CIVI 1
Incarto n. 10.2005.194/195/196/ 197/198/199/200/201 DA 1141/1188/1021/1017/1019/1140/ 1018/1187 del 2005
Bellinzona 25 ottobre 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Curzio Andreoli in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ACCU 2 ACCU 3 ACCU 4 ACCU 5 ACCU 6 ACCU 7 ACCU 8 tutti difesi da: DI 1
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. perturbamento dei pubblici servizi
per avere, a __________, il 23.10.2004, partecipando ad una manifestazione non autorizzata, ponendosi sul campo stradale con altri partecipanti che tenevano teso uno striscione bloccando la circolazione, impedendo all'autopostale della linea __________ di proseguire, intenzionalmente perturbato l'esercizio di un'impresa pubblica di comunicazione;
reato previsto dall’art. 239 cifra 1 CP,
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
2. disobbedienza a decisioni dell'autorità
per avere, nelle circostanze di cui sopra, sostando sul campo stradale nonostante l'ordine impartito dall'ufficiale della Polizia cantonale con la comminatoria del presente articolo, omesso di ottemperare ad un ordine della competente autorità;
reato previsto dall’art. 292 CP,
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
3. Infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni
per avere, nelle medesime circostanze, senza autorizzazione, tenendo sulla persona una fionda con accessori e proiettili, portato un'arma in luogo pubblico;
reato previsto dall’art. 33 LArm,
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 29 marzo 2005 n. 1141/2005 del AINQ 1, che propone la condanna:
1. Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. Ordina la confisca e la distruzione di 1 fionda marca "strike" con accessori e proiettili, sequestrata all'accusato il 23.10.2004 (art. 58 CP).
4. Rinvia la parte civile "CIVI 1 " al competente foro per le pretese di tale natura.
ACCU 2,
prevenuta colpevole di 1. perturbamento dei pubblici servizi
per avere, a __________, il 23.10.2004, partecipando ad una manifestazione non autorizzata, ponendosi sul campo stradale con altri partecipanti che tenevano teso uno striscione bloccando la circolazione, impedendo all'autopostale della linea __________ di proseguire, intenzionalmente perturbato l'esercizio di un'impresa pubblica di comunicazione;
reato previsto dall’art. 239 cifra 1 CP,
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
2. disobbedienza a decisioni dell'autorità
per avere, nelle circostanze di cui sopra, sostando sul campo stradale nonostante l'ordine impartito dall'ufficiale della Polizia cantonale con la comminatoria del presente articolo, omesso di ottemperare ad un ordine della competente autorità;
reato previsto dall’art. 292 CP,
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguita con decreto d’accusa del 29 marzo 2005 n. 1188/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. Rinvia la parte civile "CIVI 1 ", al competente foro per le pretese di tale natura;
ACCU 3
prevenuto colpevole di 1. perturbamento dei pubblici servizi
per avere, a __________, il 23.10.2004, partecipando ad una manifestazione non autorizzata, ponendosi sul campo stradale con altri partecipanti che tenevano teso uno striscione bloccando la circolazione, impedendo all'autopostale della linea __________ di proseguire, intenzionalmente perturbato l'esercizio di un'impresa pubblica di comunicazione;
reato previsto dall’art. 239 cifra 1 CP,
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
2. disobbedienza a decisioni dell'autorità
per avere, nelle circostanze di cui sopra, sostando sul campo stradale nonostante l'ordine impartito dall'ufficiale della Polizia cantonale con la comminatoria del presente articolo, omesso di ottemperare ad un ordine della competente autorità;
reato previsto dall’art. 292 CP,
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 21 marzo 2005 n. 1021/2005 del AINQ 1, che propone la condanna:
1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. Ordina la confisca e la distruzione, cresciuto in giudicato il decreto d’accusa, dello scalpello di metallo, colore arancio sequestrato dalla Polizia il 23.10.2004 (art. 58 CP).
