CIVI 1 patr. da: PR 1
Incarto n. 10.2005.115/pg DA 903/2005
Bellinzona 11 maggio 2005
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 d (difeso da: DI 1)
prevenuto colpevole di falsa testimonianza
per avere, in qualità di testimone, reso delle false dichiarazioni nell'ambito del procedimento penale aperto a carico di __________, presso il Ministero pubblico;
in specie,
per avere dichiarato, in urto con la verità, dinanzi alla segretaria giudiziaria delegata dal Procuratore pubblico, nei verbali di audizione testimoniale del 18 marzo 2003 e, rispettivamente, del 1°aprile 2003:
q di avere concesso, a __________, nel corso dell'estate 2002, un mutuo di Frs. 150'000.-, con "fondi suoi (e non di suoi clienti)", "di sua esclusiva pertinenza", "provento della sua attività", "prelevati dalla sua cassaforte";
q di avere acquistato, da __________, in data 2 gennaio 2003, una vettura marca Ferrari 512 TR, per la somma di Frs. 40'000.-, utilizzando fondi che teneva in cassaforte.
Circostanze, queste, da lui smentite, in sede di interrogatorio 16 dicembre 2004, nell'ambito del procedimento penale avviato a suo carico, presso questo Ministero pubblico, per i reati di bancarotta fraudolenta, sub. inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e fallimento, nel corso del quale ha dichiarato che detti attivi non erano di sua proprietà;
reato previsto dall'art. 307 cpv. 1 CP;
fatti avvenuti a Lugano, il 18 marzo 2003 e il 1° aprile 2003;
perseguito con decreto d’accusa del 4 marzo 2005 n. 903/2005 del AINQ 1, che propone la condanna:
1. Alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 7 marzo 2005 dalla parte civile e il 17 marzo 2005 dall’accusato;
indetto il dibattimento 11 maggio 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il suo difensore, il Procuratore pubblico e il patrocinatore di parte civile;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma del decreto di accusa;
sentita la parte civile, la quale chiede la conferma del decreto di accusa e postula il risarcimento di fr. 2’243.60 e, a titolo di spese legali, di fr. 1'900.25 oltre interessi del 5 % dall’11 maggio 2005;
sentito il difensore, il quale chiede in estrema sintesi che le pretese di parte civile siano respinte e postula il proscioglimento dell’accusato dall’imputazione di falsa testimonianza;
sentito per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di falsa testimonianza per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede il risarcimento
di fr. 2’243.60 e di fr.1'900.25 oltre interessi del 5 % dal 10 maggio 2005 a titolo di spese legali;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. ACCU 1 è stato sentito due volte in qualità di testimone nel corso dei primi mesi del 2003 nell’ambito di un procedimento penale aperto dal Ministero pubblico ticinese nei confronti di __________ per i reati di truffa e falsità in documenti; in occasione di tali audizioni, avvenute ripettivamente il 18 marzo e il 1° aprile 2003, sono stati in particolare messi a fuoco i rapporti intercorsi fra le persone citate, con specifico riferimento a un cospicuo prestito concesso dal teste al prevenuto e all’acquisto da parte di ACCU 1 di una vettura marca Ferrari 512 TR mediante contratto di compra-vendita stipulato con lo stesso __________.
2. A seguito di una denuncia penale inoltrata da __________, parte civile al presente procedimento, nei confronti di ACCU 1 per i reati di bancarotta fraudolenta, frode nel pignoramento e subordinatamente per inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e fallimento (cfr. act 1, denuncia penale del 22 settembre 2004) il Ministero pubblico ha provveduto, il 16 dicembre 2004, a interrogare nuovamente ACCU 1, stavolta in veste di denunciato, per i medesimi fatti di cui al considerando precedente.
