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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 14.04.2005 10.2004.508

14 aprile 2005·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,331 parole·~7 min·3

Riassunto

circolazione in stato di ebrietà, perdere la padronanza di guida, fuga dopo incidente

Testo integrale

Incarto n. 10.2004.508/CEG DA 4191/2004

Bellinzona 14 aprile 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di 1. circolazione in stato di ebrietà,

                                        per aver condotto l’autovettura Peugeot targata TI 22009 essendo in stato di ubriachezza così come risulta dagli indizi concludenti in tal senso (alcolemia: min. 0.72 - max. 0.90 grammi per mille) e del parere medico attestante uno stato di “debole” influsso alcolico;

                                        fatti avvenuti a Losone il 17.10.2004;

                                        reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCS;

                                 2.     infrazione alle norme della circolazione,

                                        per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua sinistra cozzando conseguentemente contro la vettura Alfa Romeo targata TI 153280 di Emanuele Moranda ivi posteggiata;

                                        fatti avvenuti a Losone il 17.10.2004;

                                        reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 e 4 LCS,;

                                 3.     inosservanza dei doveri in caso d’infortunio,

                                        per aver abbandonato il luogo dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

                                        fatti avvenuti a Losone il 17.10.2004;

                                        reato previsto dall’art. 92 cpv. 1 LCS in relazione con l’art. 51 cpv. 1 e 3 LCS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 13.12.2004 no. DA 4191/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.    Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.    Alla multa di fr. 1'000.-- (mille).

3.    Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- (trecento);

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 16 dicembre 2004;

indetto                               il dibattimento 14 aprile 2005, al quale sono comparsi l’accusato personal-mente, assistito dal proprio difensore avv. Raffaele Dadò, Muralto, mentre il Procuratore pubblico Antonio Perugini con lettera 23 febbraio 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti                                il teste Rossano FALCONI, 1963, domiciliato a Losone, di Losone, giardiniere, coniugato; non parente con l’accusato, il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, ha giurato;

                                        il difensore, il quale ha chiesto il proscioglimento del proprio assistito dal reato di circolazione in stato di ebrietà poiché la prova del sangue, prova principe, indica un tasso alcolemico di 0.72 g/mille e per di più il referto medico indica “sospetto leggero debole influsso alcolemico”. L’accusato non è bevitore abituale, come confermato dal teste, e il tasso rilevato rispetta le affermazioni dell’accusato in aula di aver bevuto tre birrini al ristorante. Il proscioglimento è stato postulato inoltre per l’inosservanza dei doveri in caso d’infortunio: il teste Falconi ha indicato che l’accusato, che ha avuto l’incidente a pochi metri dal proprio domicilio, ha spostato l’automobile spingendola, senza accendere il motore, sino a casa sua, distante meno di 50 m, per evitare intralci al traffico, poiché l’incidente era avvenuto in una stradina molto stretta, priva di illuminazione e ove vi erano posteggiate, fuori delimitazione, più vetture di fedeli che erano intenti ad ascoltare la S. Messa che si teneva nella Chiesa poco distante. In tal modo egli ha così “assicurato” i luoghi. Subito l’accusato, in preda a panico e spavento, si è recato dal proprio amico Falconi, sentito come teste, e che abita a pochi metri da lui, chiedendo cosa avesse dovuto fare: se entrare in Chiesa a cercare il danneggiato o se attenderlo al termine della funzione. L’accusato ha subito chiamato, da lì, il proprio assicuratore per sapere come procedere; immediatamente dopo sua madre, con cui vive, l’ha chiamato dall’amico per dirgli che la Polizia già era arrivata a casa sua.

                                        Sull’infrazione alle norme della circolazione viene contestato sia stata com-messa sotto influsso alcolemico e, inoltre, ha provocato solo danni materiali minimi. Giova poi ricordare che l’autovettura danneggiata era parcheggiata ove non vi era parcheggio, subito dopo una curva a gomito.

                                        La difesa ha domandato quindi in via principale il proscioglimento da ogni ac-cusa; in via subordinata il proscioglimento dai reati di circolazione in stato di ebrietà e di inosservanza dei doveri in caso d’infortunio, con conseguente riduzione di pena;

sentito                              per ultimo l'accusat;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ Luigi Tolotti autore colpevole di:

                              1.1.     circolazione in stato di ebrietà, per avere, a Losone il 17.10.2004, condotto l’autovettura Peugeot targata TI 22009 essendo in stato di ubriachezza così come risulta dagli indizi concludenti in tal senso (alcolemia: min. 0.72 - max. 0.90 grammi per mille) e del parere medico attestante uno stato di “debole” influsso alcolico?

                              1.2.     infrazione alle norme della circolazione, per avere, a Losone il 17.10.2004, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua sinistra cozzando conseguentemente contro la vettura Alfa Romeo targata TI 153280 di Emanuele Moranda ivi posteggiata?

                              1.3.     inosservanza dei doveri in caso d’infortunio, per avere, a Losone il 17.10.2004, abbandonato il luogo dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia?

                                 2.     In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 4.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                 5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                  gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 1 e 4, 90 cifra 1 LCS; art. 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti sub 1.2. e 2.; negativamente ai quesiti posti sub 1.1., 1.3. e 4.; decaduto il quesito posto sub 3.;

dichiara                           Luigi ACCU 1

                                        autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cifra 1 LCS), per avere, a Losone il 17.10.2004, in una curva per lui piegante a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua sinistra cozzando conseguentemente contro la vettura Alfa Romeo targata TI 153280 di Emanuele Moranda ivi posteggiata;

condanna                        Luigi ACCU 1 ,

                                    1.       alla multa di fr. 300.— (trecento);

                                    2.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 90.— per complessivi fr. 140.-- (centoquaranta).

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

proscioglie                      Luigi Tolotti dall’accusa di circolazione in stato di ebrietà  e di inosservanza dei doveri in caso d’infortunio per quanto avvenuto a Losone il 17.10.2004;

avvertite                          le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara                           la sentenza definitiva.

Intimazione a:

       Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (5753),

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Distinta spese                   a carico di ACCU 1

                                        fr.                       300.--         multa

                                        fr.                         50.--         tassa di giustizia

                                        fr.                         50.--         spese giudiziarie

                                        fr.                         40.--         testi                                                                   

                                        fr.                      440.--         totale

Il giudice:                                                                      Il segretario:

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