1. CIVI 1 patr. da: PR 1 2. LESA 1 3. CIVI 2 4. CIVI 3
Incarto n. 10.2004.236 DA 2001/2004
Bellinzona 19 ottobre 2006
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1, d (difeso da: Avv. DI 1,)
prevenuto colpevole di 1. uso colposo di materie esplosive o gas velenosi,
per avere, il 15 gennaio 2002, a __________, per negligenza, messo in pericolo con materie esplosive la proprietà altrui, e meglio per avere nel quadro di un minamento eseguito presso la propria cava, con l’intento di brillare circa 7000 metri cubi di granito, nella sua veste di responsabile del piano, ovvero di progettista e direttore del brillamento, per imprevidenza colpevole avuto riguardo alle sue condizioni personali trascurando di tenere in debito conto i risultati e i dati scaturiti dalla perforazione eseguita su suo incarico dalla ditta __________ AG di __________ e, in particolare, delle sue indicazioni “zona molto cattiva presso i primi 4 fori” (lato sud, ndr), “in caso di sporgenza, 11 m” (di lunghezza minima della perforazione, ndr) e “zona cattiva” (lato nord, ndr); omettendo di procedere a qualsiasi rilievo topografico approfondito e trascurando di calcolare con precisione il volume della roccia da brillare e la sua geologia; prevedendo un arretramento insufficiente delle cariche esplosive (inserite nei "fori corti" e in almeno due "fori lunghi") e, in particolare, trascurando di rispettare l’arretramento minimo consigliato di ml. 3; disponendo, rispettivamente facendo disporre i fori di caricamento ad una distanza, l’uno dall’altro, di ml 0,65 invece dei ml 2,5 - 3 consigliati; utilizzando un quantitativo eccessivo di esplosivo (polvere nera), ovvero in concreto kg 1050-1400 in luogo di kg 390 circa; provocato con la conseguente esplosione la proiezione di massi rocciosi in un raggio di oltre 250 metri e mettendo a rischio o provocando danni alle proprietà di
- __________ (vigneto e edificio abitativo);
- __________ (edificio stalla e deposito, mapp. n. __________ __________);
- __________ (edificio abitazione, mapp. n. __________);
- __________ (edificio stalla);
- __________ (automobile);
- __________ (impianti elettrici);
- __________ (casa d’abitazione);
2. perturbamento di pubblici servizi per negligenza,
per avere, nelle medesime circostanze di cui sopra sub 1 e agendo secondo le descritte modalità, per negligenza, provocato l’interruzione della fornitura di energia elettrica – durante 14 minuti tra __________ e __________ e durante 30 minuti tra __________ e __________ – da parte della __________ ovvero impedito, rispettivamente perturbato l’esercizio di uno stabilimento o di un impianto che fornisce al pubblico acqua, luce, forza o calore;
reati previsti dagli art. 225 cpv. 1 e 239 cifra 2 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa n. 2001/2004 di data 7 giugno 2004 del Procuratore pubblico AINQ 1, che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 41'300.-- (di cui fr. 41'121.25 di perizia).
3. Le parti civili sono rinviate al competente foro per il risarcimento dei pretesi danni.
4. Decreta il non luogo a procedere in relazione al reato (contravvenzione) di cui all'art. 38 LF sugli esplosivi in rel. con art. 103 cpv. 1 lett. b OEspl. (omissione misure di sicurezza con riguardo al mancato posizionamento di una sentinella sul fronte sud-est) per intervenuta prescrizione.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 21 giugno 2004 dall'accusato;
indetto il dibattimento 18 ottobre 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difensore, il Procuratore pubblico, il patrocinatore della parte civile CIVI 1, i periti, i testimoni e l’interprete;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti i testi e i periti;
esperito il sopralluogo;
sentito il Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa con l’aggiunta al punto 1 § 7 dopo “in luogo di kg 390 circa”: “rispettivamente di aver omesso di considerare la possibilità di procedere mediante una suddivisione delle cariche o di procedere con altro esplosivo”;
sentito il patrocinatore della parte civile CIVI 1, il quale postula l’accoglimento dell’istanza 13 ottobre 2006, che prevede la rifusione delle spese di patrocinio di fr. 5'929.60; chiede inoltre le ripetibili per il dibattimento;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento alla luce del principio in dubio pro reo;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. uso colposo di materiale esplosivo o gas velenosi
1.2. perturbamento di pubblici servizi
per i fatti descritti nel decreto di accusa con l’aggiunta odierna.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere accolta le pretesa della parte civile CIVI 1 la quale chiede il versamento di fr. 5'929.60 per spese di patrocinio e le ripetibili.