3. Nel corso di quest’ultimo interrogatorio è emerso che gli attivi necessari al prestito e all’acquisto della Ferrari non erano di sua proprietà; in sostanza è venuta a galla una versione dei fatti completamente diversa rispetto a quella scaturita dalle deposizioni rese nel 2003, tanto che il Procuratore pubblico con decreto di accusa 4 marzo 2005 ha ritenuto ACCU 1 autore colpevole di falsa testimonianza per avere - nei verbali di audizione testimoniale del 18 marzo e del 1°aprile 2003 - dichiarato, in urto con la verità:
q di avere concesso, a __________, nel corso dell'estate 2002, un mutuo di Frs. 150'000.-, con "fondi suoi (e non di suoi clienti)", "di sua esclusiva pertinenza", "provento della sua attività", "prelevati dalla sua cassaforte";
q di avere acquistato, da __________, in data 2 gennaio 2003, una vettura marca Ferrari 512TR, per la somma di Frs. 40'000.-, utilizzando fondi che teneva in cassaforte.
4. Per l’art. 307 cpv. 1 CP chiunque come testimonio fa sui fatti di una causa una falsa deposizione o una falsa constatazione è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione.
5. Preliminarmente si osserva che in uno stato di diritto come il nostro sono in generale riposte grandi attese nella giustizia e per questo motivo gli errori giudiziari devono essere combattuti con vigore; in tal senso è indispensabile che la giustizia medesima venga in particolare protetta dall’utilizzo di false prove poiché su di esse ogni magistrato fonda le proprie decisioni.
Non è un caso quindi - anche alla luce delle considerazioni testé espresse - che il nostro codice penale consideri il reato di falsa testimonianza un crimine, cioé il reato più grave previsto dalla legislazione penale svizzera.
Il testimone è tenuto pertanto a fornire le informazioni conformemente alla verità e a nulla tacere proprio per mettere l’autorità giudiziaria nella condizione di poter decidere secondo equità; al riguardo si rileva come la falsa testimonianza può derivare anche da un’omissione, cioé quando il teste rivela solo parte dei fatti, dando un’immagine monca o distorta della realtà.
6. In concreto la prima audizione di ACCU 1 è avvenuta il 18 marzo 2003 presso il Ministero pubblico davanti alla segretaria giudiziaria, agente su delega del Procuratore pubblico; in tale occasione il testimone ha dichiarato di aver concesso un prestito di fr. 150'000.- al signor __________ nel corso dell’estate 2002 (cfr. act 32).
Al momento della risposta di ACCU 1, secondo cui “per l’importo da me concesso in prestito al signor __________ di fr. 150'000.- preciso di aver attinto fondi derivanti dalla mia” (cfr. ibidem), il verbale tuttavia è stato bruscamente interrotto su richiesta della difesa per permettere al proprio cliente, che non padroneggiava perfettamente l’italiano, di essere assistito da un‘interprete di lingua tedesca.
7. Di conseguenza in data 1° aprile 2003 ACCU 1 veniva nuovamente sentito alla presenza dell’interprete; nel corso dell’audizione (cfr. ibidem) il teste ha tra l’altro affermato che:
- “nel 2001-2002 ho avuto delle entrate straordinarie nell’ambito della mia attività professionale. I fondi li tenevo in cassaforte. [...] Tenuto conto che disponevo di fondi ho acconsentito al prestito”;
- “i fondi di cui ho detto sopra sono tutti esclusivamente di mia pertinenza”;
- “ribadisco che per la somma di cui al prestito che ho concesso al signor __________ in data 19.08.2002 si tratta di soldi a contanti che ho preso dalla mia cassaforte”;
- “in sede di interrogatorio del 18.03.2003 intendevo dire che i fondi necessari al prestito erano di provenienza dalla mia attività. Ribadisco che si trattava di fondi miei e non di miei clienti”;
- “il contratto di prestito non è stato registrato nella mia contabilità. Devo ancora allestire in maniera definitiva la contabilità per il 2002. A tempo debito inserirò tale prestito nella mia contabilità”;
- “sapevo che il signor __________ aveva acquistato una Ferrari di colore giallo. Il signor __________, poco prima del Natale 2002, mi ha chiesto se ero interessato all’acquisto della Ferrari poiché da parte sua necessitava di liquidità. Dopo un breve periodo di riflessione all’inizio di gennaio 2003 ho dato il mio accordo all’acquisto al signor __________”;
- “anche in questo caso, come per il prestito, per la somma necessaria all’acquisto della vettura ho utilizzato i fondi che detenevo in cassaforte. Ho atteso il mese di gennaio 2003 a dare il mio consenso all’acquisto in quanto volevo verificare se potevo permettermi l’investimento”;
Alla luce di queste precise e chiare dichiarazioni il magistrato inquirente è stato indotto a dissequestrare a favore del testimone la Ferrari in questione, precedentemente posta sotto sequestro (cfr. decisione di dissequestro del Procuratore pubblico del 21 maggio 2003); in seguito lo stesso veicolo è stato posto sotto sequestro dall’Ufficio esecuzione e fallimenti per una procedura esecutiva nei confronti del proprietario ed è poi finito all’incanto.
