due agenti della Polizia cantonale intervenuti per constatare le infrazioni di cui ai punti 1. e 2., e ciò nel tentativo di impedire loro di svolgere gli atti d’indagine rientranti nei loro doveri, e specificatamente di rilevare il suo tasso di alcoolemia;
1.3.1. Trattasi invece di atti commessi in stato di irresponsabilità colposa ai sensi dell’art. 263 CPS?
2. In caso di risposta affermativa ai quesiti di cui al punto 1, quale pena deve essergli comminata?
3. In caso di pena privativa della libertà, deve essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?
4. In caso di condanna, la pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?
5. A chi il carico delle spese giudiziarie?
Letti ed esaminati gli atti formanti l’incarto n. 10.2005.231;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 91 cpv. 1, 91a cpv. 1 LCStr; 9 cpv. 2, 12, 18, 36, 41, 63, 68, 263 CPS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti n. 1.1, 1.2, 1.3.1, 3, 4 e negativamente al quesito n. 1.3;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, art. 285 cifra 1 CPS,
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. Guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr;
per aver condotto, a __________ l’11 febbraio 2005, l’autovettura __________ targata __________ in stato di ebrietà (alcoolemia rilevata alle ore 10.15 dell’11.02.2005 tramite analisi dell’alito: 1.07 g/kg), nonostante fosse già stato condannato per lo stesso reato nel 1997 e nel 2000;
2. Elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCStr;
per essersi intenzionalmente opposto, a __________ e __________ l’11 febbraio 2005, alla prova del sangue, all’analisi dell’alito e a qualsiasi esame sanitario per la determinazione dell’alcoolemia, misure ordinate dall’autorità, e ciò malgrado l’avvertimento sulle conseguenze penali del suo rifiuto;
3. Atti commessi in stato di irresponsabilità colposa, art. 263 CPS;
per avere, a __________ e __________ l’11 febbraio 2005, in stato di irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, commesso violenza, minacce e per essere passato, sempre nel predetto stato di irresponsabilità, a vie di fatto contro due due agenti della Polizia cantonale intervenuti per constatare le infrazioni di cui ai punti 1 e 2;
e condanna ACCU 1
1. Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento).
3. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.- (seicento).
Ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli artt. 80 e 41 cifra 4 CPS.
Assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 1 e 3 CPS).
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice supplente: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1:
fr. 500.00 multa
fr. 350.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 1100.00 totale