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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 24.06.2005 10.2004.515

24 giugno 2005·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·942 parole·~5 min·1

Riassunto

truffa e falsità in documenti (legate alla vendita di un veicolo con promessa dell'ottenimento del sussidio VEL)

Testo integrale

CIVI 1 patr. da: PR 1    

Incarto n. 10.2004.515/AMM DA 4143/2004

Bellinzona 24 giugno 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Lucia Andina in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 attinente di (difeso dall’avv. __________, __________)  

accusato di                   1. truffa

                                        per avere indotto, con inganno astuto, la signora __________, a compiere atti pregiudizievoli per il suo patrimonio, al fine di procacciarsi un indebito profitto; in specie per avere, in qualità di venditore presso il Garage __________, indotto __________ (la quale era intenzionata ad acquistare una vettura che potesse usufruire dei contributi finanziari __________) ad acquistare il veicolo marca __________, telaio n. __________, del costo di fr. 14 380.–, assicurandole, in urto con la verità, che con l'acquisto di detto veicolo avrebbe ottenuto il versamento di un contributo finanziario di fr. 1400.– da parte dell'associazione per la mobilità sostenibile __________, __________, sapendo che detto contributo non le sarebbe invece mai stato versato poiché concesso unicamente a veicoli acquistati presso un rivenditore autorizzato (mentre il Garage __________ non lo è, sebbene esponga l'insegna __________ e il cartello __________), sottacendo inoltre alla cliente che il veicolo non era stato importato in Svizzera dall'importatore generale __________, bensì dal Garage __________ direttamente dall'Italia e consegnando a quest'ultima un libretto di servizio contraffatto, emesso a nome di __________, __________, al fine di attestare, contrariamente al vero, l'esistenza di una garanzia svizzera;

reato previsto                    dall'art. 146 n. 1 CP;

fatti avvenuti                      a __________, il 23 giugno 2003;

                                    2.  falsità in documenti

                                        per avere, al fine di nuocere al patrimonio altrui o ad altri diritti di una persona, alterato un documento autentico al fine di attestare, in urto con la verità, un fatto di importanza giuridica; in specie per avere, a scopo di inganno, applicato illecitamente su un libretto di servizio autentico, emesso a nome della __________, __________, i dati e il protocollo di consegna della vettura __________ acquistata dalla __________ nelle modalità descritte al punto 1, al fine di attestare, in urto con la verità, che per il citato veicolo sussisteva una garanzia svizzera, allorquando lo stesso era stato acquistato in Italia;

reato previsto                    dall'art. 251 n. 1 CP;

fatti avvenuti                      a __________, nel mese di giugno 2003;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 4143/2004 del 6 dicembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell’imputato:

                                        1.  alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

                                        2.  al versamento a __________ di fr. 1400.– a titolo di risarcimento,

                                        3.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–,

e inoltre                            4.  ordina la confisca e la distruzione del falso libretto di servizio emesso per il veicolo __________ telaio n. __________;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 16 dicembre 2004 dall’imputato;

indetto                               il dibattimento 24 giugno 2005, al quale sono comparsi l’accusato, la parte civile e il rispettivo patrocinatore;

accertate                           le generalità dell'accusato e proceduto al suo interrogatorio;

preso atto                          che la parte civile, in seguito all’impegno dell’accusato di versarle fr. 1400.– entro la fine del corrente mese, ha dichiarato di ritirare la costituzione di parte civile e di disinteressarsi del procedimento penale;

sentito                               il difensore, il quale conclude – in estrema sintesi – per il proscioglimento dal reato di truffa e per la derubricazione dell’altro capo d’imputazione nel reato di cui all’art. 251 n. 2 CP o in falsità in certificati ex art. 252 CP; donde la condanna a una sola multa, commisurata alla lieve entità del caso specifico, con protesta di spese e ripetibili;

rispondendo                       ai seguenti quesiti:

                                    1.  se l'imputato è autore colpevole di truffa e/o di falsità in documenti (251 n. 1 o n. 2 CP), o, in subordine, di falsità in certificati ex art. 252 CP;

                                    2.  in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

                                        2.1  quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

                                        2.2  se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;

                                    3.  il giudizio sugli oneri processuali e sulla destinazione del falso documento;

preso atto                          che le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della sentenza;

visti                                  gli art. 63 e 251 n. 2 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

proscioglie                      ACCU 1

                                        dal reato di truffa, art. 146 cpv. 1 CP, per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 4143/2004 del 6 dicembre 2004;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di falsità in documenti, art. 251 n. 2 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel medesimo decreto d’accusa;

condanna                        ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 200.–,

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.–;

ordina                         –   la confisca e la distruzione del falso libretto di servizio emesso per il veicolo __________ telaio n. __________

                                    –   l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP);

assegna                           al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

Intimazione a:

      – Ministero pubblico della Confederazione, Berna, – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.  

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta di pagamento         a carico del condannato:

                                        fr.                       200.–         multa

                                        fr.                       100.–         tassa di giustizia

                                        fr.                       100.–         spese giudiziarie

                                        fr.                      400.–         totale

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