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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 14.06.2006 10.2004.247

14 giugno 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·2,153 parole·~11 min·1

Riassunto

incidente a causa dell'alcool

Testo integrale

LESA 1    

Incarto n. 10.2004.247 DA 2182/2004

Bellinzona 14 giugno 2006  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Frida Andreotti in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di    1.  circolazione in stato di ebrietà,

                                        per aver condotto l'autovettura Toyota targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.09 - max. 1.28 grammi per mille);

fatti avvenuti                       a __________ il___________;

reato previsto                     dall’art. 91 cpv. 1 vLCStr;

                                    2.  infrazione alle norme della circolazione,

                                        per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente omesso di mantenere la necessaria distanza di sicurezza e di avvistare per tempo l’antistante motoveicolo Yamaha targato TI __________ condotto da LESA 1 , urtandolo così da tergo;

fatti avvenuti                       a __________ il _________;

reato previsto                     dall’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1, 34 cpv. 4 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 2182/2004 di data 30 giugno 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di 3 (tre) anni.

                                        2. Alla multa di fr. 1'000.--.

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 12 luglio 2004 dall'accusato, limitatamente al punto 2;

indetto                               il dibattimento 14 giugno 2006, al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 16 settembre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentiti i testi;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                    1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                    2.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

considerato                      in fatto ed in diritto

                                 1.     Il 24 aprile 2004 ACCU 1 è stato protagonista di un infortunio della circolazione stradale che egli stesso ha così descritto nel verbale redatto dalla polizia subito dopo i fatti:

                                        “Questa sera verso le 19.30 cenavo con patate fritte e agnello, durante il pasto sorbivo circa tre bicchieri di vino rosso da 1 dl l’uno. Al termine della cena rimanevo a casa a guardare la televisione fino alle ore 21.15, momento in cui mi mettevo al volante della mia autovettura. Uscivo dal posteggio della mia abitazione e mi immettevo su Via __________ in direzione di __________ con l’intenzione di recarmi presso la Pizzeria __________ per bere un caffè. Al volante ero solo, con le cinture di sicurezza regolarmente allacciate e i fari anabbaglianti accesi.

                                        Giunto su Via __________ circolavo ad una velocità di circa 40 Km/h, non vi erano altri veicolo o motocicli che mi precedevano. Arrivato all’altezza della chiesa __________, sempre in Via __________, mi abbassavo un istante verso la radio della mia autovettura per poter inserire una cassetta musicale, distraendomi così momentaneamente dalla guida.

                                        In quel momento, all’improvviso, sentivo un colpo provenire dall’esterno dell’auto, non mi sono reso conto di cosa potesse trattarsi, tengo a precisare che davanti a me non vi erano altri veicoli. Come ho già detto non mi sono reso conto di cosa possa essere successo, non sapevo se frenare o continuare, solamente quando ho visto la motoleggera in terra vicino alla ruota anteriore sinistra ho frenato accostandomi sul marciapiede.

                                        Sceso dal veicolo mi sono subito apprestato a prestare soccorso al giovane, che nel frattempo si era già rialzato.

                                        Subito dopo è giunta una pattuglia della Polizia Cantonale di __________ per la constatazione. La quale mi sottoponeva alla prova preliminare dell’alito che ha dato esito positivo nella misura delle 0.90 gr/kg alle ore 21.40.”

                                        (cfr. verbale di interrogatorio ACCU 1 del 24 aprile 2004, pag. 1 e 2)

                                 2.     L’altro protagonista ha invece descritto gli avvenimenti nel seguente modo:

                                        “Nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra, mi trovavo a circolare in sella alla mia motoleggera. Al momento dei fatti ero solo con le luci anabbaglianti accese e con indosso il casco di protezione.

                                        Provenivo dal mio domicilio ed ero diretto in centro __________. Così, dopo aver percorso la Via __________, imboccavo Via __________. Giunto in prossimità del cimitero notavo, guardando lo specchietto retrovisore, che ero seguito da un veicolo, tengo a precisare che suddetto veicolo giungeva ad una velocità che ritenevo sostenuta. Così da parte mia ero intenzionato a farmi sorpassare. Ad un dato momento sentivo un forte colpo provenire da dietro e così mi ritrovavo al suolo con la mia motoleggera. Dopodiché strisciavo al suolo per diversi metri.”

                                        (cfr. verbale di interrogatorio LESA 1 del 25 aprile 2005, pag. 1)

                                 3.     Per questi fatti, e dopo aver preso atto dell’esito dell’analisi del sangue, il Procuratore pubblico ha ritenuto l’accusato autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà e di infrazione alle norme della circolazione, proponendo come pena la detenzione per 10 giorni sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni e una multa di fr. 1'000.-.

                                        Contro il decreto di accusa è stata interposta opposizione limitatamente al reato di infrazione alle norme della circolazione.

                                 4.     Nella fase precedente il dibattimento ACCU 1 ha scritto una lettera nella quale ha precisato che alcuni giorni dopo i fatti ha incontrato sul bus che da __________ porta a __________ una conoscente, la quale, dopo aver sentito che era stato coinvolto in un incidente, gli avrebbe detto “sarà mica quello dove mio marito ha raccontato  di avere visto una moto tagliare la strada ad un autoveicolo arancione?”

                                        E’ quindi stata chiesta l’audizione sia della signora sia del marito.