8. Come accennato in precedenza (cfr. supra, consid. 2 e seg.), in occasione dell’interrogatorio del 16 dicembre 2004 (cfr. act 23), ACCU 1 ha cambiato completamente la versione resa, tanto che ha affermato:
- “preciso di aver acquistato il veicolo [Ferrari] per conto della società __________ di Vaduz, con fondi di spettanza di quest’ultima”;
- “preciso [per quanto attiene al credito di fr. 150'000.-] che ho agito a titolo fiduciario, in quanto il denaro non era di mia spettanza, ma della società __________”;
- “come detto non ho dichiarato al fisco questi attivi poiché li detenevo a titolo fiduciario”;
- “ribadisco che gli attivi non erano di mia proprietà”;
- “i fondi provenivano da terzi, tramite __________. [In precedenza] ho detto che provenivano dalla società perché non volevo indicare i nominativi delle persone alle quali appartenevano i fondi”;
- “per quanto concerne la Ferrari e il credito come detto non volevo indicare che i fondi in questione fossero di terzi, per non coinvolgerli”.
9. Nel corso del dibattimento l’accusato ha precisato ulteriormente la versione resa nell’interrogatorio di cui al precedente considerando nel senso che i soldi in questione provenivano principalmente dal suo partner, tale __________, un avvocato irlandese, la cui dichiarazione figura agli atti (allegato ad act 31).
10. Sulla base dei fatti evocati - corroborati oltretutto da riscontri oggettivi come ad esempio l’esistenza a carico dell’accusato di attestati di carenza beni per diverse migliaia di franchi e la condizione di indigenza in cui si trova, tanto che da più di un anno vive di pubblica assistenza - è evidente che ACCU 1, allorquando è stato sentito come testimone nel corso del 2003, si è reso colpevole di falsa testimonianza, avendo fornito informazioni contrarie alla verità sui fatti di una causa.
Tale reato, con le dovute avvertenze di legge, gli è stato prospettato dal Procuratore pubblico in data 16 dicembre 2004 (cfr. act 23, verbale di interrogatorio, pag. 7).
11. Se è vero che nel corso della prima audizione del 18 marzo 2003 non era presente l’interprete, occorre altresì dire che il testimone aveva pur sempre dichiarato, alla presenza della segretaria giudiziaria e del proprio difensore, di comprendere la lingua italiana e di riservarsi il diritto di ricorrere al tedesco in caso di difficoltà di espressione (cfr. act. 32, verbale 18 marzo 2003, pag.1).
Ma, quand’anche non si tenesse conto del verbale testé evocato, il reato sarebbe adempiuto sulla sola base delle affermazioni di quello seguente avvenuto il 1° aprile 2003.