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto e in diritto
1. ll 15 gennaio 2002 nella cava __________ SA a __________ è stata eseguita un’operazione di brillamento volta allo sbancamento di una porzione di roccia del volume di circa 7'000 mc, utilizzando 1'320 kg di polvere nera ripartita lungo 53 fori suborizzontali del diametro di 90 mm ciascuno eseguiti a distanza di 0.65 cm l’uno dall’altro secondo la tecnica “a pianoforte”, ossia con un’alternanza di fori lunghi (di circa 10-11 ml) e fori corti (di circa 4.5-5 ml).
L’operazione è stata preparata e coordinata da ACCU 1 con l’ausilio del figlio __________, titolare come il padre di un permesso d’uso d’esplosivi “C” e inoltre del permesso “GR” per brillamenti di grosse trivellazioni o grossi fori di mina (cfr. documentazione acclusa al verbale 16 gennaio 2002 di __________).
In particolare è stato allestito un progetto di piano di brillamento, sottoscritto da __________, mentre l’accusato ha stilato il piano di perforazione e di carica che riporta le lunghezze effettive dei fori (misurate dopo l’intervento di perforazione ad opera della ditta esterna __________ AG) e compilato la tabella “grado di rischio”. È stato inoltre realizzato un terrapieno di contenimento dell’altezza di 4-5 ml in corrispondenza del fronte libero del banco roccioso.
Prima di far brillare la mina è stata predisposta una zona di sicurezza del raggio di 300 metri entro la quale sono state fatte evacuare le abitazioni e un’officina. La strada cantonale, così come quella secondaria, in prossimità della cava sono state bloccate con l’appostamento dell’accusato, del figlio e di operai. L’accusato ha dato preventivamente incarico ai dipendenti di preavvisare gli abitanti delle case adiacenti, nonché di procedere allo sgombero di eventuali vetture e ha inoltre provveduto a trasmettere via fax una comunicazione ai cavisti confinanti.
Dopo gli usuali segnali di avviso acustici, mediante accensione pirotecnica, sono state detonate due micce che hanno dato origine a un’esplosione simultanea delle cariche. Ancorché la maggior parte della roccia brillata sia rimasta entro la barriera di contenimento, la mina ha provocato proiezioni di materiale roccioso oltre il terrapieno e sino a una distanza di 250 metri, causando danni (peraltro risarciti) alle proprietà vicine e spezzando un palo della linea elettrica, ciò che ha provocato l’interruzione momentanea della fornitura di energia elettrica da parte della __________ tra __________ e __________ rispettivamente tra __________ e __________.
2. Con decreto di accusa 7 giugno 2004 il Procuratore pubblico ha ritenuto ACCU 1 autore colpevole di uso colposo di materie esplosive e perturbamento di pubblici servizi per negligenza e ha proposto la sua condanna alla pena di 30 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Contro questo decreto è stata interposta tempestiva opposizione.
3. Sulla scorta di quanto emerso dalla perizia 24 gennaio 2003 e relativa delucidazione scritta 24 marzo 2004 allestite dal geofisico dipl. ETHZ/SIA __________ – che, oltre a essere titolare dei permessi d’uso di esplosivi “C” e “GR”, vanta un’esperienza diretta nell’ambito di brillamenti in cava – l’accusa ha rimproverato all’imputato di aver trascurato di tenere in debito conto i risultati e i dati scaturiti dalla perforazione eseguita dalla __________ AG e di procedere a qualsiasi rilievo topografico approfondito, omettendo di calcolare con precisione il volume della roccia da brillare e la sua geologia; inoltre, ha pure ritenuto che vi è stato un arretramento insufficiente delle cariche esplosive rispetto al fronte libero e un’eccessiva vicinanza dei fori, fattori che, combinati alle particolari condizioni geologiche della roccia (struttura prefratturata, in parte danneggiata da altre mine), avrebbero generato un sovraccarico di esplosivo (in prossimità della bocca dei fori soprattutto nella zona nord, a suo dire, maggiormente sovraccaricata).
In sede di dibattimento, in aggiunta all’addebito mosso per l’eccessivo quantitativo di esplosivo utilizzato, il Procuratore pubblico, con riferimento all’errata o incompleta compilazione della tabella relativa al “grado di rischio”, ha rimproverato all’imputato di aver sottovalutato i pericoli legati all’operazione omettendo di individuare correttivi, segnatamente di considerare la possibilità di procedere mediante una suddivisione delle cariche o di procedere con altro esplosivo, atteso che la polvere nera comporta un elevato rischio di proiezioni.
A mente dell’accusa, i danni causati sono quindi ascrivibili a imprevidenza colpevole dell’imputato avuto riguardo alle sue condizioni personali, nella misura in cui non ha intravisto le conseguenze del suo comportamento e ha favorito l’evento verificatosi.
4. La difesa ha innanzitutto sottolineato la lunga esperienza dell’accusato e posto in evidenza il concetto di “rischio consentito” indissolubilmente legato all’attività di sfruttamento di una cava (in specie estrazione di pietra lapidea) da lui svolta in base alla concessione rilasciata dalle competenti autorità. In altri termini, a mente della difesa, non si può parlare di prevedibilità o ponderabilità come elemento di colpa o di responsabilità, poiché trattasi di una componente insita nell’attività per la quale lo Stato conferisce la propria autorizzazione e che non può essere esclusa (in re ipsa): donde la necessità di far evacuare le abitazioni site nelle vicinanze, aumentare la copertura assicurativa, adottare un piano di sicurezza, avvisare le cave confinanti ecc. Misure che l’accusato si è adoperato per realizzare.
Ha poi contestato le risultanze della perizia giudiziaria dell’ing. __________ con l’ausilio di quattro perizie di parte settoriali. Secondo il parere congiunto degli ing. __________ esperti in tecnica di sparo mina – il quantitativo specifico di polvere nera utilizzato dall’accusato per ogni foro, così come il quantitativo complessivo, non sono risultati eccessivi. Inoltre, a loro dire, considerato che l’esplosione è avvenuta simultaneamente, non vi è stata nessuna influenza di un foro sull’altro. Ciò posto e senza ulteriori fattori le proiezioni non sarebbero andate oltre la barriera di contenimento. Dal canto suo, il geologo __________ ha evidenziato l’esistenza di un foro di mina preesistente - scoperto solo un anno dopo il brillamento e che secondo gli esperti molto difficilmente avrebbe potuto essere individuato prima dell’esplosione - posizionato nella parte centrale del fronte libero, in cui mancava la porzione basale, attribuendo a quest’ultimo un ruolo determinante, ancorché poco chiaro, nelle proiezioni dei massi di volume maggiore.
A mente della difesa, il perito giudiziario - e indirettamente l’accusa - non ha saputo contrapporre elementi certi e scientificamente provati atti a confutare le diverse interpretazioni fornite dai propri esperti in merito all’accaduto. Di qui la richiesta di proscioglimento dell’accusato in ossequio al principio in dubio pro reo.
Ad ogni buon conto, richiamando, non da ultimo, le conclusioni cui è giunto il secondo perito giudiziario, Dr. __________, la difesa ha negato che vi sia stata una violazione delle regole dell’arte da parte dell’accusato, avendo egli gestito il rischio in modo corretto in base alle sue conoscenze. Non vi sarebbe quindi possibilità di imputazione secondo il diritto materiale. In sostanza, a detta della difesa, la fattispecie esulerebbe dal diritto penale e toccherebbe una problematica che va discussa in sede di pianificazione territoriale.
