Incarto n. 10.2004.20 DA 3273/2003
Bellinzona 7 aprile 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
__________ ___________ -__________ __________, difeso da: __________
prevenuto colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione,
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________ __________ alla velocità di 168 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio __________ così come consentito dalle apposite direttive federali in materia, malgrado il vigente limite di 120 Km/h;
fatti avvenuti a __________, autostrada A2, il 30 novembre 2002;
reato previsto dall'art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, 4a cpv. 1 lett. d ONC;
perseguito con decreto d'accusa del __________ 2003 n. DA __________/__________ del ___________ che propone la condanna:
1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro tre mesi, ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
viste sia l'istanza di restituzione del termine per interporre opposizione al decreto d'accusa, inoltrata dal difensore in data 4 dicembre 2003 con contestuale opposizione al medesimo, sia la decisione 30 gennaio 2004 di questa Pretura con cui la stessa è stata accolta;
indetto il dibattimento 7 aprile 2004, al quale hanno partecipato l'imputato, __________ __________, ed il difensore, lic. iur. __________ __________, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d'accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non contesta i fatti oggetto del presente procedimento, ma ritiene la pena detentiva proposta dal Procuratore pubblico eccessiva e contraria a qualsiasi prassi giudiziaria e dottrinale. Chiede che ci si astenga pertanto da una sua conferma e postula nel contempo una massiccia riduzione della pena pecuniaria. Rileva infine che il suo assistito è incensurato e ha sempre tenuta buona condotta;
sentito da ultimo l'accusato, il quale riconosce l'errore e chiede una condanna proporzionale al reato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E' il signor __________ __________ autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DA n. __________/__________del __________ 2003?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 48, 63 CPS; 27 cpv. 1, 32 cpv. 2e3e 90 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. d ONC; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara __________ __________
autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,
__________
condanna ___________
1. alla multa di fr. 2'000.--;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, __________,
e a: Comando della Polizia cantonale, __________,
Sezione esecuzione pene e misure, __________,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,
Sezione della circolazione, __________,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ___________
fr. 2'000.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 2'450.00 totale