LESA 1
Incarto n. 10.2005.120 DA 647/2005
Bellinzona 30 giugno 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lucia Andina in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1 (difesa da: DI 1)
prevenuta colpevole di inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e di fallimento
per avere, ad __________, presso il suo domicilio in __________, nel perio-do __________ – __________, nonostante fosse stata avvisata nelle forme di legge e malgrado le ripetute diffide da parte LESA 1 di, omesso di presenziare o di farsi rappresentare al pignoramento di suoi beni, così da impedirne l'esecuzione ai responsabili del menzionato Ufficio;
reato previsto dall'art. 323 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguita con decreto d’accusa n. 647/2005 di data 21 febbraio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 3 (tre) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- oltre alle spese di fr. 50.--;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 4 marzo 2005 dall'accusata;
indetto il dibattimento 30 giugno 2005, sono comparsi, l’interprete, l’accusata personalmente e il suo difensore, mentre il con lettera 4 aprile 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il teste __________ ,
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;
sentito da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e fallimento per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 323 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e di fallimento per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 647/2005 del 21 febbraio 2005;
carica le spese allo Stato.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria: