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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 22.04.2009 10.2004.488

22 aprile 2009·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,834 parole·~9 min·3

Riassunto

Istigare a conseguimento fraudolento di una falsa attestazione; tentata truffa; falsità in documenti

Testo integrale

Incarto n. 10.2004.488 DA 4077/2004

Bellinzona 22 aprile 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         1.  istigazione a conseguimento fraudolento di una falsa attestazione,

                                             per avere, nel corso del mese di maggio 2000, istigato __________ ad attestare nel brevetto notarile del 22 maggio 2000 (no. rubrica 568) del notaio avv. __________, contrariamente alla verità, un fatto d’importanza giuridica e ciò dopo che la persona istigata era stata resa attenta riguardo le conseguenze civili e penali di una falsa attestazione ai sensi degli articoli 253 e 306-309 CPS e dopo aver giurato innanzi a Dio di dire la verità e solo la verità, nella fattispecie per aver istigato __________ a dichiarare solennemente (sotto giuramento) - ma contrariamente alla verità - "di essere stato presente ad un incontro tra il signor ACCU 1 in __________ ed il signor CIVI 1 in __________ avvenuto presso gli uffici del primo in __________ a __________ "  (omissis) e di "confermare di aver visto, poiché ero presente, come il signor CIVI 1 abbia consegnato al signor ACCU 1 una ricevuto per un mutuo di fr. 135’000.-- (centotrentacinquemila). Da quel che ricordo detta ricevuta era già riempita e firmata. Si tratta sicuramente del documento che qui allego in fotocopia come inserto A, fotocopia che mi é stata ostensa dal signor ACCU 1 in data odierna.", ritenuto che, in realtà, tale "ricevuta per mutuo" di fr. 135’000.-- __________ non l’aveva mai vista (né tanto meno letta) in occasione degli incontri con CIVI 1 e ACCU 1 ai quali aveva avuto modo di presenziare,

                                             fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                             reato previsto dall’art. 253 CPS in relazione con l’art. 24 CPS;

                                        2.  tentata truffa,

                                             per avere, al fine di procacciarsi un indebito profitto, tentato di ingannare con astuzia CIVI 1 pretendendo con scritto 7 febbraio 2000 dell’avv. __________ la restituzione entro sei settimane (art. 318 CO) di un mutuo di fr. 135’000.-- che ACCU 1 gli avrebbe asseritamente concesso nel corso degli anni 1992/1993; configurandosi l’inganno astuto nell’aver presentato la citata richiesta di restituzione di mutuo sulla base di un titolo di credito falso, ovvero sulla base di una “ricevuta” in effetti firmata in originale da CIVI 1, ma in realtà falsificata nel suo contenuto, ritenuto che il documento in bianco con la (sola) firma del CIVI 1 è pervenuto nella disponibilità dell’accusato ACCU 1, allorquando frequentava gli uffici della __________ SA di __________;

                                             fatti avvenuti a __________ il 7 febbraio 2000;

                                             reato previsto dall’art. 146 cifra 1 CPS in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CPS;

                                        3.  falsità in documenti,

                                             per avere, per procacciarsi un indebito profitto, nell’intento di perfezionare il tentativo di truffa di cui al punto precedente, abusato della firma autentica di CIVI 1, al fine di formare un documento suppositizio e meglio una “ricevuta” attestante che era stato consegnato a CIVI 1 l’importo di fr. 135’000.-- a “titolo di mutuo”, documento contenutisticamente fittizio e poi effettivamente utilizzato dal ACCU 1; ritenuto che il documento in bianco con la (sola) firma del CIVI 1 è pervenuto nella disponibilità dell’accusato ACCU 1, allorquando frequentava gli uffici della __________ di __________;

                                             fatti avvenuti in località imprecisata del __________ prima del 7 febbraio 2000;

                                             reato previsto dall’art. 251 cifra 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa dell’1 dicembre 2004 n. 4077/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- e delle spese giudiziarie di fr. 500.--.

                                        3.  Ordina la confisca (art. 58 e 59 CPS):

dell’originale della ricevuta denominata “a titolo di mutuo” (fr. 135’000.--) a firma CIVI 1;

dell’originale del brevetto notarile n. 568 del 22 maggio 2000 del notaio avv. __________, in __________ ;

                                        4.  Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per eventuali pretese nei confronti di ACCU 1 (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 6 dicembre 2004;

indetto                               il dibattimento dal 21 al 22 aprile 2009, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, la parte civile ed il suo patrocinatore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, respinta l’eccezione procedurale sollevata dalla difesa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, della parte civile e dei testi;

sentito                               il patrocinatore della parte civile, il quale esordisce chiarendo gli estremi entro i quali si è svolto l’incontro nel suo studio con due testi ed il suo cliente della settimana scorsa e specificando che il suo agire non ha leso alcuna regola deontologica. Sulla fattispecie il legale ha esposto quali a suo modo di vedere siano le convergenze che inducono a concludere a favore della tesi accusatoria. In modo particolare si tratta del fattore temporale, di quello logistico e di quello relativo al rapporto contrattuale tra le parti. Inoltre egli rileva come ACCU 1 non sia uno stinco di santo, visti i suoi precedenti penali e le procedure ancora in atto nei suoi confronti. Osserva come non sia in alcun modo emerso quale avrebbe potuto essere il motivo alla richiesta del - contestato prestito a ACCU 1 e perché proprio fr. 135’000.--. Oltretutto la situazione finanziaria dell’imputato a quel tempo non era tale da consentirgli di erogare con facilità prestiti a destra ed a manca. D’altro canto la parte civile nel periodo in questione non aveva certo bisogno di chiedere del denaro all’imputato. Per di più si chiede come sia possibile che la parte civile abbia chiesto personalmente dei soldi al prevenuto quando con la sua ditta era creditrice nei suoi confronti. Per quanto concerne la cessione del credito dall’accusato al fratello dell’imputato il patrocinatore della parte civile tiene a mettere in evidenza come si sia trattato di un’operazione alquanto sospetta e volta a sottrarre un attivo ingombrante alle trattative di concordato, danneggiando così i creditori. Particolare è che né la ricevuta, né la cessione di credito siano datati. Il teste __________ non è infine credibile. Con riferimento al reato di truffa il legale ricorda come l’inganno astuto sia da intravedere nel fatto che i documenti rilevanti siano privi di data, in quello che i passaggi di denaro sarebbero avvenuti solo in contanti e che le somme non siano mai state dichiarate. Concludendo postula la conferma del decreto d’accusa ed il riconoscimento della richiesta di risarcimento di fr. 23’026.50 come da istanza 20 aprile 2009;

sentito                               il difensore, il quale esordisce ribadendo la sua eccezione circa il mancato rispetto dei requisiti formali del decreto, che è manifestamente motivato e quindi in grado di influenzare la corte. Sui fatti osserva come il castello accusatorio non sia suffragato da alcuna prova: la cosa era già stata rilevata nel rapporto di polizia giudiziaria del 21 settembre 2000. Non vi è prova che ci si trovi di fronte ad un documento falso. Nemmeno dimostrato è che le ricevute consegnate in bianco dalla parte civile all’architetto __________ fossero 3 e non 2. Quest’ultimo ha poi dichiarato che l’imputato non era da lui stato informato circa l’esistenza di questi documenti. Neppure dimostrato è che l’accusato abbia consultato da solo l’incarto nel quale si trovavano le ricevute. La parte civile ha mentito a più riprese, ad esempio laddove ha asserito di non essere mai stata negli uffici del suo cliente, fatto che è stato smentito dalla testimonianza di __________. Nel 1996 la situazione finanziaria dell’imputato era eccellente, come attestato dal teste avv. __________. Il credito in oggetto non è stato posto in compensazione nell’ambito della causa giudiziaria perché esso era nei confronti della parte civile personalmente e non in quelli della ditta, controparte nella procedura. La polizia scientifica ha attestato che la ricevuta non è stata manipolata. Sul diritto: l’istigazione al 253 CPS non è assolutamente dimostrata: __________ stesso ha ammesso di avere agito senza pressioni. Per la truffa, oltre a non esserne fattualmente dati gli estremi, rileva come non sia neppure dato il presupposto dell’inganno astuto: in effetti vi è una grave concolpa della vittima che lo esclude (cfr. Trechsler, art. 146 n. 7, DTF 126 IV 165, DTF 128 IV 18, consid. 3). La parte civile ha agito con grande leggerezza, come da lei stessa riconosciuto nel verbale 22 settembre 2000. La falsità in documenti non è provata. A titolo molto subordinato, solleva la questione della prescrizione di quest’ultimo reato. Si oppone infine alla richiesta di risarcimento avanzata dalla parte civile, come pure alle confische prospettate dalla pubblica accusa;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di:

                                        1.1.  Istigazione a conseguimento fraudolento di una falsa attestazione,

                                        1.2.  Tentata truffa,

                                        1.3.  Falsità in documenti,

                                        2.    Quale deve essere la pena?

                                        3.    L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    Deve essere ordinata la confisca ed eventualmente la distruzione dell’originale della ricevuta denominata “a titolo di mutuo” (fr. 135’000.--) a firma CIVI 1, nonché dell’originale del brevetto notarile n. 568 del 22 maggio 2000 del notaio avv. __________, in __________?

                                        5.    Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile con istanza del 20 aprile 2009?

                                        6.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 22, 24, 146, 251 e 253 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di:

                                        1.  istigazione a conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, art. 253 CPS,

                                        2.  tentata truffa, art. 146 cpv. 1 CPS,

                                        3.  falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS,

                                         per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4077/2004 dell’1 dicembre 2004;

ordina                              la confisca dell’originale del brevetto notarile n. 568 del 22 maggio 2000 del notaio avv. __________, in __________ (art. 69 CPS);

ordina                              il dissequestro dell’originale della ricevuta denominata “a titolo di mutuo” (fr. 135’000.--) a firma CIVI 1;

respinge                           le richieste di risarcimento avanzate dalla parte civile;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Ufficio reperti, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       700.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       600.00       spese giudiziarie

                                        fr.                       218.00       testi                      

                                        fr.                     1518.00       totale

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