5. Giusta l’art. 18 cpv. 3 CP, commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. Per costante giurisprudenza, è data imprevidenza colpevole quando l’autore in base alle sue conoscenze e capacità al momento dei fatti avrebbe potuto e dovuto scorgere il rischio di messa in pericolo di beni giuridicamente protetti di terzi e nel contempo oltrepassa i limiti del rischio consentito (cfr. DTF 118 IV 130 consid. 3a; 116 IV 308 consid. 1a, con riferimento al reato di omicidio colposo).
Nella fattispecie concreta, per stabilire se vi è stata imprevidenza colpevole da parte dell’accusato non si può fare astrazione dal concetto di “rischio consentito” insito nell’attività da lui svolta, caso contrario il solo utilizzo di un materiale quale l’esplosivo, che comporta intrinsecamente rischi elevati, costituirebbe un’imprevidenza colpevole. In particolare, occorre verificare se secondo le sue possibilità e conoscenze ha gestito correttamente il pericolo legato all’impiego di materiale esplosivo, senza accrescere in modo inaccettabile il rischio ammesso.
6. Per quanto interessa l’attività di estrazione di pietra lapidea nella cava a __________, l’imputato - che gestisce peraltro diverse cave - è a beneficio della relativa autorizzazione a far tempo dal 1999. Al momento dei fatti egli era titolare (e lo è tuttora) del permesso d’uso di esplosivi “C” rilasciato il 18 maggio 1984 in base al quale è abilitato a pianificare, eseguire o fare eseguire brillamenti sotto propria responsabilità, rispettivamente a eseguire, secondo un piano allestito da uno specialista qualificato, brillamenti comportanti rischio accresciuto di danno. Per di più, è da considerare esperto qualificato a norma dell’art. 53 cpv. 5 OEspl sulla scorta dell’esperienza personale acquisita durante oltre quarant’anni di attività in cava e che si fonda inoltre su una tradizione familiare tramandata di padre in figlio.
7. Relativamente alle misure di sicurezza adottate dall’imputato, l’unico addebito mosso dal perito ing. __________ riguardava l’assenza di una quinta sentinella appostata a un incrocio della strada secondaria a sud della cava, considerazione peraltro basata sulle indicazioni fornite da __________ in sede di interrogatorio 6 novembre 2002 (verbale, pag. 1).
Dalle dichiarazioni del teste __________ è invero emerso che egli occupava tale posizione, per cui occorre concludere ancorché la questione, come reato a sé stante, non sia oggetto del presente giudizio a causa dell’intervenuta prescrizione - che le norme legali in materia di sicurezza sono state rispettate. La riflessione si impone comunque nell’ottica di un esame globale del comportamento adottato dall’accusato.
È ben vero che in sede di dibattimento l’accusa ha ascritto all’imputato una violazione dell’art. 102 OEspl per aver omesso, trattandosi di brillamento in prossimità di vie di comunicazione o impianti di approvvigionamento pubblici, come strade e linee ad alta tensione, di convenire preventivamente l’operazione con i competenti servizi nel senso della citata norma. Tuttavia tale capo d’imputazione, oltre a non essere contemplato nel decreto d’accusa, per cui un’eventuale sua conferma in questa sede costituirebbe una violazione del principio accusatorio, configura in ogni caso una semplice contravvenzione (prescritta) ex art. 38 LEspl.
8. L’accusa in sede di dibattimento ha poi individuato nel comportamento dell’imputato una violazione delle regole dell’arte per aver clamorosamente sottovalutato il grado di rischio dell’operazione prospettata compilando in modo incompleto la relativa tabella. In particolare, in qualità di responsabile del brillamento, egli ha omesso di indicare il punteggio relativo al genere di mina, rispettivamente utilizzato alcuni parametri inferiori rispetto a quelli scatenti dall’analisi effettuata dai due periti giudiziari (__________, delucidazione della perizia 24 marzo 2004, pag. 27 e seg.; __________, perizia 20 febbraio 2006, pag. 30): egli ha quindi considerato che l’operazione presentava un grado di rischio medio, anziché elevato. L’errato utilizzo della tabella avrebbe, a detta dell’accusa, accresciuto il rischio.
