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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 24.02.2006 10.2005.230

24 febbraio 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,540 parole·~8 min·1

Riassunto

persona che provoca ferita alla propria convivente (lacero contusa al cuoio capelluto) la quale è in stato euforico da alcool. Consumo e detenzione per uso personale di marijuana e haschisc

Testo integrale

LESA 1 rappr. dal tutore: TU 1

Incarto n. 10.2005.230 1594/2005

Bellinzona 24 febbraio 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di   

  1.     lesioni semplici, art. 123 cifra 2 cpv. 1 CP,

          per avere,

          a Locarno in data 28.09.2004,

          cagionato perlomeno con dolo eventuale un danno al corpo o alla salute della sua convivente LESA 1,

          in particolare per averle provocato una ferita lacero contusa al cuoio capelluto accertata dal certificato medico, agli atti, del 28.09.2004 dell’Ospedale Regionale di Locarno, appoggiando, durante una lite, una manno sulla bocca della parte lesa che era in evidente stato euforico per l’alcool ingerito (2.35 gr. per mille) e che, per la spinta ricevuta, perse l’equilibrio e batté il capo contro lo stipite di una porta;

  2.     contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19a LS,

          per avere, senza essere autorizzato, a Locarno e in altre località non meglio indicate nel periodo 01.10.2002/28.09.2004, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di marijuana, nonché per aver detenuto a Locarno in data 6.12.2003 4 grammi netti di haschisc, 100 grammi lordi di marijuana, 4 semi di canapa nonché a Lcoarno in data 28.09.2004 quattro piantine di canapa, il tutto destinato al suo consumo personale, ma sequestrato dalla Polizia comunale a seguito dei controlli effettuati;

perseguito                         con decreto d’accusa del 25 aprile 2005 n. 1594/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.       Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, da espiare.

      - Pena parzialmente aggiuntiva a quella decretata con sentenza 14.10.2002 del Kreispräsident di Schams;

      - pena interamente aggiuntiva a quella decretata con sentenza 04.03.2005 della Pretura Penale del Cantone Ticino, Bellinzona.

2.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

3.       Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Krespräsident Schams il 14.10.2002, ma l'ammonisce formalmente (art. 41 cifra 3 CPS).

4.       Ordina la confisca e la distruzione di 4 gr. netti di hascisc, di 100 gr. lordi di marijuana nonché di 4 semi di canapa (cfr. reperto SAD 1063/2003).

5.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiazila e e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

Vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente in data 9/10 maggio 2005 dall'accusato;

indetto                              il dibattimento in data 24 febbraio 2006, al quale hanno preso parte l’accusato e il suo patrocinatore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 19/20 ottobre 2005, e il signor TU 1, tutore della signora LESA 1, con scritto 25/26 ottobre 2005, hanno rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, il primo postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato. La signora LESA 1 non è comparsa al dibattimento, come preannunciato dal suo tutore con scritto 25/27 gennaio 2006;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                              il difensore, DI 1, Locarno, il quale, con riferimento all’imputazione di lesioni semplici, chiede il proscioglimento del suo assistito, siccome egli sarebbe stato più credibile della parte lesa (in stato di manifesta ebrietà al momento dei fatti), e poiché egli, a seguito di quell’episodio, avrebbe abbandonato immediatamente l’abitazione con i due figli (ciò che, a suo avviso, un aggressore non avrebbe di certo fatto). Per quanto riguarda l’infrazione alla LStup, il patrocinatore del prevenuto non contesta l’avvenuto consumo dei quantitativi di stupefacente indicati nel decreto di accusa. Sottolinea in ogni caso che il tutto è da ricondurre alla tensione famigliare da lui vissuta a quell’epoca e al comportamento difficile assunto dalla sua ex convivente e madre dei suoi due figli; inoltre, precisa che parte dei reati imputati al signor ACCU 1 sarebbero prescritti e che la coltivazione delle quattro piantine di canapa non sarebbe penalmente perseguibile, siccome la canapa non era ancora pronta per essere fumata. A tale proposito, chiede dunque in via principale il proscioglimento da tale capo di accusa, in via subordinata che il suo cliente sia mandato esente da pena e, in via ancor più subordinata, che l’infrazione venga sanzionata con una semplice multa. Il difensore rileva infine che anche il Procuratore pubblico non ha chiesto la revoca della precedente sentenza di condanna emanata dal Kresipräsident di Schams, e asserisce che, in concreto, non vi sarebbero ragioni per decidere altrimenti;

sentito                              per ultimo l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale si rimette al giudizio del giudice;

posti                                 a giudizio, con il consenso del difensore, i seguenti quesiti

