Incarto n. 10.2004.72 DA 378/2004
Bellinzona 25 gennaio 2005
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di incendio colposo,
per avere, in data 2 settembre 2003 a __________ presso l’officina della __________, cagionato per negligenza un incendio con conseguente danno alla cosa altrui,
in particolare per avere,
nella sua qualità di responsabile della preparazione del materiale e del rifornimento di carburante per i veicoli da corsa della società __________,
travasando della benzina (98 ottani) da fusti da 50 litri in un apposito recipiente aeronautico, il cui contenuto veniva in seguito riversato nei serbatoi dei veicoli da competizione,
utilizzando per questa operazione una pompa elettrica marca Flux, modello F420K, non adatta all’impiego con liquidi infiammabili,
agendo all’interno dell’autorimessa nelle immediate vicinanze della rampa d’accesso, mentre che, secondo le disposizioni a lui note impartite dai suoi superiori, avrebbe dovuto svolgere la mansione attribuitagli in un locale provvisto di cavi per la messa a terra della corrente elettrostatica,
essendo a conoscenza che quest’ultima area fu allestita ad hoc in seguito al principio d’incendio verificatosi in circostanze analoghe nella medesima autorimessa nel corso del mese di maggio 2003,
cagionato per imprevidenza colpevole un incendio:
che si innescò a causa della presenza nell’aria di vapori di benzina andati a contatto con un arco elettrico (scintilla) formatosi fra i suoi pantaloni e un fusto di carburante,
che si propagò all’interno dell’autorimessa di proprietà della __________, la quale subì un danno complessivo di almeno fr. 4'500'000.--,
ed il cui fumo intossicò leggermente __________ e __________;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 222 cpv. 1 CPS, richiamato l’art. 41 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 378/2004 di data 9 febbraio 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Riservate le disposizioni di cui all'art. 15 della Legge cantonale sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI).
2. Per ogni pretesa le parti civili __________, __________, e __________, __________, sono rinviate al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico, Lugano, il 26 novembre 2001, ma l'ammonisce formalmente (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 febbraio 2004 dal difensore;
indetto il dibattimento 25 gennaio 2005, al quale hanno partecipato l’imputato, il suo difensore, il patrocinatore delle parti civili ed il Sostituto Procuratore pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione dei testi;
preso atto che l'opposizione non riguarda il dispositivo n. 2 del decreto d'accusa;
sentito il Sostituto Procuratore pubblico, il quale ritiene che nella presente fattispecie siano adempiti i presupposti del reato di incendio colposo. In effetti, dal profilo oggettivo è incontestato che vi sia stato un incendio e che esso abbia provocato dei danni. Da quello soggettivo è necessario che il risultato dell’azione fosse prevedibile ed evitabile. Nel caso in esame, l’istruttoria ha permesso di accertare che l’imputato era conoscenza di un precedente principio di incendio sviluppatosi in circostanze analoghe, e, soprattutto, che in seguito erano state emanate delle direttive volte a scongiurare il ripetersi di tali eventi, ossia il divieto di utilizzare la pompa elettrica e l’obbligo di svolgere il lavoro di travaso della benzina in un’area appositamente adibita. Nonostante queste chiare e comprensibili norme di comportamento, l’imputato ha agito di testa propria, provocando per imprevidenza colpevole un incendio altrimenti evitabile. Sulla proposta di pena pesano la gravità della negligenza, il danno considerevole, il fatto di avere negato l’evidenza, la precedente condanna, la leggera intossicazione subita da altri due dipendenti della parte civile e la circostanza che i fatti in oggetto sono al limite dell’applicazione dell’aggravante del capoverso 2 dell’art. 222 CPS. A suo favore va invece tenuto conto delle ferite subite. In conclusione chiede la conferma integrale del decreto d’accusa;
sentito il patrocinatore delle parti civili, il quale sottolinea come dopo il primo incendio fossero state messe in atto delle misure di prevenzione, tra l’altro pure a conoscenza di un teste esterno alle parti civili, e che pertanto l’imputato abbia commesso un imprevidenza colpevole. Si associa dunque alla richiesta formulata dal Procuratore pubblico e chiede la rifusione delle spese di patrocinio legale, limitatamente a quelle connesse al procedimento penale, sfociato nell’odierno dibattimento, quantificate in fr. 3’500.--;