Va anzitutto rilevato che tale addebito non è contemplato nel decreto d’accusa, per cui un’eventuale sua conferma in questa sede costituirebbe una violazione del principio accusatorio. Ciò posto, occorre comunque relativizzare la portata di tale tabella, poiché, come rettamente osservato dall’ing. __________, la stessa ha perlopiù valenza quando ci si trova a operare (per la prima volta) in una cava della quale non si ha una conoscenza specifica, ritenuto che nel caso contrario, come in specie, la relativa compilazione, ancorché obbligatoria, costituisce piuttosto una formalità. Al di là di tale considerazione, va poi detto che la diversa analisi del rischio non ha avuto alcun nesso causale con le proiezioni. In effetti, quand’anche l’accusato fosse giunto allo stesso punteggio dei periti giudiziari, nulla l’avrebbe indotto ad allestire un piano di minamento diverso da quello predisposto che teneva conto delle caratteristiche della roccia e dello scopo perseguito, senza peraltro speculare sui costi dell’operazione. Non va poi disatteso che egli, nella sua veste di responsabile del brillamento, era titolare del necessario permesso d’uso di esplosivi, come richiesto in caso di rischio elevato, ed è pure considerato esperto qualificato.
9. Per quanto riguarda l’asserta omissione di tenere in considerazione i risultati e i dati scaturiti dalla perforazione eseguita dalla ditta __________ AG, si osserva che l’addebito non è fondato, poiché l’accusato ha seguito regolarmente i lavori di perforazione e, al termine degli stessi, ha misurato in loco la lunghezza effettiva di ogni singolo foro adeguando di conseguenza le cariche, come risulta dal piano di perforazione e di carica accluso al verbale di interrogatorio 16 gennaio 2002. Ciò che è conforme a quanto indicato dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (cfr. scritto 29.09.2006). Peraltro non risulta che la ditta esecutrice abbia segnalato problemi particolari.
Il sopralluogo ha poi permesso di appurare che nella parte nord della bancata non si sono più eseguiti fori quando si è giunti nel punto in cui la roccia è maggiormente sfagliata a causa della presenza di “coltellate”.
10. Non ne va diversamente per quanto attiene all’addebito relativo all’omissione di procedere a un rilievo geologico approfondito. I periti, compreso l’ing. __________, sono infatti stati unanimi nell’affermare che tale esame non era obbligatorio e non avrebbe in ogni caso permesso di identificare il foro preesistente, scoperto dal teste __________ successivamente al brillamento durante i lavori di sgombero del materiale roccioso.
Un rilievo - ha precisato l’ing. __________ - avrebbe peraltro avuto senso solo se il geologo incaricato fosse stato anche un esperto di brillamenti. In definitiva, l’esecuzione di un’analisi geologica non avrebbe fornito alcun supporto concreto all’accusato che, forte della sua pluridecennale esperienza, conosceva precisamente le caratteristiche e quindi le asperità della roccia sulla quale aveva iniziato a operare nel 1999 procedendo con i lavori di ripristino e pulizia dei detriti lasciati dai precedenti titolari della cava, al fine di identificare e preparare i banchi da estrarre. Dagli atti emerge inoltre che era in possesso di diverse fotografie fatte prima del brillamento (__________, verbale 6 novembre 2002, pag. 2). Non da ultimo, si osserva che egli ha agito in collaborazione con altro esperto di brillamenti, ossia il figlio __________.
In conclusione, la mancata esecuzione di un rilievo geologico non ha avuto alcun nesso causale con l’evento in esame.
11. Venendo ora al rimprovero principale mosso dall’accusa circa l’asserto sovraccarico di esplosivo, va anzitutto sottolineato che in materia di tecnica di brillamento “a pianoforte” difetta una letteratura specifica; la stessa si basa principalmente sull’esperienza di chi la pianifica e la esegue.
