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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 01.06.2005 10.2004.368

1 giugno 2005·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·668 parole·~3 min·1

Riassunto

Vie di fatto, minaccia e tentata coazione

Testo integrale

CIVI 1 patr. da: PR 1    

Incarto n. 10.2004.368/pg DA 3106/2004

Bellinzona 1 giugno 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di    

                                 1.     vie di fatto

                                         per avere,

                                         a Osogna, presso il domicilio coniugale,

                                         la notte sul 18 novembre 2003, colpendo ripetutamente la moglie __________ con schiaffi, commesso vie di fatto contro una persona;

                                2.     minaccia

        per avere, il 29 e 30 marzo 2004, a Bellinzona, rivolgendosi a __________, presidente dell’associazione __________, affermando, con riferimento chiaro alla moglie: a) che la sua religione prevedeva la vendetta e che in Riviera erano in 40 della sua famiglia e b) il giorno successivo, parlando al telefono con __________., dichiarando che se la moglie non avesse ritirato la denuncia da lei sporta in Kosovo, l’avrebbe fatta a pezzi,

        sapendo o dovendo presumere che tali dichiarazioni sarebbero state portate a conoscenza della vittima,

        usato grave minaccia e, quindi, incusso spavento o timore ad una persona;

3.     tentata coazione

per avere, il 30 marzo 2004, a Bellinzona, durante una comunicazione telefonica con __________, presidente dell’associazione __________, dichiarando che se la moglie non avesse ritirato la denuncia da lei sporta in Kosovo, l’avrebbe fatta a pezzi, ovvero usando minaccia di grave danno contro la moglie __________, tentato di costringere una persona a compiere un atto;

reati previsti                        dagli art. 126 cpv. 1, 180 cpv. 1 e 181 CP in relazione con l’art 21 CP;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa del 20 settembre 2004 n. 3106/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                    1.  Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                    2.  All'espulsione dal territorio svizzero per il periodo di 4 (quattro) anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                    3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr.100.--.

                                    4.  E' ordinata la liberazione e restituzione alla parte lesa dei capi di vestiario in sequestro;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 24 settembre 2004 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 1° giugno 2005, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 3 gennaio 2005, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

sentito                               il patrocinatore di parte civile, il quale postula la conferma del decreto di accusa e chiede altresì che l’accusato sia condannato al versamento alla parte civile di fr. 1'000.- a titolo di torto morale e di fr. 3'000.- a titolo di spese di patrocinio;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 21, 41, 63, 68, 126 cpv. 1, 180 cpv. 1 e 181 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 41 e segg. CO e 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di:

                                        1.1.  vie di fatto

                                        1.2.  minaccia

                                        1.3.  tentata coazione

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

                                 3.     Se deve essere comminata la pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero.

                                 4.     Se deve essere ordinato il dissequestro e la riconsegna alla parte civile dei capi di vestiario sequestrati.

                                 5.     Se deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede il pagamento di fr. 1’000.- a titolo di torto morale e di fr. 3'000.- a titolo di spese di patrocinio;

dichiara                      

Intimazione a:

         Ministero pubblico della Confederazione, Berna  

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale del dispositivo.

Il presidente:                                                                Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                  150.00            tassa di giustizia

                                        fr.                  200.00            spese giudiziarie

                                        fr.                  350.00            totale

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