sentito il difensore, il quale pone in evidenza le differenze fra le testimonianze rilasciate da coloro che ancora oggi sono alle dipendenze delle parti civili e quelle rilasciate da quelli che non lo sono più. L’istruttoria non ha permesso di stabilire in modo chiaro quali siano state le cause dell’incendio, né che siano state impartite delle direttive dopo il primo incendio, né che le stesse siano state comunicate all’imputato. Per contro, dall’istruttoria è emerso che egli non aveva delle conoscenze specifiche per la manipolazione dei carburanti. Mancano pertanto alcune componenti dell’aspetto soggettivo del reato di incendio colposo, in particolare l’educazione, l’esperienza della vita e le conoscenze personali. Inoltre, il virtù del principio dell’affidamento, applicabile per analogia, la negligenza è esclusa. In effetti, i superiori hanno visto il suo cliente utilizzare la pompa elettrica al di fuori dell’apposita area anche dopo il primo sinistro, senza tuttavia prendere dei provvedimenti. In conclusione egli chiede il proscioglimento. In via subordinata postula una diminuzione o esenzione della pena ex art. 66bis CPS, in ragione delle gravi ferite subite. In via ancora più subordinata una massiccia riduzione della pena. Protesta infine tasse, spese e ripetibili, e si oppone al risarcimento delle spese di patrocinio legale avanzato dalle parti civili;
sentito in replica il Sostituto Procuratore pubblico, il quale evidenzia come due dei testi, a differenza dell’imputato, non abbiano assistito al primo incendio e non abbiano partecipato in prima persona alle misure precauzionali intraprese. Egli rileva inoltre come l’imputato abbia agito per negligenza già solo per il fatto di non avere personalmente messo in atto le misure minime di sicurezza;
sentito in replica il patrocinatore delle parti civili, il quale sottolinea come la questa corte debba rispondere affermativamente alle domande se ci fossero delle direttive, se siano state rese note e se erano conosciute dall’imputato. Evidenzia inoltre come l’art. 66bis non sia applicabile alla presente fattispecie;
sentito in duplica il difensore, il quale ribadisce che il suo cliente va prosciolto per mancanza di prove circa la sua imprevidenza colpevole e che, in caso negativo, può beneficiare dell’art. 66bis CPS;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È l’imputato autore colpevole di incendio colposo per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa n. DA 378/2004 del 9 febbraio 2004?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta? In particolare, l’imputato può beneficiare dell’applicazione dell’art. 66bis CPS?
3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di detenzione decretata nei confronti dell’imputato dal Ministero pubblico, Lugano, il 26 novembre 2001, e, se sì, a quali condizioni?
6. Può essere accolta la richiesta di risarcimento delle spese di patrocinio legate alla procedura penale presentata in data odierna dalle parti civili?
7. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio ed eventualmente assegnate ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. Il signor ACCU 1 ha svolto l’apprendistato presso il garage __________, __________, conseguendo il diploma di magazziniere e venditore di pezzi di ricambio nell’anno 2000.
All’epoca dei fatti in questione egli era alle dipendenze della ditta __________, __________, in qualità di magazziniere, da circa due anni. Dal 1. gennaio 2003 egli si occupava a tempo pieno della logistica, dell’inventario, dei ricambi, e della fornitura di tutto quanto riguardava il reparto corse. In altri termini era il responsabile della preparazione del materiale e del carburante per i veicoli utilizzati nelle competizioni automobilistiche.
Dopo un periodo in infortunio a seguito delle ferite subite nell’incendio oggetto del presente procedimento, il signor ACCU 1 ha ripreso la sua attività presso la ditta __________. Avendo tuttavia percepito sin dall’inizio una mancanza di fiducia nei suoi confronti da parte di colleghi e superiori, ha ben presto deciso di abbandonare proprio posto di lavoro.
Attualmente l’imputato è disoccupato e segue dei corsi di formazione.
2. La società __________, __________, si occupa della vendita di automobili del marchio __________ e di tutta la gestione dopo vendita, della carrozzeria e del reparto corse.
La ditta __________, __________, gestisce invece i marchi __________ ed è proprietaria dello stabile in cui si verificato l’incendio.
Amministratore unico ed azionista di maggioranza di entrambe le società, qui costituitesi parti civili, è il signor __________.
Responsabile del reparto corse a livello meccanico e logistico, e dunque superiore diretto dell’imputato, era il signor __________. In questo gruppo collaboravano a tempo pieno anche il signor __________, quale meccanico, ed il signor __________, quale magazziniere, entrambi assunti da pochi mesi. A dipendenza delle necessità vi erano poi altre persone che occasionalmente davano una mano.
