Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 15.11.2005 10.2005.186

15 novembre 2005·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·4,108 parole·~21 min·3

Riassunto

incedio di bosco sprigionatosi dalle scintille di una sega circolare

Testo integrale

LESA 1    

Incarto n. 10.2005.186 DA 1397/2005

Bellinzona 15 novembre 2005  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         incendio colposo,

                                        per avere, dirigendo una squadra dell’__________ nella demolizione di una vecchia linea dell’alta tensione, omesso di predisporre le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare la creazione di un incendio, ed in particolare, permesso all’operaio __________ di procedere al taglio di bacchette d’acciaio con una sega circolare, operazione che ha creato delle scintille incandescenti che, entrando in contatto con la vegetazione presente sul posto, hanno dato origine ad un incendio di vaste dimensioni, che ha danneggiato il bosco di proprietà del patriziato di __________, e che ha potuto essere domato solo dai pompieri;

fatti avvenuti                       a __________, zona “__________”, in data 22 novembre 2004;

reato previsto                     dall’art. 222 cpv. 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa dell’11 aprile 2005 n. DA 1397/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

                                        3.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 15 aprile 2005 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 15 novembre 2005, al quale hanno partecipato l’imputato, assistito dal proprio difensore, ed il Sostituto Procuratore pubblico;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione dei testi;

sentito                               il Sostituto Procuratore pubblico, il quale sottolinea come all’imputato possano essere addebitate due negligenze importanti, in particolare quella di aver bonificato il terreno intorno al palo per un perimetro troppo limitato e quella di non aver sorvegliato il lavoro che veniva eseguito. Queste semplici misure avrebbero infatti permesso di evitare l’incendio. In questo ambito non sono inoltre necessarie delle direttive, basta il buon senso. Egli chiede pertanto la conferma integrale del decreto d’accusa;

sentito                               il difensore, il quale postula la piena assoluzione del suo cliente. Per decenni l’__________ non ha mai fornito ai suoi dipendenti un’istruzione specifica e quest’ultimi si sono sempre serviti delle stesse tecniche e degli stessi attrezzi. L’imputato ha fatto quello che lui e chi lo ha preceduto hanno sempre fatto, senza che succedesse qualcosa o che vi fossero dei rimproveri da parte dei superiori. Ha disposto la terra di scavo attorno al palo ed ha distribuito gli operai in modo logico e ragionevole. Non era necessaria una particolare sorveglianza. Se c’è una colpa questa deve essere ricercata piuttosto nei suoi superiori (culpa in istruendo). Inoltre non c’è la prova che l’incendio sia effettivamente scaturito da una scintilla e non da un mozzicone di sigaretta;

sentito                               in replica il Sostituto Procuratore pubblico, il quale ribadisce la sua posizione in merito alle negligenze commesse dall’imputato. A suo avviso, l’ipotesi della sigaretta è peregrina e non vi sono elementi per prenderla in considerazione. Una culpa in istruendo non è ravvisabile, poiché tutti sapevano che c’era un potenziale pericolo, tant’è che qualcosa è stato fatto, ma in maniera insufficiente. Inoltre queste semplici misure preventive derivano dal buon senso;

sentito                               in duplica il difensore, il quale riconferma le proprie argomentazioni. La negligenza deve essere misurata sulla normalità, in base al normale andamento delle cose e secondo l’esperienza della vita. Se per anni non hanno fatto nulla di diverso, non si può ora sostenere che l’imputato dovesse fare di più. Egli ribadisce inoltre che la responsabilità dei superiori del suo cliente è rilevante. In effetti, quel tipo di lavori era noto ai vertici dell’azienda, egli aveva dunque l’avvallo di chi ne sapeva molto più di lui;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  L’imputato è autore colpevole di incendio colposo per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 1397/2005 dell’11 aprile 2005?

                                        2.  In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.  L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        4.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

considerato                      in fatto ed in diritto:

                                 1.     Il signor ACCU 1, nato il 12 ottobre 1959, coniugato e padre di tre figli, svolge la professione di elettricista - montatore di linee.

                                        All’inizio della sua carriera professionale ha lavorato presso l’allora ditta __________ SA. All’età di 26 anni è entrato alle dipendenze __________, in qualità di montatore di rete, inizialmente con la funzione di operaio, per poi essere promosso, circa tre anni e mezzo fa, alla carica di capogruppo.

                                        I compiti principali del suo team consistono nella manutenzione, nella posa e nella demolizione delle linee ad alta tensione, sia aeree che sotterranee.

                                        Diretto superiore dell’imputato è il signor __________, con la funzione di caposquadra. Quest’ultimo è sottoposto all’ing. __________, il quale, a sua volta, dipende dall’ing. __________, capo della Divisione tecnica e responsabile della sicurezza all’interno della divisione stessa (cfr. doc. richiamati: lettera 30 agosto 2005 e organigramma della Divisione tecnica dell’__________).

                                 2.     Dall’istruttoria predibattimentale (cfr. atti istruttori 1-2) e dalle emergenze processuali i fatti all’origine del presente procedimento possono essere riassunti nel seguente modo.

                                        Circa quindici giorni prima dell’evento in oggetto, il gruppo diretto dal prevenuto aveva ricevuto l’incarico di spostare un tratto della linea ad alta tensione (16 kV) __________, in località __________, in territorio del Comune di __________ __________.

                                        Il lavoro consisteva nel rifacimento parziale della linea esistente dal palo n. 56 al palo n. 61. In particolare, si sarebbe dovuto anzitutto posare la nuova linea per poi procedere allo smantellamento di quella vecchia.

                                        In data 22 novembre 2004, verso le 10:50, si stava procedendo alla demolizione di uno dei pali in cemento armato di 12 metri d’altezza facente parte della vecchia tratta. Sul posto l’imputato, nella sua funzione di capogruppo, era responsabile di una squadra composta da altri due operai, entrambi con la qualifica di montatori di linee, presi in prestito da altre ditte.

                                        Per abbattere il palo è stato anzitutto frantumato il cemento con piccolo martello pneumatico ed in seguito si sarebbe dovuto tagliare i tondini d’acciaio dell’armatura con una sega circolare portatile. Contemporaneamente a quest’ultima operazione, un secondo operaio, con l’ausilio di una corda agganciata alla cima del pilone, avrebbe dovuto direzionare la caduta dello stesso in modo da evitare danni a persone o cose.

                                        Per poter tagliare il palo a filo del terreno il gruppo ha scavato attorno allo stesso. La terra recuperata è stata sparsa a raggio sull’area immediatamente circostante il palo, onde evitare il contatto delle scintille provocate dalla mola a disco con l’erba secca.

                                        Mentre l’operaio __________ stava utilizzando la sega circolare, munita dell’apposito coprilama direzionale, l’altro operaio, che si trovava circa 20 metri più in basso con la corda in mano, si è accorto che ad una distanza di circa 4/5 metri dal palo si sono improvvisamente sprigionate delle fiamme. Resosi conto del pericolo egli ha prontamente cercato di avvisare il collega del principio di incendio, ma quest’ultimo, avendo le cuffie di protezione, ha sentito i richiami soltanto in un secondo tempo.

                                        In quel momento, l’imputato stava effettuando delle messe a terra circa 40/50 metri più in alto rispetto al palo da demolire. Egli, non appena ha sentito l’allarme lanciato dal collaboratore, si è precipitato, unitamente agli altri compagni di lavoro, verso l’incendio per cercare di spegnere con l’ausilio di alcune pale le fiamme, che avevano raggiunto un’estensione di circa un metro quadrato.

                                        Malauguratamente, quando essi erano quasi riusciti nel loro intento, il tubo del compressore, posto nelle vicinanze, è colato per il calore, lasciando uscire aria a grande pressione in direzione del rogo e portando nuovo ed inaspettato nutrimento alle vampate, che hanno così ripreso a sprigionarsi e riprodursi velocemente, conducendo ad una rapidissima espansione dell’incendio, divenuto ben presto ingovernabile.

                                        L’imputato, accortosi che non sarebbero più riusciti a tenere sotto controllo il fuoco, ha avvisato telefonicamente il suo superiore, chiedendogli di avvertire i pompieri. In seguito, egli ha tentato di aprire un idrante presente in zona, poco più sopra, ma dallo stesso purtroppo non è sgorgata acqua.

                                        Gli operai dell’__________, con l’aiuto di 3 boscaioli sopraggiunti nel frattempo, si sono prodigati per cercare di contenere le fiamme sino all’arrivo dei pompieri. In seguito essi hanno collaborato all’opera di spegnimento.