4. Rinvia la parte civile "La CIVI 1 ", al competente foro per le pretese di tale natura;
ACCU 4,
prevenuto colpevole di 1. perturbamento dei pubblici servizi
per avere, a __________, il 23.10.2004, partecipando ad una manifestazione non autorizzata, ponendosi sul campo stradale con altri partecipanti che tenevano teso uno striscione bloccando la circolazione, impedendo all'autopostale della linea __________ di proseguire, intenzionalmente perturbato l'esercizio di un'impresa pubblica di comunicazione;
reato previsto dall’art. 239 cifra 1 CP,
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
2. disobbedienza a decisioni dell'autorità
per avere, nelle circostanze di cui sopra, sostando sul campo stradale nonostante l'ordine impartito dall'ufficiale della Polizia cantonale con la comminatoria del presente articolo, omesso di ottemperare ad un ordine della competente autorità;
reato previsto dall’art. 292 CP,
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 21 marzo 2005 n. 1017/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. Rinvia la parte civile "CIVI 1", al competente foro per le pretese di tale natura.
4. Ordina il dissequestro e le restituzione all'accusato, cresciuto in giudicato il decreto d’accusa, del rullino fotografico sequestrato nel corso del controllo;
ACCU 5
prevenuta colpevole di perturbamento dei pubblici servizi
per avere, a __________, il 23.10.2004, partecipando ad una manifestazione non autorizzata, ponendosi sul campo stradale con altri partecipanti che tenevano teso uno striscione bloccando la circolazione, impedendo all'autopostale della linea __________ di proseguire, intenzionalmente perturbato l'esercizio di un'impresa pubblica di comunicazione;
reato previsto dall’art. 239 cifra 1 CP,
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguita con decreto d’accusa del 21 marzo 2005 n. 1019/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. Rinvia la parte civile "CIVI 1 ", al competente foro per le pretese di tale natura.
ACCU 6
prevenuto colpevole di 1. perturbamento dei pubblici servizi
per avere, a __________, il 23.10.2004, partecipando ad una manifestazione non autorizzata, ponendosi sul campo stradale con altri partecipanti che tenevano teso uno striscione bloccando la circolazione, impedendo all'autopostale della linea __________ di proseguire, intenzionalmente perturbato l'esercizio di un'impresa pubblica di comunicazione;
reato previsto dall’art. 239 cifra 1 CP,
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
2. disobbedienza a decisioni dell’autorità
per avere, nelle circostanze di cui sopra, sostando sul campo stradale nonostante l'ordine impartito dall'ufficiale della Polizia cantonale con la comminatoria del presente articolo, omesso di ottemperare ad un ordine della competente autorità;
reato previsto dall’art. 292 CP,
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 29 marzo 2005 n. 1140/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. Rinvia la parte civile "CIVI 1 ", al competente foro per le pretese di tale natura;
ACCU 8
prevenuta colpevole di perturbamento di pubblici servizi
per avere, a __________, il 23.10.2004, partecipando ad una manifestazione non autorizzata, ponendosi sul campo stradale con altri partecipanti che tenevano teso uno striscione bloccando la circolazione, impedendo all'autopostale della linea __________ di proseguire, intenzionalmente perturbato l'esercizio di un'impresa pubblica di comunicazione;
reato previsto dall’art. 239 cifra 1 CP,
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguita con decreto d’accusa del 21 marzo 2005 n. 1018/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano il 23.02.2004, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova.
ACCU 7
prevenuto colpevole di 1. perturbamento dei pubblici servizi
per avere, a __________, il 23.10.2004, partecipando ad una manifestazione non autorizzata, ponendosi sul campo stradale con altri partecipanti che tenevano teso uno striscione bloccando la circolazione, impedendo all'autopostale della linea __________ di proseguire, intenzionalmente perturbato l'esercizio di un'impresa pubblica di comunicazione;
reato previsto dall’art. 239 cifra 1 CP,
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
2. disobbedienza a decisioni dell’autorità
per avere, nelle circostanze di cui sopra, sostando sul campo stradale nonostante l'ordine impartito dall'ufficiale della Polizia cantonale con la comminatoria del presente articolo, omesso di ottemperare ad un ordine della competente autorità;
reato previsto dall’art. 292 CP,
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 29 marzo 2005 n. 1187/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. Rinvia la parte civile "CIVI 1 ", al competente foro per le pretese di tale natura;
viste le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 31 marzo 2004, 5 aprile 2005, 6 aprile 2005, 11 aprile 2005;
indetto il pubblico dibattimento 25 ottobre 2005, al quale hanno partecipato:
,;
,;
preso atto dell’assenza ingiustificata delle accusate:
- ACCU 5;
- ACCU 8
nei confronti delle quali si procede nelle forme contumaciali;
accertate le generalità degli accusati e data lettura dei decreti d'accusa;
preso atto che il Procuratore pubblico, avendo eseguito ulteriori accertamenti, ha abbandonato l’imputazione di violazione della Legge federale sulle armi e sulle munizioni nei confronti di ACCU 1;
proceduto all'interrogatorio degli accusati;
sentito il teste __________
sentito il Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma dei decreti di accusa, ritenuto che per ACCU 1, tenuto conto dell’abbandono del reato di violazione della LF sulle armi e munizioni, è chiesta la stessa pena che per gli altri imputati, ossia 3 giorni di detenzione sospesi per un periodo di prova di 2 anni; non si oppone al dissequestro della fionda avendo accertato che il tipo posto sotto sequestro non rientra nella legislazione sulle armi;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento di tutti gli imputati;
sentiti da ultimo gli accusati;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1, ACCU 2, ACCU 3, ACCU 4 , ACCU 6 e ACCU 7 sono autori colpevoli di:
1.1. perturbamento di pubblici servizi?