                                 5.     Al dibattimento l’imputato ha sostenuto di aver visto prima dell’impatto come un flash sulla sinistra e che doveva trattarsi dello scooter che proveniente in senso obliquo dalla parte opposta della strada stava immettendosi sulla sua corsia di marcia con l’intenzione, sempre secondo l’accusato, di raggiungere alcuni giovani che si trovavano a destra della carreggiata (direzione centro).

                                        Egli ha inoltre osservato che non era così distratto nella guida come indicato nel verbale di polizia, essendosi limitato a spingere all’interno dell’autoradio una cassetta che già si trovava nella sua sede, ma che non voleva restare inserita.

                                 6.     Per l’art. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. L’art. 3 cpv. 1 ONC precisa poi che il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione; egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo; inoltre la sua attenzione non deve essere distratta in particolare né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione.

                                        Giusta l’art. 34 cpv. 4 LCStr il conducente deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato o in colonna. Il conducente deve infine circolare a una velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile (art. 4 cpv. 1 ONC).

                                        Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa.

                                 7.     In concreto ACCU 1, oltre a essere sotto influsso alcolico, non ha prestato alla guida tutta l’attenzione dovuta. Egli stesso ha ammesso di avere distolto lo sguardo dal campo stradale per armeggiare con l’autoradio. E la distrazione non poteva essere di breve durata o praticamente inesistente come ha voluto far credere al dibattimento, perché, pur avendo colpito lo scooter con il frontale del suo veicolo, non si è minimamente reso conto di quanto era successo, non sapendo neppure se frenare o continuare (cfr. verbale di interrogatorio, pag. 2).

                                        Se l’accusato avesse rivolto alla circolazione l’attenzione necessaria avrebbe potuto notare il motociclo sia che questo circolasse normalmente davanti a lui, sia che si fosse appena immesso sul campo stradale come sostiene, ritenuto che per sua stessa affermazione lo scooter sarebbe provenuto obliquamente da sinistra e doveva quindi aver percorso, vista la larghezza della carreggiata, diversi metri prima di posizionarsi sulla corsia direzione centro di __________.

                                        Il non aver notato lo scooter in queste circostanze costituisce una negligente infrazione alle norme della circolazione stradale.

                                        L’attenzione dovuta avrebbe permesso di reagire alla presenza del motociclista e, se la velocità era adeguata, di evitare con ogni verosimiglianza la collisione.

                                 8.     ACCU 1 sostiene che lo scooterista sarebbe l’unico responsabile dell’incidente. In sostanza egli si sarebbe immesso sul campo stradale senza rispettare la precedenza dell’automobilista.

                                        Va detto che si tratta di un’ipotesi formulata in un secondo tempo dall’accusato che non ne aveva accennato durante l’interrogatorio di polizia, così come non aveva menzionato l’asserto flash sulla sinistra. Una tesi che non trova alcun riscontro (salvo forse il fatto che è stato danneggiato il faro sinistro dell’autoveicolo) e che non è stato confermato dai testimoni al dibattimento.

                                        La signora chiamata dall’accusato ha negato categoricamente di aver detto che il marito aveva visto una motocicletta tagliare la strada a un’automobile arancione, affermando solo che il marito le aveva comunicato di essere transitato in un luogo in cui vi era stato un incidente tra un automobile e uno scooter. Il marito dal canto suo ha confermato di essere passato dal luogo della collisione e di aver notato i veicoli coinvolti che erano già stati spostati; ha aggiunto di non essersi neppure fermato perché vi era già diversa gente.

                                        In definitiva non vi sono elementi a comprova dell’ipotesi formulata dall’accusato. In particolare non vi è nulla che permetta di poter ascrivere al motociclista un’infrazione così grave da far apparire irrilevante l’infrazione commessa da ACCU 1.

                                        La questione non merita comunque ulteriore disamina, occorrendo precisare che un’eventuale colpa dello scooterista non escluderebbe quella dell’accusato, perché in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabili a propria colpa.

                                        L’imputato deve dunque rispondere della sua negligenza, che ha comportato un accresciuto pericolo nella circolazione stradale, indipendentemente dall’eventuale manovra scorretta dell’altro protagonista.

                                 9.     Per quanto concerne la pena si osserva che il reato più grave è senza dubbio quello rimasto incontestato di circolazione in stato di ebrietà, ovvero un delitto, che da solo può giustificare una pena detentiva anche alla prima infrazione, soprattutto se concomitante con un incidente, come avvenuto in concreto.

                                        Il secondo reato è per contro una contravvenzione che se fosse stata commessa da sola avrebbe comportato la pena della multa. Il suo peso nella valutazione complessiva è quindi molto limitato.

                                        Ciò posto la pena proposta dal Procuratore pubblico, che tiene in giusta considerazione il grave pericolo causato dall’accusato e la gravità della sua colpa, merita conferma.

visti                                   gli art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1, 34 cpv. 4 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC; 91 cpv. 1 vLCStr; 41, 63, 68 CP; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2182/2004 del 30 giugno 2004.

dà atto                             che per il reato di circolazione in stato di ebrietà non è stata interposta opposizione.

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 1’000.-;

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’070.-.

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

    Ministero pubblico della Confederazione, Berna  

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     1000.00       multa

                                        fr.                       650.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       350.00       spese giudiziarie

                                        fr.                         70.00       testi                                       

                                        fr.                    2'070.00       totale

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