LESA 1
Incarto n. 10.2005.227 DA 1596/2005
Bellinzona 21 ottobre 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1 (difeso da: DI 1)
prevenuto colpevole di vie di fatto,
per avere, in data 07.03.2005 all’interno dell’esercizio pubblico “__________” di __________, commesso vie di fatto nei confronti di LESA 1, afferrandolo dapprima al collo con una mano, spingendolo in seguito contro una parete per poi colpirlo al volto con qualche sberla;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 126 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 1596/2005 di data 25 aprile 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 10 maggio 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 21 ottobre 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 18 luglio 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
prodotto dalla difesa il seguente documento:
certificato dello psicologo clinico lic. dipl. __________, __________,
del 20.10.2005
sentito il difensore, il quale chiede in via principale il proscioglimento in considerazione della chiara provocazione del gerente e in via subordinata l’esenzione da ogni pena;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 63, 126 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di vie di fatto, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1596/2005 del 25 aprile 2005.
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 200.—;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 150.—.
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 350.00 totale