                                        Alle 14:30, grazie al lavoro di 25 pompieri, supportati da 2 elicotteri, il fuoco è stato domato e la situazione è tornata sotto controllo.

                                        Secondo le constatazioni dell’Ufficio forestale del 9° circondario, l’incendio ha interessato un’area di ca. 16'000 mq (9'000 mq di terreno prativo con arbusti sparsi e 7'000 mq di bosco), di proprietà del Patriziato di __________. I danni diretti e secondari causati dal fuoco non hanno tuttavia potuto essere quantificati in maniera precisa (cfr. atto istruttorio n. 4).

                                 3.     In merito alle cause dell’incendio, dagli accertamenti degli agenti della polizia cantonale intervenuti sul luogo del sinistro, nonché dalla versione resa dall’accusato, risulta che esso ha avuto origine da una scheggia incandescente proveniente dal taglio delle parti metalliche del palo con la mola a disco (cfr. rapporto di polizia, atto istruttorio n. 1, pag. 2, e verbale di interrogatorio 24 novembre 2004 dell’imputato).

                                        L’ipotesi, avanzata dalla difesa nel corso del dibattimento, secondo cui le fiamme sarebbero partite da un mozzicone di sigaretta gettato da uno dei componenti della squadra, è infatti rimasta al mero stadio di allegazione di parte, senza trovare alcun riscontro probatorio oggettivo.

                                 4.     Sulla scorta delle risultanze dell’istruttoria predibattimentale, il Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1, in data 11 aprile 2005, ha emanato il decreto d’accusa in discussione, reputando il signor ACCU 1 autore colpevole di incendio colposo per aver omesso, in qualità di capo di una squadra dell’__________, di predisporre le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare la creazione di un incendio.

                                        Lo stesso giorno, il Sostituto Procuratore pubblico ha notificato un decreto d’accusa anche al signor __________, rimproverandogli, quale impiegato dell’__________, la medesima omissione.

                                       Con scritto di data 15 aprile 2005, l’imputato ha inoltrato opposizione al citato decreto. Da qui la presente procedura.

                                        Dal canto suo, il signor __________ non ha impugnato il decreto d’accusa, che è pertanto cresciuto in giudicato (cfr. doc. prodotto dall’autorità inquirente il 19 agosto 2005);

                                 5.     L’art. 222 cpv. 1 CPS punisce con la detenzione o con la multa chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per l’incolumità pubblica. La pena è della detenzione se il colpevole mette per negligenza in pericolo la vita o l’integrità delle persone (cpv. 2).

                                        Dal profilo oggettivo è necessario un comportamento incendiario dell’autore, ossia atto a provocare un incendio, sia sotto forma di un’azione (in particolare quando quest’ultima non è accompagnata dalle necessarie precauzioni), sia di un’omissione (ma solamente se l’autore aveva una posizione di garante). Detto comportamento deve provocare un incendio, vale a dire un fuoco di una tale ampiezza che non può più essere spento da chi l’ha generato , deve essere la causa naturale e adeguata del medesimo ed infine deve risultare un pregiudizio alla cosa altrui o un pericolo per l’incolumità pubblica (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, n. 1 e segg. ad art. 222 CPS, pag. 34, e riferimenti ivi citati).

                                        Dal profilo soggettivo il reato è adempito se l’autore ha agito per negligenza, sia essa cosciente od incosciente. Secondo l’art. 18 cpv. 3 CPS, agisce per negligenza colui che, per imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto e l’imprevidenza è colpevole se l’agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali, in specie secondo le sue conoscenze, la sua esperienza e la sua capacità. L’ammissione della negligenza esige che l’agente sia personalmente in grado di prevedere, usando la diligenza che s’impone oggettivamente e che può essere da lui soggettivamente pretesa, se non proprio l’esatto svolgimento dell’evento, quanto meno la possibilità o il pericolo dell’evento stesso quale conseguenza della sua azione o omissione (Rep. 1998, pag. 397 segg. e riferimenti ivi citati).

                                        Per poter affermare che l’autore abbia agito o meno conformemente ai suoi doveri di prudenza, bisogna tenere conto di eventuali regole di sicurezza esistenti. Se non sussistono disposizioni di questo genere, occorre fare riferimento al comportamento che una persona normalmente intelligente avrebbe dovuto tenere nel caso specifico (Bernard Corboz, op. cit., n. 9 e segg. ad art. 222, pag. 35).