Nella fattispecie concreta, è pacifico che l’accusato disponeva di una onorata e onorevole esperienza (come ricordato dall’accusa).
Ciò premesso, occorre chinarsi sugli aspetti tecnici contenuti nei referti peritali agli atti, ritenuto che l’addebito in questione si fonda su risultanze della perizia e relativo complemento allestiti dall’ing. __________, sostanzialmente contestate dalla difesa a mezzo di referti da lei commissionati.
11.1. L’accusa ha attribuito il sovraccarico di esplosivo all’eccessiva vicinanza dei fori da una parte (0.65 ml, invece dei 2.5-3 ml consigliati) e all’arretramento insufficiente delle cariche rispetto al fronte libero dall’altra, ritenuto un arretramento minimo consigliato di 3 ml. Stando alla tesi dell’ing. __________ - fatta sua dall’accusa - la vicinanza dei fori corti a quelli lunghi ha allungato indirettamente le cariche di questi ultimi provocando un sovraccarico nella parte anteriore del banco roccioso. L’eccessivo quantitativo di esplosivo caricato verso l’uscita dei fori ha avuto quale conseguenza che la mina ha agito a cratere, portando con sé la parte sottostante della roccia, in particolar modo nella zona nord maggiormente fessurata.
La difesa, sulla scorta del parere congiunto degli ing. __________, ha anzitutto evidenziato un’incongruenza nella definizione di “arretramento” fornita dall’ing. __________, il quale ha calcolato la relativa lunghezza sulla base di quella dell’intasamento a partire dal fronte libero, assimilando a torto i due concetti.
Tale censura è stata confermata dal perito giudiziario Dr. __________ che ha sposato la teoria illustrata dall’ing. __________ in sede di istruttoria dibattimentale, il quale ha invece calcolato l’arretramento perpendicolarmente al foro a partire dal baricentro della carica, di modo che la potenza detonante ha agito nel senso della carica.
Inoltre, dall’istruttoria dibattimentale è emerso che i dati di riferimento utilizzati dall’ing. __________ per stabilire l’arretramento minimo di 3 ml dalla superficie libera, si riferivano invero ad altro tipo di brillamento, e meglio a un brillamento a scopo di frantumazione della roccia definito “a ventaglio” (Fächersprengung), con detonazione a tappe e non simultanea delle cariche, ritenuto che solo l’ultima carica detonata era posta orizzontalmente.
11.2. L’ing. __________, caldeggiato dal perito giudiziario __________, ha poi evidenziato che grazie alla detonazione simultanea della cariche un foro non aveva influsso sull’altro, ragione per cui la distanza tra i fori era in realtà irrilevante. Ne segue che quand’anche si fosse proceduto con un’ulteriore suddivisione delle cariche come ipotizzato dall’accusa non si sarebbe ottenuto risultato migliore. La questione si riduce infatti alla quantità di esplosivo utilizzato. In proposito, dalla calcolazione delle singole cariche eseguita dagli ing. __________ (utilizzando due metodi di calcolo correnti) è emerso che il quantitativo specifico di esplosivo utilizzato dall’accusato non era eccessivo, conclusione peraltro confermata anche dal Dr. __________ in sede di istruttoria dibattimentale (in cui ha precisato in questo senso la propria perizia).
Di fronte a tali argomentazioni e censure, il perito giudiziario non ha saputo portare elementi convincenti a discapito della teoria avversa, limitandosi in più occasioni ad asserire di non essere d’accordo con il parere dei colleghi. In altri termini, le perizie di parte hanno messo in dubbio con argomenti esaustivi e pertinenti l’attendibilità di quella dell’ing. __________ in punto alla questione della sovraccarica.
Tale considerazione è rafforzata dal fatto che le argomentazioni fornite dai periti di parte sono sostanzialmente confortate dal referto rassegnato dal Dr. __________. In queste circostanze, per una persona non esperta del ramo, permane un dubbio ragionevole che la teoria avanzata dall’accusa sia corretta.
