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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 18.08.2005 10.2005.223

18 agosto 2005·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·686 parole·~3 min·1

Riassunto

guida in stato di ebrietà con alcolemia min. 1.77 - max. 2.09 grammi per mille

Testo integrale

Incarto n. 10.2005.223/CEG DA 1557/2005

Bellinzona 18 agosto 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di         guida in stato di inattitudine,

                                        per aver condotto l’autovettura VW targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.77 - max. 2.09 grammi per mille),

fatti avvenuti                       a __________, il 27 marzo 2005;

reato previsto                     dall’art. 91 cpv. 1 LCS,

perseguito                         con decreto d’accusa del 25 aprile 2005 n. DA 1557/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento)

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- (trecento);

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 8 maggio 2005;

indetto                               il dibattimento 18 agosto 2005, al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico, con lettera 7 luglio 2005  ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il quale riconosce i fatti e si rende conto di aver sbagliato, ma ricorda di aver pienamente collaborato, di essere incensurato e che trattasi di una prima ebrietà a oltre trent’anni d’età. Dichiara inoltre di non essere bevitore abituale.

                                        Egli postula una sensibile riduzione della pena che sia in ossequio con la prassi della pretura penale per la prima ebrietà e chiede che la multa venga adeguata in considerazione della propria entrata netta di ca. fr. 3'400.— al mese;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di  guida in stato di inattitudine,

                                        per aver condotto, a __________, il 27 marzo 2005, l’autovettura VW targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.77 - max. 2.09 grammi per mille)?

                                 2.     In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 4.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                 5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 91 cpv. 1 LCS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente a tutti i quesiti posti,

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCS) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1557/2005 del 25 aprile 2005;

condanna                         ACCU 1

                                    1.       alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

                                    2.       alla multa di fr. 1'000.— (mille);

                                    3.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.--  per complessivi fr. 600.-- (seicento);

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara                           la sentenza definitiva.

Intimazione a:

     Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (80386),

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     1'000.--         multa

                                        fr.                       250.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       350.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                    1'600.--         totale

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