                                 6.     Nel caso in esame è incontestato che si sia verificato un incendio, che ha potuto essere domato solo con l’intervento dei pompieri. Pure assodato è che l’incendio abbia provocato un danno a terzi, ancorché non quantificato nel dettaglio.

                                        Circa l’origine dello stesso, non vi possono essere dubbi che sia stato provocato dalle scintille incandescenti sprigionatesi a seguito del taglio dei tondini d’acciaio eseguito dal signor __________ mediante una sega circolare.

                                        In effetti, come visto in precedenza, l’ipotesi che le fiamme si siano liberate da un mozzicone di sigaretta gettato da uno degli operai è priva di qualsivoglia sostegno probatorio.

                                        Nemmeno in discussione è il fatto che l’imputato avesse la funzione di capogruppo e dunque la responsabilità della conduzione della squadra presente in loco. Sua era quindi la responsabilità di valutare il tipo di lavoro da eseguire e di adottare, rispettivamente far adottare, le opportune misure di sicurezza (cfr. verbali di interrogatorio 24 novembre 2004, pag. 1, e 21 febbraio 2005, pag. 1).

                                 7.     Il signor ACCU 1 ha respinto ogni addebito mosso nei suoi confronti per i fatti qui in discussione, sostenendo d’aver agito secondo la prassi consolidata della sua ditta e ritenendo che, nelle condizioni di fatto in cui egli si è trovato ad agire, preso atto delle misure preventive adottate, l’incendio non era oggettivamente prevedibile.

                                        A sua difesa, egli ha sostenuto che l’__________ non ha mai impartito delle direttive in materia di prevenzione antincendio nell’ambito dei lavori di smontaggio delle linee dell’alta tensione. Nell’azienda tutti hanno sempre adottato il medesimo metodo di lavoro, invalso da decenni, per smontare quel tipo di pali dell’alta tensione, senza che si sia mai verificato un sinistro.

                                        Quel giorno, come di consueto, essi hanno pulito dalle sterpaglie il terreno circostante il palo da demolire ed hanno scavato attorno al medesimo, spargendo la terra nel perimetro circostante. A loro disposizione, quale misura antincendio, vi erano le pale e gli altri attrezzi utilizzati per lo scavo. Secondo l’imputato non era nemmeno necessario che sorvegliasse l’operazione di taglio dell’armatura, poiché l’operaio che teneva la corda doveva forzatamente avere la vista puntata sulla base del palo da abbattere e quindi poteva segnalare eventuali pericoli.

                                        A mente sua, se vi sono delle responsabilità penali, queste devono essere ricercate nell’operato dei suoi superiori, i quali non hanno mai emanato delle direttive antiicendio, nonostante fossero al corrente tanto dei pericoli che l’utilizzo di certi macchinari comporta, quanto delle modalità con le quali vengono effettuate le operazioni di smantellamento dei pali dell’alta tensione.

                                        Di diverso avviso la pubblica accusa, secondo la quale l’imputato, nella sua qualità di capogruppo, ha misconosciuto e sottovalutato il pericolo ed agito con troppa negligenza per lo meno in relazione a due aspetti. In primo luogo egli avrebbe bonificato il terreno attorno al palo per un perimetro troppo limitato, considerate le sterpaglie altamente infiammabili presenti in loco. In secondo luogo non avrebbe sufficientemente vigilato sul lavoro che il suo gruppo stava svolgendo. L’operaio incaricato della sorveglianza sulla caduta del palo era infatti posizionato ad una quota inferiore rispetto al punto dal quale partivano le scintille e non ha potuto accorgersi immediatamente del principio di incendio. Inoltre non poteva comunicare con tempestività al suo collega un eventuale situazione di pericolo, ritenuto che quest’ultimo indossava le cuffie per proteggere l’udito.

                                        Secondo il magistrato inquirente, l’adozione di queste semplici misure preventive, dettate dal buon senso, avrebbe permesso di evitare l’incendio.

