Incarto n. 10.2004.393/AMM DA 3228/2004
Bellinzona 24 marzo 2005
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
accusato di 1. lesioni semplici
per avere, a __________ il 17 luglio 2004, intenzionalmente cagionato un danno al corpo e alla salute di __________, spintonandolo contro la portiera della vettura di quest’ultimo e causandogli dolori a livello addominale sinistro che lo portavano a un’incapacità lavorativa al 100% per un periodo di sette giorni, e meglio come certificato dal dr med. __________;
2. vie di fatto
per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 1, commesso vie di fatto nei confronti di __________, strappandogli dal volto gli occhiali da vista;
3. danneggiamento
per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 1, intenzionalmente danneggiato gli occhiali di __________, accartocciandoli e gettandoli a terra, come pure intenzionalmente danneggiato la vettura di quest’ultimo rigandone la fiancata sinistra con un oggetto appuntito, causando un danno complessivo non meglio quantificato dalla parte civile;
4. ingiuria
per avere, a __________ il 17 e il 18 luglio 2004, offeso l’onore di __________ tacciandolo di “pedofilo”;
5. minaccia
per avere, a __________ a fine aprile 2004, incusso spavento e timore a __________, minacciandolo di “tagliargli la gola”;
reati previsti dagli art. 123 n. 1, 126, 144 cpv. 1, 177 e 180 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 3228/2004 del 24 settembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell’imputato:
1. alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 50.–,
e inoltre 3. rinvia __________ al foro civile per eventuali pretese;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 7 ottobre 2004 dalla parte civile, intesa alla condanna dell’imputato a versarle fr. 2249.50 a titolo di risarcimento;
indetto il dibattimento 24 marzo 2005 – limitato al giudizio sulle pretese civili – cui non sono comparsi né l’accusato né la parte civile, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a intervenire postulando la conferma del decreto d’accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. se l’imputato dev’essere condannato a versare alla parte civile fr. 2249.50 a titolo di risarcimento,
2. il giudizio sugli oneri processuali;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
che l’opposizione della parte civile, limitata alla richiesta di rifusione del danno patito di fr. 2249.50 (act. A), non rimette in discussione la condanna dell’imputato alla pena di 3 giorni di detenzione (sospesi) per i reati di lesioni semplici, vie di fatto, danneggiamento, ingiuria e minaccia (dispositivo n. 1 del decreto d’accusa), e neppure gli oneri di complessivi fr. 150.– (dispositivo n. 2);
che sotto questo profilo, il decreto d’accusa è dunque passato in giudicato e il periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall’intimazione di tale decisione avvenuta il 24 settembre 2004;
che le domande formulate dalla parte civile con lettera del 25 ottobre 2004 volte alla rifusione di fr. 200.– per torto morale, da devolvere in beneficenza, come pure all’adozione di non meglio precisati provvedimenti a tutela della vittima e dei suoi familiari, esulano dal quadro dell'opposizione e – di riflesso – dalla cognizione di questo giudice;
che riguardo alla postulata rifusione di fr. 2249.50, essa fonda sul preventivo 27 agosto 2004 della __________ di __________ per il danneggiamento degli occhiali (fr. 835.–) e sul preventivo 15 settembre 2004 della __________ di __________ per il danneggiamento dell’automobile (fr. 1414.50: v. gli allegati all’act. 6);
che siffatti documenti, tuttavia, non bastano certo a dimostrare l’ammontare del danno patito dalla parte civile a norma dell’art. 271 lett. c CPP;
che neppure incombe al giudice penale sopperire al difetto probatorio (art. 94 CPP e 9 LAV) – per giunta limitato al pregiudizio materiale – ove si consideri come l’interessato avrebbe benissimo potuto esibire successivamente, se non altro, le relative fatture e/o le ricevute attestanti l’avvenuto pagamento delle somme evocate;
che in tali circostanze, si giustifica in definitiva di confermare il rinvio della vittima al foro civile sancito nel decreto d’accusa, così come di soprassedere al prelievo di oneri dell’odierna decisione;
per questi motivi,
visti gli art. 9 segg., 84 segg., 265 segg. e 273 segg. CPP; 9 LAV; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
rinvia __________ al foro civile per le sue pretese di risarcimento;
soprassiede al prelievo di tasse e spese dell’odierno giudizio.
I dispositivi per i quali non è stata presentata l’opposizione,
ossia: “la condanna di __________:
1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 50.–.“
sono esecutivi e il periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall’intimazione del decreto d’accusa avvenuta il 24 settembre 2004.
Intimazione a:
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico del condannato:
fr. 100.– tassa di giustizia
fr. 50.– spese giudiziarie
fr. 150.– totale