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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 12.04.2005 10.2004.400

12 aprile 2005·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·930 parole·~5 min·3

Riassunto

corruzione attiva di pubblico funzionario della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, da parte di uno straniero (Italiano), per l'ottenimento di un permesso di dimora annuale (tipo B)

Testo integrale

Incarto n. 10.2004.400/AMM DA 2801/2004

Bellinzona 12 aprile 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 (difeso dall’avv. __________, __________)  

accusato di                        corruzione attiva

                                        per avere, a __________, __________ e __________ nel periodo aprile-ottobre 1999, in due occasioni, procurato un dono a un funzionario perché violasse i doveri del proprio ufficio, e meglio per avere consegnato a __________, __________, la somma complessiva di fr. 1500.–, ossia fr. 1000.– nell’aprile 1999 e fr. 500.– nel giugno/luglio 1999, somme fattegli pervenire per il tramite di __________, al quale si era rivolto su consiglio di __________, perché violasse i doveri d’ufficio e gli facesse ottenere un permesso di dimora annuale (tipo B), ritenuto che il permesso non è stato rilasciato, nonostante l’in­tervento di __________, il quale in particolare, violando i doveri d’ufficio,

                                        –   allestiva personalmente la domanda di ottenimento del permesso 9 aprile 1999, indicando nella medesima dati rilevanti al fine dell’ottenimento del permesso, non corrispondenti alla realtà e inventati;

                                        –   tentava con scritto del 3 maggio 1999 di convincere funzionari dell’Ufficio __________) circa la bontà della domanda;

                                        –   allestiva personalmente il ricorso 10 giugno 1999 al Consiglio di Stato contro la decisione di diniego di prima istanza, indicando dati rilevanti al fine dell’ottenimento del permesso, non corrispondenti alla realtà e inventati;

                                        –   allestiva personalmente le osservazioni 30 giugno 1999 della __________ al ricorso 10 giugno 1999, indicando fatti non veri e postulando sostanzialmente la concessione del permesso di dimora;

                                        –   allestiva personalmente la replica 10 luglio 1999 al ricorso 10 giugno 1999 enfatizzando gli elementi non veritieri, già contenuti nella domanda 9 aprile 1999 e nel ricorso 10 giugno 1999;

                                        –   allestiva personalmente il ricorso 22 ottobre 1999 al Tribunale federale, ribadendo gli elementi non veritieri contenuti negli allegati precedenti al medesimo;

reato previsto                     dall’art. 288 vCP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 2801/2004 del 24 agosto 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell’imputato:

                                        1.  alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

                                        2.  alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

                                        3.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.– e delle spese di fr. 100.–;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 28 agosto 2004 dall’imputato;

indetto                               il dibattimento 12 aprile 2005, cui sono comparsi l’accusato, il difensore e il Procuratore pubblico __________;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti                         –     il Procuratore pubblico, che – in estrema sintesi – ravvisa l’adempimento dei requisiti oggettivi e soggettivi della corruzione attiva, e conclude per la conferma del decreto d’accusa, salvo la pena accessoria dell’espulsione sulla quale ritiene si possa ormai soprassedere;

                                    –   il difensore, il quale – in estrema sintesi – solleva perplessità sul modo in cui sono stati considerati i diritti della difesa in fase istruttoria e con l’ordinanza 23 dicembre 2004 di questo giudice, contesta la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive del reato, ravvisa inesattezze nella descrizione dei fatti di cui al decreto d’accusa e conclude per il proscioglimento dell’imputato o quanto meno – in subordine – per una pena non superiore ai 5 giorni già scontati in detenzione preventiva;

preso atto                          che le parti hanno rinunciato alla motivazione della sentenza e a ricorrere;

rispondendo                       ai seguenti quesiti:

                                    1.  se l'imputato è autore colpevole di corruzione attiva;

                                    2.  in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

                                        2.1  quale pena e/o pena accessoria dev'essere inflitta all'imputato,

                                        2.2  se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e/o pena accessoria e, se sì, per quale periodo di prova;

                                    3.  il giudizio sugli oneri processuali;

visti                                   gli art. 41, 55 e 63 CP; 288 vCP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di corruzione attiva, art. 288 vCP,

                                        per avere, in due occasioni, procurato un dono a un funzionario perché violasse i doveri del proprio ufficio, e meglio per avere consegnato indirettamente a __________, __________, la somma complessiva di fr. 1500.–, ossia fr. 1000.– nell’aprile 1999 e fr. 500.– nel giugno/luglio 1999, somme fattegli pervenire per il tramite di __________, al quale si era rivolto su consiglio di __________, perché gli facesse ottenere un permesso di dimora annuale (tipo B) violando fra l’altro i doveri d’ufficio (il denaro rimunerava d’altra parte l’allestimento della domanda e degli allegati ricorsuali: agire in sé non configurante – quanto meno nella percezione soggettiva di __________– violazione dei doveri d’ufficio), ritenuto che __________ non conosceva __________ come tale (sapeva solo di un “dipendente del __________ di Bellinzona”) e che il permesso non è stato rilasciato nonostante l’intervento di __________;

condanna                        ACCU 1

                                        1.  alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.–;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP.

Intimazione a:

      – Ministero pubblico della Confederazione, Berna, – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona, – Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.  

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta di pagamento         a carico del condannato:

                                        fr.                       350.–         tassa di giustizia

                                        fr.                       150.–         spese giudiziarie

                                        fr.                      500.–         totale

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