1.E’ ACCU 1 autore colpevole di:

    1.1.     lesioni semplici, art. 123 cifra 2 cpv. 1 CP,

          per avere,

          a Locarno in data 28.09.2004,

          cagionato perlomeno con dolo eventuale un danno al corpo o alla salute della sua convivente LESA 1,

          in particolare per averle provocato una ferita lacero contusa al cuoio capelluto accertata dal certificato medico, agli atti, del 28.09.2004 dell’Ospedale Regionale di Locarno, appoggiando, durante una lite, una manno sulla bocca della parte lesa che era in evidente stato euforico per l’alcool ingerito (2.35 gr. per mille) e che, per la spinta ricevuta, perse l’equilibrio e batté il capo contro lo stipite di una porta?

  1.2.   Contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19a LS,

          per avere, senza essere autorizzato, a Locarno e in altre località non meglio indicate nel periodo 01.10.2002/28.09.2004, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di marijuana, nonché per aver detenuto a Locarno in data 6.12.2003 4 grammi netti di haschisc, 100 grammi lordi di marijuana, 4 semi di canapa nonché a Locarno in data 28.09.2004 quattro piantine di canapa, il tutto destinato al suo consumo personale, ma sequestrato dalla Polizia comunale a seguito dei controlli effettuati?

                                 2.     In caso di risposta affermativa ai quesiti precedenti, quale pena deve essergli comminata?

                                 3.     In caso di pena privativa della libertà, deve essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?

                                 4.     Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Kreispräsident Schams il 14.10.2002?

                                 5.     Deve essere ordinata la confisca e la distruzione di 4 gr. netti di hascisc, di 100 gr. lordi di marijuana nonché di 4 semi di canapa?

                                 6.     In caso di condanna, la stessa deve essere iscritta a casellario giudiziale?

                                 7.    A chi il carico delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 18, 48, 49, 63, 68 cifra 2, 109 e 123 CPS; 19a LS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti no. 1.2 (nella formulazione di cui al sottostante dispositivo), 5 e 6, e negativamente ai quesiti posti no. 1.1 e 4, ritenuto superato il quesito no. 3;

proscioglie                       ACCU 1,

                                        dall’imputazione di lesioni semplici, art. 123 cifra 2 cpv. 1 CP,

dichiara                           ACCU 1,

                                        autore colpevole di

                                        contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19a LS,

          per avere, senza essere autorizzato, a Locarno e in altre località non meglio indicate nel periodo 24.2.2003/28.09.2004, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di marijuana, nonché per aver detenuto a Locarno in data 6.12.2003, 4 grammi netti di haschisc, 100 grammi lordi di marijuana, 4 semi di canapa nonché a Locarno in data 28.09.2004 quattro piantine di canapa, il tutto destinato al suo consumo personale, ma sequestrato dalla Polizia comunale a seguito dei controlli effettuati.

E di conseguenza,           trattandosi di pena interamente aggiuntiva a quella di cui alla sentenza 4 marzo 2005 della Pretura penale del Cantone Ticino, Bellinzona,

condanna                         ACCU 1,

                                        1.  alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.- (quattrocento).

Ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

Assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

Non revoca                      il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Kreispräsident Schams il 14.10.2002, ma ammonisce formalmente l’accusato (cfr. art. 41 cifra 3 cpv. 2 CP).

Conferma                        la confisca e la distruzione di 4 gr. netti di hascisc, di 100 gr. lordi di marijuana nonché di 4 semi di canapa (cfr. reperto SAD 1063/2003) in virtù dell’art. 58 CPS.

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

           Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       500.00       multa

                                        fr.                       250.00       tassa di giustizia

                                         fr.                       150.00       spese giudiziarie                   

                                        fr.                      900.00       totale

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