Alla luce di quanto emerge dagli atti è altresì del tutto priva di fondamento l’affermazione della difesa secondo cui si è trattato di una “dichiarazione rilasciata a porte chiuse con il Procuratore pubblico” (cfr. verbale del dibattimento, pag. 4 ss).
12. La difesa sostiene che l’accusato non ha detto a chi appartenevano realmente i soldi poiché non gli è stato chiesto durante le audizioni testimoniali; tuttavia è poco serio sostenere una tesi di questo genere.
Le affermazioni di ACCU 1 in merito alla provenienza dei fondi erano talmente chiare da non lasciare dubbi al riguardo: la verbalizzazione agli atti parla da sola (cfr. supra, consid. 7).
Inoltre l’accusato - proprio a dimostrazione che il 1°aprile 2003 non ha detto la verità - ha pure affermato che nel 2001-2002 aveva avuto delle entrate straordinarie nell’ambito della sua attività professionale; tuttavia dalla dichiarazione di imposta transitoria 2003A non traspare alcun reddito straordinario risalente a quel periodo (cfr. act 33).
13. In realtà ACCU 1 non ha detto subito la verità, non tanto perché non gli è stato chiesto di chi fossero i soldi, quanto piuttosto perché la versione resa in un primo tempo era finalizzata al dissequestro della Ferrari, poi ottenuto sulla base della sua testimonianza (cfr. supra, consid. 7 in fine).
La verità - precisata del resto al dibattimento - è emersa il 16 dicembre 2004 poiché nel frattempo la parte civile si era attivata per reclamare l’importo che ancora vantava nei confronti dell’accusato, il quale, messo alle strette per via dei debiti ai quali doveva far fronte, non poteva più dire - contrariamente al vero - che gli importi utilizzati per concedere il prestito ad __________ e per l’acquisto della Ferrari erano di sua esclusiva pertinenza.
14. Neppure è ragionevole sostenere, come ha fatto la difesa, che con il termine “mio” si potesse intendere il possesso anche di un’altra persona; in primo luogo perché mai nel corso di quell’audizione si è fatto il benché minimo riferimento a una qualsivoglia altra persona e quindi il significato dell’aggettivo “mio” non poteva dar adito a dubbi e non da ultimo per il semplice fatto che ACCU 1 ha anche dichiarato che i fondi in questione erano tutti di sua esclusiva pertinenza (cfr. supra, consid. 7).
Tali considerazioni trovano riscontro nelle parole dell’accusato medesimo, tanto è vero che ha ammesso di aver volontariamente sottaciuto, durante le audizioni, l’esistenza di altre persone, per non coinvolgerle (cfr. supra, consid. 8 in fine).
Non va nemmeno dimenticata la formazione commerciale dell’accusato, che gli permetteva senz’altro di comprendere la differenza intercorrente tra un fondo proprio e uno detenuto per terzi a titolo fiduciario.
Un’ulteriore e decisiva prova al riguardo è costituita dallo scritto prodotto dalla difesa in sede di istruttoria predibattimentale, secondo cui “nel merito della titolarità fiduciaria dei fondi in questione ritego d’informarla che la lettera del signor __________ contiene la dichiarazione della persona che aveva consegnato a titolo fiduciario al signor ACCU 1 dei contanti, che egli detenne nella sua cassaforte, per essere poi investiti, da ultimo anche tramite la società __________ già menzionata nel verbale 17 [recte 16].12.2004, sempre a titolo fiduciario” (cfr. act. 31 e relativo allegato).
Assurda, per i motivi già espressi in precedenza (cfr. supra consid. 5), è infine l’argomentazione espressa in sede di arringa dalla difesa, secondo cui “siamo di fronte all’eccessivo rigore del Ministero pubblico che rasenta quasi l’accanimento, in una situazione dove il gabbato è ACCU 1 medesimo.”
In effetti la costatazione che terze persone avrebbero raggirato o comunque messo in difficoltà l’accusato non significa automaticamente che questi non abbia commesso il reato di falsa testimonianza e neppure che fosse autorizzato ad agire in tal senso.