                                 8.     L’istruttoria ha permesso di accertare che non esistevano - e non sussistono nemmeno ora - delle direttive specifiche in merito alle norme di sicurezza da adottare per prevenire gli incendi in occasione di interventi, interni od esterni, in cui vengono utilizzati macchinari dai quali potrebbero sprigionarsi delle scintille.

                                        I vari testi sentiti in aula hanno affermato in modo univoco che da sempre la demolizione dei pali in cemento armato viene effettuata con le stesse modalità e che all’interno dell’azienda nessuno ha mai impartito istruzioni sulla prevenzione degli incendi. Questo di tipo di lavori viene effettuato in qualsiasi stagione dell’anno e da decenni viene seguita la stessa procedura e si adottano le medesime precauzioni, senza che, a loro memoria, si siano verificati degli incendi o che qualcuno dei superiori abbia mosso critiche in merito.

                                        Sino all’evento in oggetto, le squadre dei montatori di linee dell’alta tensione non avevano nemmeno a disposizione un estintore: esso non si era mai reso necessario in precedenza e nessuna regola interna ne aveva mai imposto la presenza sul cantiere. Ora però, proprio a seguito di questi fatti, l’imputato ed i suoi colleghi ne portano sempre uno con sé. Per decisione spontanea, comunque. Non a seguito di direttive impartite dalla direzione.

                                        Due dei testi hanno inoltre riferito d’essere stati su quel cantiere nei giorni precedenti l’incendio. Sotto la direzione dell’imputato avevano provveduto alla demolizione di due pali simili. Il caposquadra, signor __________, allorché è passato a visionare i lavori, non ha tuttavia eccepito alcunché in merito alle modalità di esecuzione dello smontaggio.

                                 9.     L’istruttoria ha permesso di appurare che la sega circolare utilizzata per tagliare i tondini era dotata di un paralama che permetteva di direzionare le fiamme verso il basso, proprio sotto i piedi della persona che la stava utilizzando. In questo modo le scintille si propagano per pochi centimetri, sicuramente entro il raggio di superficie coperta con la terra.

                                        Pure chiarito è il fatto che gli operai a cui è stato affidato il compito di abbattere la linea in questione erano esperti in questo tipo di operazioni e facevano parte dei dipendenti di una ditta esterna all’__________, alla quale era stato fatto capo con piena soddisfazione più volte in precedenza per operazioni analoghe. Essi erano dunque adeguatamente formati e sapevano utilizzare correttamente i macchinari loro affidati.

                                        Di per sé quindi, un corretto impiego della sega circolare e le poche misure preventive adottate avrebbero dovuto permettere di evitare l’incendio.

                               10.     La prima fiammella si dovrebbe (il condizionale è d’obbligo, vista l’assenza di rilevamenti precisi) essere sviluppata a circa 4/5 metri dal palo. Ad una distanza quindi, chiaramente al di fuori della zona nella quale cadono normalmente le scintille provenienti dalla sega elettrica. Quanto ciò fosse prevedibile non è stato minimamente dimostrato. Anzi, a detta delle persone interrogate parrebbe piuttosto che il lancio di scaglie incandescenti a quella distanza sia un evento straordinario ed imprevedibile, difficilmente giustificabile se non con un’errata manipolazione dello strumento.

                                        Se ne deve desumere che si è trattato di un fatto straordinario, che non poteva essere ipotizzato dall’imputato, legittimato a fidarsi di collaboratori esperti.

                                        Nonostante la singolarità dell’evento, il signor ACCU 1 e le altre persone intervenute, erano riusciti a controllare l’incendio con i pochi mezzi a loro disposizione, in particolare con le pale, se non fosse che il calore ha fatto sciogliere il tubo del compressore, dal quale è uscito ad alta pressione aria - e quindi ossigeno che hanno inaspettatamente dato nuova vita al fuoco che stava per essere spento.

                                        Anche questo fatto è sicuramente eccezionale ed imprevedibile. La presenza di un tubo di plastica a 4/5 metri di distanza non può essere considerata una negligenza, ritenuto che normalmente le fiammelle restano concentrate nella zona sotto il palo grazie al paralama della sega. Appare ora eccessivo addebitare all’imputato delle colpe in merito.

                               11.     Al prevenuto è stato pure addossata la colpa per non aver fatto in modo che in caso di difficoltà o pericoli l’operatore alla sega potesse essere immediatamente avvertito.

