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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 18.03.2005 10.2004.340

18 marzo 2005·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,108 parole·~6 min·1

Riassunto

circolato in stato di ebrietà, distanze di sicurezza non rispettate, urtato veicolo che precedeva.

Testo integrale

Incarto n. 10.2004.340 ROC/MAM DA 2986/2004

Bellinzona 18 marzo 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1;  

prevenuto colpevole di    1.  circolazione in stato di ebrietà

                                        per aver condotto l'autovettura Hyundai targata TI __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.08 - max. 2.50 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 1996, nel 1997 (alcolemia: 2.22 grammi per mille) e nel 2002 (alcolemia: 2.09 grammi per mille) per analogo reato;

fatti avvenuti                       a Biasca il 17.07.2004;

reato previsto                     dall'art. 91 cpv. 1 LCS;

                                    2.  infrazione alle norme della circolazione

                                        per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente omesso di mantenere la necessaria distanza di sicurezza e di avvistare per tempo l'antistante motoveicolo Jawa targato __________ condotto da LESA 2, urtandolo così da tergo;

fatti avvenuti                       a __________ il __________;

reato previsto                     dall’art. 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1, 34 cpv. 4 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC;

perseguito                         con decreto d'accusa no. 2986/2004 del 6 settembre 2004 del Procuratore Pubblico, Antonio Perugini che propone la condanna del prevenuto:

                                 1.     Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da espiare.

                                 2.     Alla multa di fr. 1'800.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                 3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

4.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data

                                       13 settembre 2004,

indetto                               il pedissequo dibattimento di data 18 marzo 2005, al quale ha partecipato il prevenuto, mentre che il Procuratore Pubblico, avvalendosi della facoltà concessagli dall’art. 274 cpv. 2 CPP, ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa;

interrogato                        l’accusato, il quale ammette sostanzialmente i fatti di cui al decreto d’accusa

                                       impugnato, ricordando che il periodo in cui si sono svolti gli accadimenti che

                                       qui ci occupano era per lui particolarmente delicato e sfortunato dal punto di

                                       vista professionale, familiare e sociale. Dichiara di essere al beneficio di una

                                       rendita AI al 50% (a seguito di una depressione nervosa) e, per il rimanente, di

                                       non potere più beneficiare dell’assicurazione disoccupazione     ;

sentito                               l’accusato per la sua dichiarazione conclusiva, in cui egli ammette nuovamente

                                        le proprie responsabilità non contestando sostanzialmente i reati imputatigli,

                                        postulando una massiccia riduzione della multa come pure una massiccia

                                        riduzione della pena privativa della libertà personale e la sospensione

                                        condizionale della stessa. Per il rimanente si rimette alla clemenza del Giudice,

                                        ritenendo comunque la pena prevista dal Procuratore Pubblico esagerata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.È ACCU 1 autore colpevole di

1.1.    circolazione in stato di ebrietà

                                        per avere, a __________ il __________, condotto l'autovettura Hyundai targata TI __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.08 - max. 2.50 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 1996, nel 1997 (alcolemia: 2.22 grammi per mille) e nel 2002 (alcolemia: 2.09 grammi per mille) per analogo reato;

                                 1.2.  infrazione alle norme della circolazione

                                        per avere, a __________ il 17.07.2004, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente omesso di mantenere la necessaria distanza di sicurezza e di avvistare per tempo l'antistante motoveicolo Jawa targato __________ condotto da LESA 2, urtandolo così da tergo;

                                       2.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 1.1. e/o 1.2., se deve

                                           essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

       concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

       lasso di tempo.

4.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.

5.    In caso di risposta affermativa ai quesiti 1.1. e/o 1.2. , se devono

                                                essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati                          gli artt. 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1, 34 cpv. 4 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG

rispondendo                       affermativamente ai quesiti 1.1, 1.2, 2, 4, 5 e negativamente al quesito 3;

dichiara                           ACCU 1 25.02.1959, fu __________ nata __________, nato a __________ /TI, attinente di __________ /TI, domiciliato a __________, Via __________ __________, celibe, consulente di vendita;

                                        colpevole di

                                    1.  circolazione in stato di ebrietà

                                        per avere, a __________ il __________, condotto l'autovettura Hyundai targata TI __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.08 - max. 2.50 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 1996, nel 1997 (alcolemia: 2.22 grammi per mille) e nel 2002 (alcolemia: 2.09 grammi per mille) per analogo reato;

                                    2.  infrazione alle norme della circolazione

                                        per avere, a __________ il __________, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente omesso di mantenere la necessaria distanza di sicurezza e di avvistare per tempo l'antistante motoveicolo Jawa targato __________ condotto da __________, urtandolo così da tergo;

di conseguenza

condanna                         ACCU 1 25.02.1959, fu __________ nata __________, nato a __________ /TI, attinente di __________ /TI, domiciliato a __________, Via __________, celibe, consulente di vendita;

1.Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da espiare.

2.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (aumentata a Fr. 600.- in caso di richiesta di motivazione scritta della sentenza) e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

3.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il  periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione:

La sentenza è definitiva.

Il Giudice:                                                                              Il Segretario:

Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi

Distinta spese a carico di  Loris ROSSELLI

fr.   200.00     tassa di giustizia

fr.    300.00      spese giudiziarie

Fr.   500.00       Totale

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