15. Dal punto di vista soggettivo per l’adempimento del reato di falsa testimonianza è sufficiente il dolo eventuale.
Nell’evenienza concreta l’agire dell’imputato - il quale per quanto concerne la Ferrari e il credito non ha voluto indicare che i fondi in questione fossero di terzi, per non coinvolgerli (cfr. act 32 e supra, consid. 8 in fine) - costituisce dolo diretto. In effetti ha ammesso di aver in tal modo sottaciuto volontariamente il fatto che i fondi appartenevano a terze persone.
Inoltre il reato è adempiuto quando vengono fatte affermazioni false e non - come a torto sostiene la difesa - unicamente quando vi sono delle conseguenze per quello che vien detto: concretamente non è pertanto necessaria la volontà di intralciare la giustizia.
Peraltro, come evidenziato sopra, la deposizione dell’accusato è stata rilevante nel procedimento, avendo direttamente influenzato l’agire del procuratore pubblico. E questo rientrava nelle intenzioni di ACCU 1.
16. Quo all’errore sui fatti, sollevato in via subordinata dalla difesa, si rileva come l’art. 19 CP non è applicabile alla fattispecie per tutte le argomentazioni addotte e in particolare perché ACCU 1 non ha agito per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto; egli, al momento delle sue dichiarazioni, sapeva benissimo quale fosse la verità oggettiva ed era cosciente di doverla raccontare correttamente, essendogli state lette all’inizio di entrambe le deposizioni le avvertenze di legge.
17. Per quel che concerne la commisurazione della pena, la richiesta del Procuratore pubblico risulta correttamente commisurata alla gravità del reato e alla colpa dell’imputato; infatti si tratta di un grave attacco all’amministrazione della giustizia in quanto le prove testimoniali sono molto importanti e possono far pendere l’ago della bilancia di un processo.
Inoltre l’accusato non ha mostrato il benché minimo segno di pentimento per il reato commesso, ritenuto come ancora al dibattimento ha tentato di giustificare il proprio agire, commesso oltretutto - dal momento che era rientrato in possesso della Ferrari - per proprio tornaconto personale.
Non vi sono motivi né oggettivi né soggettivi per rifiutare la sospensione condizionale della pena.
18. In merito alle pretese di parte civile occorre distinguere fra la richiesta di risarcimento e il riconoscimento delle spese legali.
Infatti la prima pretesa, per un ammontare di fr. 2'243.60, deve essere dichiarata irricevibile in quanto è già stata oggetto di una sentenza cresciuta in giudicato (cfr. act 11, decisione 11 luglio 2003 della Pretura di Lugano) e di un attestato di carenza beni che data del 16 settembre 2004 (cfr. istanza di risarcimento della parte civile prodotta al dibattimento, pag. 5 e ACB allegato ad act. 1).
Di fronte alle dichiarazioni del 1° aprile 2003 __________, creditore di ACCU 1 che si era visto consegnare un attestato di carenza beni, a giusta ragione ha fatto valere i suoi diritti sporgendo denuncia. È vero che questa è stata fatta per altre ipotesi di reato, ma non poteva certo essere fatta per il reato di falsa testimonianza, che è emerso solo in seguito e proprio nell’ambito dell’inchiesta conseguente alla denuncia.
Le relative spese sono pertanto giustificate e l’importo chiesto di fr. 1'900.25, oltre interessi del 5% a far stato dall’11 maggio 2005, risulta corretto, come si evince anche dalla parcella legale allegata all’istanza, e può essere riconosciuto.
visti gli art. 19, 41, 63, 307 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di falsa testimonianza per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 903/2005 del 4 marzo 2005;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.-.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
condanna l’accusato al versamento alla parte civile dell’importo di 1'900.25 oltre interessi del 5% a far stato dall’11 maggio 2005.
dichiara irricevibile la pretesa di fr. 2'243.60.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezioni dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 600.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 800.00 totale