A proposito del signor __________, va precisato che in occasione del dibattimento egli ha dichiarato che ai momento dei fatti era alle dipendenze della __________ da sei mesi e non da una mese, come da lui esposto in sede di interrogatorio di polizia. A giustificazione di questo suo agire egli ha affermato che il titolare delle società, gli disse di dire agli inquirenti, contrariamente al vero, che lavorava presso il garage solo da un mese, in modo da evitare l’insorgere di problemi per i permessi di lavoro. Tale grave fatto meriterà un maggiore approfondimento in separata sede.
Il signor __________ svolgeva la funzione di responsabile tecnico dell’officina e del reparto corse, mentre la carrozzeria era sotto la responsabilità del signor __________. Il settore amministrativo e di vendita, per entrambe le società, era invece gestito dalla signora __________.
2. Lunedì 1. settembre 2003, alla mattina, i veicoli da gara sono rientrati a __________ provenienti da una manifestazione internazionale svoltasi nel fine settimana precedente. Gli addetti al reparto corse avrebbero dovuto, come d’uso, prenderli immediatamente in consegna e prepararli per la prossima gara, in programma il fine settimana seguente a Barcellona.
Fra le incombenze del signor ACCU 1 in questo ambito, vi era anche quella di effettuare il rifornimento di carburante dei nove veicoli da gara, che avrebbero dovuto partire per la Spagna con i serbatoi pieni.
A tale scopo, l’imputato, nella mattinata di martedì 2 settembre 2003, ha incaricato un collega di acquistare presso il vicino distributore 300 litri di benzina a 98 ottani.
Dopo pranzo, egli ha scaricato dal furgone i 6 fusti metallici da 50 litri in cui era contenuta la benzina, posandoli nel locale magazzino, sito all’interno dell’edificio in cui vi è il reparto corse, vicino al portone principale dal quale si accede alla rampa d’accesso esterna. Questo stabile si compone di tre piani: al primo ci sono degli uffici, al piano terra si trova la carrozzeria ed al piano seminterrato il reparto corse, a sua volta suddiviso su due livelli: quello inferiore adibito ad officina meccanica e l’altro a magazzino (cfr. rapporto polizia scientifica, doc. 8).
Nel medesimo luogo in cui ha depositato i bidoni, l’imputato ha poi effettuato il rifornimento delle vetture, travasando dapprima la benzina dal fusto metallico in un apposito recipiente in plastica munito di un bocchettone aeronautico da 20 litri ed in seguito da quest’ultimo nei serbatoi dei veicoli, per caduta. In questa seconda fase egli si è fatto aiutare da un collega, il quale, con l’ausilio di un recipiente identico, impediva la fuoriuscita del carburante in eccesso dal serbatoio.
Per eseguire il travaso dal fusto all’altro contenitore, l’imputato ha utilizzato una pompa elettrica marca Flux, modello F420K, in dotazione al reparto corse.
L’imputato aveva verosimilmente eseguito queste operazioni con le medesime modalità e nello stesso luogo anche nel pomeriggio del giorno precedente, nonché la mattina stessa dei fatti qui in discussione.
Dopo aver svuotato 4 fusti da 50 litri, verso le 15:30, durante l’ennesimo travaso di benzina da un fusto al recipiente aeronautico, l’imputato ha udito un rumore tipico dell’accensione di una fiamma di un cannello per saldatura. In quel momento egli aveva il fusto principale sulla sua destra e con la mano sinistra teneva il tubo in gomma della pompa elettrica infilato nel contenitore. In un attimo i suoi pantaloni hanno preso fuoco all’altezza delle gambe. Egli, terrorizzato, ha mollato tutto e, senza disinserire la pompa, si è messo a correre verso la rampa d’accesso, dove un collega lo ha aiutato a spogliarsi era a spegnere le fiamme sui vestiti. Nel frattempo la pompa ha continuato ad aspirare benzina fuori dal bidone, contribuendo alla rapida propagazione dell’incendio e rendendo vani i tentativi effettuati dai dipendenti del garage di soffocare il fuoco con l’ausilio degli estintori.
Le fiamme sono state domate solo in un secondo tempo dai pompieri intervenuti sul luogo del sinistro.
L’inalazione del fumo sprigionatosi dall’incendio ha provocato a __________ e __________ una leggera intossicazione che ha reso necessario il loro trasposto all’Ospedale Italiano, dal quale sono stati comunque subito dimessi.
Sorte diversa è invece toccata al signor ACCU 1, che ha riportato ustioni di II° grado alla coscia, alla gamba ed alla mano (I°-II°-III° dito) destra, tali da richiederne il ricovero in ospedale ed un intervento chirurgico di débriment alla coscia ed alla gamba destra. Egli è rimasto degente presso l’Ospedale Italiano dal 2 al 15 settembre 2003. Le ferite subite hanno causato la sua incapacità lavorativa, dapprima al 100% ed in seguito al 50%, per alcuni mesi. Inoltre gli rimarranno delle cicatrici permanenti alla gamba ed alla coscia destra (doc. 5 e foto prodotte al dibattimento).
L’incendio ha altresì causato alle parti civili danni materiali e patrimoniali (stabile, merci ed installazioni, veicoli a motore, casco RC impresa per veicoli a motore di proprietà di terzi, interruzione d’esercizio e casco veicoli a motore) stimati in complessivi fr. 4'500'000.-- (doc. 11).
3. In merito alle cause dell’incendio, la polizia scientifica, sulla base dei riscontri esperiti sul luogo del sinistro e dei successivi esami di laboratorio ha ipotizzato quanto segue:
“Al momento della partenza dell’incendio, ACCU 1 indossava un paio di scarpe da ginnastica (con suola in gomma isolante) ed il fusto di benzina era appoggiato direttamente sul pavimento ricoperto di una vernice isolante (con poco passaggio verso terra di eventuali correnti e/o campi elettrici). La vicinanza tra l’abbigliamento di ACCU 1 (caricato elettrostaticamente) ed il fusto di benzina ha provocato una scintilla/arco elettrico, nei relativi punti di avvicinamento (all’altezza di una delle nervature del bidone e in corrispondenza della posizione delle maniglie).
La formazione di una scintilla/arco elettrico è stata resa possibile dal contatto tra i due conduttori (nella fattispecie i jeans diACCU 1 ed il fusto di benzina), con differenza di potenziale elettrico. I vapori di benzina fuoriusciti dai bidoni durante le fasi del travaso si depositano tendenzialmente verso il basso, essendo più pesanti dell’aria. La presenza di un flusso d’aria dall’esterno (proveniente dalla rampa che porta al locale cantina) ha contribuito alla miscela con i vapori di benzina che, a contatto con la scintilla/arco prodotto tra i due conduttori, ha dato seguito all’accensione repentina (paragonabile ad un’esplosione) dei vapori di benzina.
In conclusione, il grosso dell’evento dannoso è da ascrivere alla fuoriuscita di carburante dal tubo di travaso con la pompa in funzione rilasciata dal quando ha notato le fiamme sulla sua gamba” (cfr. rapporto polizia scientifica, doc. 8, pag. 3).
Secondo la polizia scientifica non è tuttavia possibile scartare del tutto l’ipotesi di un’eventuale disfunzione della pompa elettrica impiegata nelle operazioni di travaso. La forte carbonizzazione constatata sui residui metallici del motore elettrico, ha però reso impossibile qualsiasi accertamento tecnico supplementare (cfr. rapporto polizia scientifica, doc. 8, pag. 3).
L’inchiesta di polizia giudiziaria ha inoltre stabilito che la pompa elettrica utilizzata dall’imputato per le operazioni di travaso non era adatta all’impiego con liquidi infiammabili, in quanto non omologata secondo le disposizioni della casa produttrice. La stessa era stata acquistata nel corso della primavera 2002 ed è stata impiegata per lungo tempo per il pompaggio di carburante, sia all’interno della struttura del garage, sia sugli autodromi (cfr. rapporto di polizia scientifica, doc. 8, pag. 2; rapporto di constatazione e d’inchiesta di polizia giudiziaria, doc. 7, pag. 4 e allegato 35).
Dall’inchiesta è altresì emerso che nel corso del mese di maggio 2003, in occasione di un travaso di benzina nel reparto corse, si era verificato un piccolo incendio, prontamente domato dagli impiegati del garage. La causa esatta del sinistro non ha potuto essere stabilita con certezza. Il responsabile tecnico dell’officina ha ipotizzato che, quale elemento scatenante, poteva entrare in considerazione un difetto alla pompa elettrica o una generazione di corrente elettrostatica prodotta dallo sfregamento sulla vernice con la quale, nella primavera 2003, era stato pitturato il pavimento dell’officina meccanica, nonostante la stessa fosse isolante e concepita appositamente per i garage (cfr. rapporto di constatazione e d’inchiesta di polizia giudiziaria, doc. 7, pag. 4).
A detta dei responsabili, __________ e __________, a seguito di quel principio d’incendio vennero adottate delle misure di sicurezza, con informazione di tutti i collaboratori. In particolare, venne deciso di non utilizzare la pompa elettrica e di effettuare le operazioni di travaso della benzina in un’area appositamente creata, dove erano stati collegati dei cavi di messa a terra ai tubi dell’aria e dell’acqua.
In data 9 febbraio 2004, il AINQ 1 ha emanato il decreto d’accusa in discussione, reputando il signor ACCU 1 autore colpevole di incendio colposo.
4. L’art. 222 cpv. 1 CPS punisce con la detenzione o con la multa chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per l’incolumità pubblica. La pena è della detenzione se il colpevole mette per negligenza in pericolo la vita o l’integrità delle persone (cpv. 2).
Dal profilo oggettivo è necessario un comportamento incendiario dell’autore, ossia atto a provocare un incendio, sia sotto forma di un’azione (in particolare quando quest’ultima non è accompagnata dalle necessarie precauzioni), sia di un’omissione (ma solamente se l’autore aveva una posizione di garante). Detto comportamento deve provocare un incendio, vale a dire un fuoco di una tale ampiezza che non può più essere spento da chi l’ha provocato, deve essere la causa naturale e adeguata del medesimo ed infine deve risultare un pregiudizio alla cosa altrui o un pericolo per l’incolumità pubblica (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, n. 1 e segg. ad art. 222 CPS, pag. 34, e riferimenti ivi citati).
Dal profilo soggettivo il reato è adempito se l’autore ha agito per negligenza. La negligenza può essere sia cosciente o incosciente. Secondo l’art. 18 cpv. 3 CPS agisce per negligenza colui che, per imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto e l’imprevidenza è colpevole se l’agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali, in specie secondo le sue conoscenze, la sua esperienza e la sua capacità. L’ammissione della negligenza esige che l’agente sia personalmente in grado, usando la diligenza che s’impone oggettivamente e che può essere da lui soggettivamente pretesa, di prevedere, se non proprio l’esatto svolgimento dell’evento, quanto meno la possibilità o il pericolo dell’evento stesso quale conseguenza della sua azione o omissione (Rep 1998, pag. 397 segg. e riferimenti ivi citati).
Per poter affermare che l’autore abbia agito o meno conformemente ai suoi doveri di prudenza, bisogna tenere conto di eventuali regole di sicurezza esistenti. Se non sussistono disposizioni di questo genere, occorre fare riferimento al comportamento che una persona normalmente intelligente avrebbe dovuto tenere nel caso specifico (Bernard Corboz, op. cit., n. 9 e segg. ad art. 222, pag. 35).
5. A sua difesa, il signor ACCU 1 sostiene che l’inchiesta non è stata in grado di chiarire con esattezza le cause all’origine dell’incendio.
Egli contesta inoltre che dopo il primo incendio siano state impartite delle direttive volte a scongiurare il ripetersi di tale evento e che le stesse gli siano state comunicate. Egli assevera infine di non essere stato a conoscenza della creazione di un apposito luogo in cui svolgere le operazioni di travaso.
A mente sua, l’istruttoria ha per contro permesso di stabilire che egli non disponeva di conoscenze specifiche per la manipolazione di carburanti.
Infine egli è dell’avviso che, in virtù del principio dell’affidamento di cui all’art. 26 LCStr, applicabile per analogia, la negligenza sia esclusa. In effetti, i suoi superiori, pur avendolo visto utilizzare la pompa elettrica al di fuori della presunta area appositamente attrezzata anche dopo il primo incendio, non hanno mai preso provvedimenti nei suoi confronti.
6. Dal profilo oggettivo è incontestato che si sia verificato un incendio, che ha potuto essere domato solo dopo un lungo intervento dei pompieri di Lugano. Pure assodato è che l’incendio abbia provocato ingenti danni a terzi.
Circa l’origine dello stesso, non vi possono essere dubbi che sia stato provocato dall’agire dell’imputato, così come documentato dalla polizia scientifica (cfr. rapporto della polizia scientifica, doc. 8).
Nemmeno il fatto che gli stessi inquirenti, nelle loro conclusioni, abbiano ricordato come non sia possibile scartare del tutto l’ipotesi di un eventuale disfunzione della pompa elettrica impiegata nell’operazione di travaso, non è sufficiente ad inficiare questo assunto. In effetti, per ammissione dello stesso imputato, la pompa non presentava difetti, era relativamente poco usata e, soprattutto, durante tutto il tempo in cui l’ha impiegata non ha riscontrato cedimenti del motore o udito rumori particolari, né l’ha vista produrre scintille (cfr. suo verbale di interrogatorio 3 settembre 2003, pagg. 4 e 6).
Date queste premesse è dunque inverosimile che l’incendio sia da attribuire ad una disfunzione della pompa elettrica.
Stante quanto precede, le condizioni oggettive del reato di incendio colposo sono adempite.
7. Contrariamente a quanto sostenuto dall’imputato, l’istruttoria ha permesso di stabilire oltre ogni ragionevole dubbio che c’era uno spazio adibito ai travasi di benzina. Nemmeno è possibile ritenere che il signor ACCU 1 non ne fosse a conoscenza. In effetti, non solo i suoi superiori, __________ e __________, hanno riferito della creazione di questo luogo, ma pure i suoi colleghi di reparto e persino una persona esterna hanno rivelato di sapere che vi era quest’area apposita (cfr. verbali di interrogatorio 3, risp. 4, settembre 2003 di __________ __________, pag. 2, di __________ __________, pag. 4, e di __________ __________ __________, pag. 3).
Pure pacifico è che egli sapeva che alcuni mesi prima si era sviluppato un incendio in circostanze analoghe nel medesimo luogo in cui è avvenuto quello qui in discussione (cfr. suo verbale di interrogatorio 3 settembre 2003, pag. 7).
Più controversa è per contro la questione relativa alle direttive che sarebbero state emanate per impedire il ripetersi di un incendio. Da una parte ci sono i responsabili che affermano d’aver esplicitamente preso dei provvedimenti in tal senso e di averli divulgati, a più riprese, a tutti i collaboratori, in particolare anche all’imputato. Dall’altra quest’ultimo ed i suoi colleghi sostengono di non aver mai sentito dell’esistenza di specifiche norme di comportamento. Nemmeno l’istruttoria dibattimentale ha potuto apportare maggiore chiarezza su questo aspetto. In aula i vari protagonisti hanno infatti ribadito le loro versioni diametralmente opposte.
Ciò non basta comunque a scagionare il signor ACCU 1 dell’imputazione di incendio colposo.
In effetti, il primo sinistro avrebbe dovuto responsabilizzare maggiormente l’imputato ed indurlo a mettere in atto autonomamente tutte le misure di precauzione volte a scongiurare il riprodursi di simili eventi. Soprattutto tenuto conto del fatto che le cause ipotizzate erano due: o il difetto alla pompa o le scintille sprigionatesi per energia elettrostatica.
Non va dimenticato che nello svolgimento delle sue mansioni, fra le quali vi era anche il rifornimento dei veicoli da gara, all’interno del “team corse” il dipendente in questione godeva di una larga autonomia.
Inoltre egli, benché nel corso della sua formazione professionale non abbia ricevuto un’istruzione specifica riguardo alla prevenzione degli incendi durante la manipolazione dei carburanti, non poteva ignorare, in virtù della esperienza generale della vita e delle nozioni di base apprese a scuola, che quest’ultime operazioni comportano dei notevoli rischi di incendio.
Chiunque si ritrova a maneggiare sostanze infiammabili deve agire con particolare attenzione ed informarsi spontaneamente sui potenziali pericoli ad connessi con le operazioni.
Già solo per questi motivi, quindi indipendentemente dall’essere stato a conoscenza di eventuali direttive interne, egli avrebbe dovuto evitare di effettuare i travasi di carburante lontano dallo spazio espressamente concepito e con una pompa elettrica non concepita appositamente per liquidi infiammabili.
L’imputato ha dunque agito per un’imprevidenza colpevole, provocando un incendio facilmente altrimenti evitabile con l’adozione delle opportune misure di prevenzione.
Per le medesime ragioni, nonostante le risultanze dell’inchiesta predibattimentale e dibattimentale hanno permesso di ritenere che i suoi superiori abbiano tollerato l’esecuzione delle operazioni di travaso in modo contrastante con le direttive che loro affermano di avere emanato, non può essere esclusa la negligenza dell’imputato. A mente di questo giudice, nella presente circostanza non può dunque trovare applicazione, per analogia, il principio dell’affidamento codificato all’art. 26 LCStr.
Pur non potendo prescindere da una condanna per incendio colposo del signor ACCU 1, non ci si può esimere dal rilevare come al verificarsi dell’evento abbiano contribuito anche diversi fattori di cui egli non è principalmente responsabile.
La manipolazione dei carburanti da parte dei dipendenti dei garages in oggetto era gestita in maniera molto approssimativa e vi era sicuramente una situazione generalizzata di scarsa chiarezza in merito alle procedure da adottare.
A titolo di esempio, basti pensare che la confusione trova origine già al momento in cui un responsabile del garage si è recato dal fornitore di materiale per chiedere una pompa elettrica destinata ad effettuare travasi di carburante e quest’ultimo ne ha, scientemente e con debita informazione dell’acquirente, consegnata una non adatta a liquidi infiammabili. A ciò si aggiunga poi il fatto che proprio i responsabili del garage, pur sapendo - o quantomeno dovendo sapere - che essa non era adatta ad essere utilizzata per la benzina, ne hanno permesso per lungo tempo l’impiego, perlomeno fino al primo sinistro, se non addirittura dopo.
Inoltre un aspetto basilare come la sicurezza sul posto di lavoro, a maggior ragione dopo uno scampato pericolo (leggasi primo incendio), avrebbe meritato da parte dei dirigenti una maggiore chiarezza e precisione nell’emanazione delle norme di comportamento e nella loro divulgazione a tutti gli impiegati, nonché nel controllo del rispetto delle stesse.
Appare incomprensibile come si siano potuti tollerare anche dopo il primo principio di incendio l’uso di un macchinario elettrico notoriamente inadatto e l’esecuzione dei travasi in zone che non erano quella specificatamente adibita a tale operazione.
Questi elementi andranno tenuti in debita considerazione al momento della commisurazione della pena da irrogare all’imputato.
8. Giusta l’art. 66bis cpv.1 CPS, se l’agente è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata, l’autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.
L’impunità è dunque subordinata alla condizione che le conseguenze dirette del reato si ripercuotano duramente sul suo autore.
La determinazione dell’intensità con la quale l’autore deve essere stato colpito, fisicamente o psichicamente, per meritare l’impunità dipende dalle circostanze concrete del caso particolare, il cui apprezzamento compete al giudice. La decisione dipende essenzialmente dalla gravità del reato e dunque anche dalla colpevolezza dell’autore. Più la colpa è grave, più le ripercussioni sul reo dovranno essere gravi, affinché si possa prescindere dalla pena (SJ 2003 I pag. 249; DTF 117 IV 245).
Se sono dati i presupposti legali, il giudice è tenuto a procedere conformemente all’art. 66bis cpv. 1 CPS. I criteri __________ di questa norma concedono tuttavia al giudice un largo margine di apprezzamento. Inoltre, se le conseguenze dell’atto, messe a confronto con la gravità della colpa, non sono tali da giustificare l’applicazione della disposizione in questione, il giudice può tenerne conto operando una riduzione della pena (DTF 117 IV 245).
La ratio legis dell’art. 66bis CPS consiste nell’offrire una soluzione ai casi limite per i quali il ricorso ad una sanzione nei confronti di un delinquente già duramente colpito dalla sua stessa azione (poena naturalis) urterebbe il senso comune di giustizia (FF 1985 II 909). In ogni caso occorre che una pena, anche leggera, sia inappropriata rispetto alle sofferenze patite dall’autore a causa della sua colpa, la quale inoltre non deve essere grave (Franz Riklin, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, nri. 43 e 44 ad art. 66bis).
Il giudice, quando è confrontato ad una tale possibilità, deve esaminare in primo luogo la colpevolezza dell’autore in base a tutti i criteri di cui all’art. 63 CPS e, solamente in seconda battuta, se le conseguenze dannose dell’atto sul suo autore appaiono incompatibili con la punizione, deve rinunciarvi in virtù dell’art. 66bis CPS.
Nel caso in esame, a mente di questo giudice, non sono dati i presupposti per l’applicazione dell’art. 66bis CPS, già solo per il fatto che le sofferenze subite dal signor ACCU 1 a causa del suo agire negligente, in particolare le cicatrici permanenti sull’arto inferiore destro (doc. 5), non sono gravi a tal punto da rendere inappropriata una qualsiasi sanzione nei suoi confronti.