1.2. disobbedienza a decisioni dell’autorità?
per i fatti descritti nei decreti di accusa a loro carico.
2. Se ACCU 5 e ACCU 8 sono autrici colpevoli di perturbamento di pubblici servizi per i fatti descritti nei decreti di accusa a loro carico.
3. Sulla pena e sulle spese.
4. Se deve essere ordinato il dissequestro della fionda marca “strike” con accessori e proiettili, sequestrata all’accusato ACCU 1 il 23 ottobre 2004.
5. Se deve essere ordinata la confisca e la distruzione dello scalpello di metallo, colore arancio, sequestrato dalla Polizia il 23 ottobre 2004 a ACCU 3.
6. Se deve essere ordinato il dissequestro e la restituzione all’accusato ACCU 4 a crescita in giudicato della sentenza, del rullino fotografico sequestrato nel corso del suo controllo.
7. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena di 20 (venti) giorni di detenzione decretata nei confronti dell’accusata ACCU 8 dal Ministero pubblico del Canton Ticino il 23 febbraio 2004.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 63, 239 cifra 1, 292 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1 ACCU 2, ACCU 3, ACCU 4, ACCU 5 ACCU 6, ACCU 8, ACCU 7,
dall’imputazione di perturbamento di pubblici servizi per i fatti descritti nei decreti di accusa a loro carico.
dichiara ACCU 1, ACCU 2, ACCU 3, ACCU 4, ACCU 6, ACCU 7,
autori colpevoli di disobbedienza a decisioni dell'autorità per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nei decreti di accusa n. 1141/2005 – 1188/2005 – 1021/2005 – 1017/2005 – 1140/2005 - 1187/2005 del 21 e 29 marzo 2005.
condanna ACCU 8
1. alla multa di fr. 200.-;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.
condanna ACCU 2
1. alla multa di fr. 200.-;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.
condanna ACCU 3
1. alla multa di fr. 200.-;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.
condanna ACCU 4
1. alla multa di fr. 200.-;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.
condanna ACCU 6,
1. alla multa di fr. 200.-;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.
condanna ACCU 7
1. alla multa di fr. 200.-;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.
ordina il dissequestro e la riconsegna immediata a ACCU 1 di una fionda marca “strike”, sequestrata il 23 ottobre 2004.
ordina il dissequestro e la restituzione a ACCU 3 dello scalpello di metallo, colore arancio, sequestrato dalla Polizia il 23 ottobre 2004.
ordina il dissequestro e la restituzione a ACCU 4 del rullino fotografico sequestrato nel corso del suo controllo.
assegna ai condannati il termine di tre mesi per il pagamento della multa e li avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
carica allo Stato gli oneri dei procedimenti nei confronti di ACCU 5 e ACCU 8;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 7
fr. 200.00 multa
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale
Distinta spese a carico di ACCU 6,
fr. 200.00 multa
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale
Distinta spese a carico di ACCU 4
fr. 200.00 multa
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale
Distinta spese a carico di ACCU 3,
fr. 200.00 multa
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale
Distinta spese a carico di ACCU 2,
fr. 200.00 multa
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale
Distinta spese a carico di ACCU 1,
fr. 200.00 multa
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale