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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 10.05.2006 10.2005.148

10 maggio 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·877 parole·~4 min·2

Riassunto

Perdere la padronanza del veicolo, lasciare il luogo dell'incidente e sottrarre alla preva del sangue

Testo integrale

1. LESA 1 2. CIVI 1    

Incarto n. 10.2005.148 DA 866/2005

Bellinzona 10 maggio 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1 (difeso da: DI 1,)  

prevenuto colpevole di    1.   infrazione alle norme della circolazione

                                        per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito [recte: alla guida del veicolo Audi __________ targato __________ __________], negligentemente perso la padronanza di guida salendo conseguentemente sull’isola spartitraffico posta sulla sua sinistra, cozzando contro un cippo e la relativa segnaletica ivi esistenti;

fatti avvenuti                       a __________ il __________;

reato previsto                     dall’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 1 LCStr, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;

                                   2.   inosservanza dei doveri in caso d'infortunio

                                        per aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

fatti avvenuti                       a __________ il __________;

reato previsto                     dall’art. 92 cpv. 1 LCStr in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr;

                                   3.   sottrazione alla prova del sangue

                                        per essersi intenzionalmente sottratto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo del suddetto incidente rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze (vedi: dinamica e ora dell'incidente; quantità di bevande sorbite, ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova del sangue;

fatti avvenuti                       a __________ il __________;

reato previsto                     dall’art. 91 cpv. 3 v.LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 866/2005 di data 7 marzo 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1.  Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                        2.  Alla multa di fr. 1'000.--.

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 24 marzo 2005 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 10 maggio 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente ed il suo difensore mentre il AINQ 1 con lettera 21 novembre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede che l’accusato sia prosciolto da tutti i capi d’imputazione, che siano concesse congrue ripetibili e che la parte civile venga rinviata al competente foro civile per le sue pretese;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                    1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di:

                                        1.1.  infrazione alle norme della circolazione

                                        1.2.  inosservanza dei doveri in caso di infortunio

                                        1.3.  sottrazione alla prova del sangue

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico con la correzione odierna.

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

                                 3.     Se deve essere accolta la pretesa della parte civile CIVI 1 che chiede un risarcimento di fr. 1’592.-;

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 cpv. 1 LCStr, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 92 cpv. 1 LCStr in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr; 91 cpv. 3 v.LCStr; 63, 68 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’imputazione di sottrazione alla prova del sangue per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 866/2005 del 7 marzo 2005.

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso d'infortunio per avere alla guida del veicolo Audi __________ targato ____________________ __________ negligentemente perso la padronanza di guida salendo conseguentemente sull’isola spartitraffico posta sulla sua sinistra, cozzando contro un cippo e la relativa segnaletica ivi esistenti, e per aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia.

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 1'000.-;

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

condanna                        ACCU 1 a versare alla parte civile CIVI 1 la somma di fr. 1'592.- a titolo di risarcimento.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

        Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, (7282)

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     1'000.00       multa

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie                                                 

                                        fr.                    1'300.00       totale