Queste conseguenze fisiche avranno tuttavia il loro peso nella determinazione dell’entità della pena.
9. Secondo l'art. 63 CPS, il giudice fissa la sanzione in base alla colpa del reo, considerando i motivi a delinquere, la vita anteriore e le condizioni personali.
Nella scelta del tipo di pena e nella sua quantificazione, il giudice gode di un ampio margine di apprezzamento (Hans Wiprächtiger, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, n. 16 ad art. 63): egli deve valutare le singole circostanze del caso concreto alla luce degli atti e delle risultanze dibattimentali, prendendo quindi in globale considerazione tutto quanto emerso. Il giudice deve così giungere - pur ovviamente entro precisi limiti - a prescrivere la pena in una certa entità, sulla base dei fatti oggettivi da un lato, ma anche sulle proprie sensazioni soggettive.
Nel caso specifico va anzitutto tenuto conto che i fatti in questione sono vicini al limite per l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 222 cpv. 2 CPS (2 colleghi leggermente intossicati), che l’imputato ha provocato un danno ingente ed infine che ha alle spalle una piccola condanna penale per furto.
La commisurazione della pena è inoltre influenzata dalle lesioni permanenti subite dall’imputato nel rogo, nonché dalla sua attuale difficile situazione finanziaria e professionale.
Non va inoltre dimenticato che, come evidenziato sopra, vi sono anche delle colpe che non sono imputabili al signor ACCU 1. Ovviamente nel diritto penale ognuno paga per i propri atti, indipendentemente da responsabilità concomitanti di terze persone. Nella fattispecie non si può comunque dimenticare la situazione alquanto confusa nella quale l’imputato si è ritrovato ad operare e sicuramente riconducibile a leggerezze e tolleranze contraddittorie dei suoi superiori e colleghi. Essa ridimensiona oggettivamente la gravità della negligenza commessa, rispetto a quanto postulato dall’accusa.
Tutto ciò ben ponderato, si giustifica una riduzione della condanna proposta dal Sostituto Procuratore pubblico a 10 giorni di detenzione.
D'altro canto sono adempiti i requisiti oggettivi e soggettivi sanciti dall'art. 41 CPS per ammettere l'interessato al beneficio della sospensione condizionale della pena, con un periodo di prova di 2 anni.
Nulla osta infine alla conferma del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico, Lugano, il 26 novembre 2001. Come proposto dalla pubblica accusa, si impone tuttavia di ammonirlo formalmente (art. 41 cifra 2 cpv. 2 CPS).
10. In occasione del dibattimento, la difesa ha specificato che l’opposizione non riguardava il dispositivo n. 2 del decreto d’accusa.
Non essendosi le parti civili, a loro volta, opposte a tale dispositivo, esso è dunque da considerarsi cresciuto in giudicato.
Le parti civili hanno nondimeno postulato il risarcimento delle spese di patrocinio legate alla presente procedura penale, quantificandole in fr. 402.50 per spese e fr. 2145.-- per onorari (cfr. parcella 24 gennaio 2005).
In considerazione delle difficoltà del caso specifico, dell’impegno difensivo, delle difficoltà giuridiche e fattuali e del tempo impiegato, in questa sede può essere riconosciuto loro un importo complessivo di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili.
11. Gli oneri processuali, di complessivi fr. 1'400.--, sono a carico del condannato, e per esso vengono anticipati dallo Stato, considerato che, con decisione di data 5 gennaio 2005 del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, il signor ACCU 1 è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio (art. 26 cpv. 3 Lag).
visti gli art. 41 cifra 1, 66bis, 222 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di incendio colposo, art. 222 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti a Grancia il 2 settembre 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 378/2004 del 9 febbraio 2004;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'400.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico, Lugano, il 26 novembre 2001, ma lo ammonisce formalmente (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);
riconosce alle parti civili, __________, __________, e __________, __________, complessivamente fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Il dispositivo per il quale non è stata formulata opposizione,
ossia: 2. Per ogni pretesa le parti civili __________, __________, e __________, __________, sono rinviate al competente foro civile per le pretese di risarcimento (art. 267 cpv. 1 CPP).
è definitivo.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio della difesa contro gli incendi, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 700.00 tassa di giustizia
fr. 400.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 testi
fr. 1400.00 totale