Incarto n. 10.2005.11/AMM DA 4248/2004
Bellinzona 31 maggio 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 (difesa dall’avv. __________, __________)
accusata di circolazione malgrado la revoca
per aver condotto la vettura Mercedes targata TI __________ sebbene la licenza di condurre le fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa il 19 febbraio 2004 per il periodo 22 marzo - 21 maggio 2004, periodo poi prolungato il 9 giugno 2004 fino al 21 novembre 2004;
reato previsto dall'art. 95 n. 2 vLCS;
fatti avvenuti a __________ il 1° ottobre 2004;
perseguita con decreto d’accusa n. 4248/2004 del 16 dicembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell’imputata:
1. alla pena di 60 (sessanta) giorni di arresto sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 1 (un) anno,
2. alla multa di fr. 800.–,
3. alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di arresto decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 21 giugno 2004,
4. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 23 dicembre 2004 dall’imputata;
indetto il dibattimento 31 maggio 2005, cui sono comparsi l’accusata e il difensore;
accertate le generalità dell'accusata e proceduto al suo interrogatorio;
sentito il difensore, il quale – in estrema sintesi – postula una riduzione della pena
e il mantenimento della sospensione condizionale della precedente condanna;
rispondendo ai seguenti quesiti:
1. se l'imputata è autrice colpevole di circolazione malgrado la revoca;
2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputata,
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena,
2.3 se dev'essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di arresto decretata dal Ministero pubblico il 21 giugno 2004,
3. il giudizio sugli oneri processuali;
preso atto che nessuno ha chiesto la motivazione scritta della sentenza;
visti gli art. 95 n. 2 vLCS (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2004); 41 e 63 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di circolazione malgrado la revoca, art. 95 n. 2 vLCS per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 4248/2004 del 16 dicembre 2004;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 40 (quaranta) giorni di arresto sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 1 (un) anno,
2. alla multa di fr. 500.–,
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.–;
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di arresto decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 21 giugno 2004;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
assegna alla condannata un termine di tre mesi per il pagamento della multa e l’avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
Intimazione a:
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna, – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (81048), – Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona; – Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il segretario:
Distinta di pagamento a carico della condannata:
fr. 500.– multa
fr. 150.– tassa di giustizia
fr. 150.– spese giudiziarie
fr. 800.– totale