                                        Nel corso del dibattimento si è potuto appurare che l’operazione di taglio dei tondini era stata assegnata a due operai: uno con il compito di reciderli e l’altro con quello di sorvegliare la caduta e fare in modo, con l’ausilio di una fune, che il pilone rovinasse al suolo nella direzione voluta. Quest’ultimo, proprio per adempire al suo incarico, era tenuto a tenere d’occhio costantemente cosa stava facendo il collega. Trovandosi ad una ventina di metri e senza ostacoli visivi - come si può desumere dalle foto e contrariamente all’opinione dell’accusa - ciò non rappresentava un’impresa particolarmente complicata. Prova ne è che egli si è subito accorto del fumo e del fuoco.

                                        Malauguratamente la persona in questione si è limitata a gridare, invece di mollare la corda e correre sul posto (a soli 20 metri) pur sapendo che la sega fa molto rumore e che egli era munito di paraorecchie, per cui difficilmente lo avrebbe potuto sentire. Questo errore di valutazione ha contribuito a perdere tempo prezioso e, se evitato, avrebbe molto probabilmente permesso di spegnere subito le fiamme. Esso non dipende da carenze formative, ma piuttosto da lacune nell’analisi di quanto stava avvenendo e di come sarebbe stato necessario muoversi. E contrario si deve concludere che due persone erano più che sufficienti per occuparsi dell’abbattimento del palo in maniera adeguata. L’imputato non può essere chiamato a rispondere per questo tipo di negligenza commessa dal suo subordinato.

                               12.     L’accusa ha contestato al signor ACCU 1 di non aver sparso terra su una superficie più ampia di quella effettivamente ricoperta e di non essersi munito di mezzi adeguati allo spegnimento di eventuali incendi.

                                        Dalle risultanze di causa si è potuto appurare che l’imputato ha in pratica effettuato tutta la sua formazione professionale all’interno della ditta per la quale lavora. Ciò che egli ha imparato lo ha appreso dai suoi superiori e colleghi. Le direttive e le prassi di intervento previste e consolidatesi all’interno dell’__________ sono divenute per lui regole di comportamento professionale. Esse, dal suo punto di vista, sono considerabili come “regole dell’arte”.

                                        Come si è avuto modo di accertare, l’abbattimento del palo in cemento armato controverso non è stato effettuato sulla scorta di improvvisazioni o decisioni improvvisate dal prevenuto, ma nel pieno rispetto delle procedure da sempre utilizzate dai dipendenti dell’__________ e confermate, tacitamente o meno, dai capisettore e gli altri dirigenti, che sono usi comparire frequentemente sul cantiere. Da anni essi si sono limitati a ricoprire con la terra l’area nelle immediate adiacenze della zona d’intervento ed a considerare le pale mezzo sufficiente per lo spegnimento degli incendi. Inspiegabilmente nessuno, da quanto risultato, ha mai ritenuto opportuno decretare l’obbligatorietà della presenza sui cantieri di estintori ed altri utensili antincendio.

                                        Nemmeno possibile è pretendere dall’accusato che egli andasse oltre, sulla scorta di esperienze passate o di ipotetici pericoli, ritenuto che questo è il primo caso d’incendio nell’ambito di simili tipi di lavori che sino a quel momento gli accorgimenti summenzionati si erano sempre dimostrati sufficienti.

                                        Stante quando precede, non sussistono prove che consentano di sottoscrivere la posizione dell’accusa, secondo la quale l’incendio in discussione sarebbe da ricondurre a delle negligenze colpose imputabili al signor ACCU 1. Egli non ha commesso alcun errore di predisposizione ed organizzazione delle operazioni di smantellamento della linea elettrica composta dai pali in cemento armato e gli errori commessi dai suoi subordinati, così come la rottura del tubo del compressore, non possono essergli addossati.

                                        Questi deve di conseguenza essere prosciolto dall’imputazione ascrittagli.

                               13.     L'esito del procedimento impone di addebitare gli oneri allo Stato (art. 9 cpv. 4 CPP.

visti                                   gli art. 222 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di:

                                        incendio colposo, art. 222 cpv. 1 CPS,

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 1397/2005 dell’11 aprile 2005;

carica                               le spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

                                        e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello StatoACCU 1

                                        fr.                         30.00       testi

10.2005.186 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 15.11.2005 10.2005.186 — Swissrulings