In proposito, si osserva che le prese di posizione degli emeriti esperti Dott. Ing. __________ e __________ accluse allo scritto 10 ottobre 2006 dell’ing. __________, non possono essere di aiuto alla tesi di quest’ultimo. Esse vanno senz’altro relativizzate, in quanto sono state rilasciate senza che gli esperti abbiano avuto accesso agli atti e senza aver esperito un sopralluogo in loco.
12. Ai fini del presente giudizio, non può essere disattesa la presenza del foro da mina preesistente scoperto durante i lavori di sgombero del materiale brillato e ubicato nella parte centrale del banco roccioso in corrispondenza di una nicchia, dalla quale, a detta del geologo __________, sarebbero potuti provenire i massi di grosso volume ritrovati nel vicino vigneto danneggiato. Secondo il geologo, detto foro potrebbe aver giocato un ruolo determinante nelle proiezioni del materiale roccioso. Ancorché tale tesi appaia meramente di parte - e vada pertanto relativizzata -, si osserva che i periti, compreso l’ing. __________, sono stati unanimi nell’affermare che il foro preesistente non poteva essere individuato con un rilievo geologico, per cui costituisce un fattore imprevedibile, e inoltre potrebbe rappresentare una concausa delle proiezioni. Dal sopralluogo è altresì emerso che i massi proiettati con ogni verosimiglianza non provenivano solo dalla zona nord della bancata, ma anche dalla parte centrale (nel punto della nicchia testé citata) e non si può nemmeno escludere che provenissero dalla zona sud. In queste circostanze diventa difficile stabilire le possibili cause delle proiezioni e il loro ruolo effettivo, né l’accusa ha saputo fornire certezze al riguardo.
Ora, come non è possibile stabilire le diverse concause delle proiezioni e il loro ruolo, non è neppure possibile intravedere una circostanza in cui l’accusato avrebbe gestito in modo scorretto il rischio. Ad analoga conclusione è del resto giunto anche il perito giudiziario Dr. __________, il quale ha più volte asserito che dal punto di vista della tecnica di brillamento l’accusato non ha violato alcuna regola dell’arte. Egli ha poi concluso affermando che proprio le regole dell’arte rispettate dall’accusato non sarebbero in sintonia con le moderne esigenze di sicurezza, ciò che non può evidentemente andare a suo discapito.
In conclusione, da una valutazione oggettiva delle risultanze istruttorie nel loro insieme occorre ammettere che l’accusato, forte della sua lunga esperienza e preparazione, ha tenuto conto delle condizioni in cui si trovava a operare e ha messo in atto tutto quanto poteva essere ragionevolmente richiesto dalle sue capacità e conoscenze, ma ciò non è stato sufficiente per scongiurare la realizzazione del rischio a fronte delle asperità della roccia e di altri fattori non meglio definiti, che l’accusa non ha saputo identificare.
In queste circostanze non si ravvisa nel comportamento dell’accusato alcun elemento suscettibile di disapprovazione, né tanto meno si può ritenere che egli abbia accresciuto il rischio consentito. Allo stato attuale, neppure l’utilizzo di polvere nera, benché comporti un rischio superiore, può essere rimproverato all’accusato, in quanto è comunque lecito. Di conseguenza, non può essergli ascritta alcuna negligenza.
13. Venendo a cadere la prima imputazione, occorre pure prosciogliere l’accusato dal reato di perturbamento di pubblici servizi per negligenza.
14. Trattandosi di sentenza di proscioglimento le spese vanno poste a carico dello Stato.
visti gli art. 225 cpv. 1 e 239 cifra 2 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dalle imputazioni di uso colposo di materie esplosive o gas velenosi e perturbamento di pubblici servizi per negligenza per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2001/2004 del 7 giugno 2004, con l’aggiunta odierna.
carica le spese allo Stato.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Procuratore pubblico AINQ 1, ACCU 1, Avv. DI 1, CIVI 1, CIVI 2, CIVI 3, Avv. PR 1, Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 500.00 tassa di giustizia
fr. 69'100.00 spese giudiziarie
fr. 685.00 testi
fr. 70'285.00 totale