Incarto n. 10.2004.7/KRM DA 3282/2003
Bellinzona 14 gennaio 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
__________
siccome
ritenuto colpevole di falsità in documenti;
fatti avvenuti tra dicembre 2000 e marzo 2001 a __________;
reato previsto dall'art. 251 cifra 1 CP;
e meglio come al decreto d’accusa n. DA __________/__________ di data __________ 2004 del _______ __________ per cui fu proposta la condanna
1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
La parte civile __________ Sagl viene rinviata al competente foro per le sue pretese di risarcimento.
visto lo scritto 10 dicembre 2003 dell'accusato;
considerato che nello scritto citato __________ Peci contesta le conclusioni cui è giunto il Procuratore pubblico, chiedendogli di rivalutare gli elementi a sua disposizione e decretare al massimo una multa;
che benché l'accusato sostenga che lo scritto non vuole essere un'opposizione, lo stesso deve essere trattato come tale, poiché il suo contenuto corrisponde formalmente a quello di un'opposizione;
che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall'intimazione;
che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo domicilio di __________ il 6 ottobre 2003;
che il 20 novembre 2003, scaduto infruttuoso il periodo di giacenza, l'invio è stato ritornato dalle poste italiane al mittente, il quale lo ha rispedito per posta A il 27 novembre 2003 (cfr. busta allegata al decreto di accusa doc. B);
che per costante giurisprudenza un atto si ritiene validamente intimato l'ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale;
che nell'ipotesi più favorevole all'accusato il periodo per inoltrare opposizione ha iniziato a decorrere il 21 novembre 2003 ed è terminato il 5 dicembre 2003;
che l'opposizione interposta da __________ __________, datata 10 dicembre 2003 e spedita il giorno seguente (cfr. busta allegata all'opposizione), risulta dunque tardiva;
che di conseguenza l'opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;
pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile.
Alla crescita in giudicato di questo giudizio l'incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per i suoi incombenti.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.