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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 31.05.2005 10.2005.11

31 maggio 2005·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·619 parole·~3 min·1

Riassunto

circolazione malgrado la revoca (seconda volta, risp. prima davanti alla Pretura penale)

Testo integrale

Incarto n. 10.2005.11/AMM DA 4248/2004

Bellinzona 31 maggio 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 (difesa dall’avv. __________, __________)  

accusata di                       circolazione malgrado la revoca

                                        per aver condotto la vettura Mercedes targata TI __________ sebbene la licenza di condurre le fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa il 19 febbraio 2004 per il periodo 22 marzo - 21 maggio 2004, periodo poi prolungato il 9 giugno 2004 fino al 21 novembre 2004;

reato previsto                    dall'art. 95 n. 2 vLCS;

fatti avvenuti                      a __________ il 1° ottobre 2004;

perseguita                         con decreto d’accusa n. 4248/2004 del 16 dicembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell’imputata:

                                        1.  alla pena di 60 (sessanta) giorni di arresto sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 1 (un) anno,

                                        2.  alla multa di fr. 800.–,

                                        3.  alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di arresto decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 21 giugno 2004,

                                        4.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–;

vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 23 dicembre 2004 dall’imputata;

indetto                               il dibattimento 31 maggio 2005, cui sono comparsi l’accusata e il difensore;

accertate                           le generalità dell'accusata e proceduto al suo interrogatorio;

sentito                               il difensore, il quale – in estrema sintesi – postula una riduzione della pena

                                        e il mantenimento della sospensione condizionale della precedente condanna;

rispondendo                      ai seguenti quesiti:

                                    1.  se l'imputata è autrice colpevole di circolazione malgrado la revoca;

                                    2.  in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

                                        2.1  quale pena dev'essere inflitta all'imputata,

                                        2.2  se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena,

                                        2.3  se dev'essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di arresto decretata dal Ministero pubblico il 21 giugno 2004,

                                    3.  il giudizio sugli oneri processuali;

preso atto                          che nessuno ha chiesto la motivazione scritta della sentenza;

visti                                  gli art. 95 n. 2 vLCS (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2004); 41 e 63 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di circolazione malgrado la revoca, art. 95 n. 2 vLCS per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 4248/2004 del 16 dicembre 2004;

condanna                        ACCU 1

                                        1.  alla pena di 40 (quaranta) giorni di arresto sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 1 (un) anno,

                                        2.  alla multa di fr. 500.–,

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.–;

non revoca                      il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di arresto decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 21 giugno 2004;

ordina                             l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

assegna                           alla condannata un termine di tre mesi per il pagamento della multa e l’avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

Intimazione a:

      – Ministero pubblico della Confederazione, Berna, – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (81048), – Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona; – Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.  

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta di pagamento        a carico della condannata:

                                        fr.                       500.–         multa

                                        fr.                       150.–         tassa di giustizia

                                        fr.                       150.–         spese giudiziarie

                                        fr.                      800.–         totale

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