Incarto n. 10.2004.406/AMM DA 3301/2004
Bellinzona 17 marzo 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Valentina Borsari in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 (difeso dall’avv.,)
accusato di lesioni semplici ripetute
per avere, a __________ nel corso del mese di agosto 2004, in almeno due occasioni, colpendo ripetutamente al viso la moglie __________ (recte: __________) __________, procurandole lividi e un gonfiore, cagionato un danno al corpo o alla salute di una persona;
reato previsto dall'art. 123 n. 2 CP;
perseguito con decreto d’accusa DA 3301/2004 del 4 ottobre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell’imputato:
1. alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese di fr. 200.–;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 6 ottobre 2004 dall’imputato;
indetto il dibattimento 17 marzo 2005, cui sono comparsi l’accusato, il difensore e il Procuratore pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti – il Procuratore pubblico, il quale – in estrema sintesi – spiega i motivi che lo hanno indotto a continuare il procedimento nonostante la richiesta di sospensione della vittima e rileva l’importanza di perseguire tali atti di violenza di coppia; sui fatti in rassegna, sottolinea la credibilità della versione della moglie – la quale non ha mai ritrattato pur manifestando l’intenzione di sospendere il procedimento – confortata dalla deposizione testimoniale dell’amica; ciò, a fronte di una versione dell’imputato su taluni aspetti contraddittoria e, in generale, poco credibile; ne conclude, il Procuratore pubblico, per la conferma del decreto d’accusa, sia sul principio sia sulla pena proposta;
– il difensore, il quale – in estrema sintesi – ritiene che l’imputato abbia fornito una versione univoca e plausibile sia prima sia durante il dibattimento; ravvisa per contro diverse contraddizioni di rilievo fra la versione della moglie e quella della testimone, che, a suo parere, sono suscettibili di infondere un ragionevole dubbio sull’esistenza dei reati; donde la postulata assoluzione;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. se l'imputato è autore colpevole di lesioni semplici ripetute;
2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;
3. il giudizio sugli oneri processuali;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 123 n. 2 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di lesioni semplici ripetute, art. 123 n. 2 CP, per i fatti descritti nel decreto d’accusa DA 3301/2004 del 4 ottobre 2004;
carica le spese __________;
Intimazione a:
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna, – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria: