Incarto n. 10.2004.2/CEG DA 4265/2003
Bellinzona 25 marzo 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
__________ _________
prevenuto colpevole di danneggiamento,
per avere, in data __________ __________ 2003, intenzionalmente deteriorato due vasi di fiori di proprietà di __________ __________ facendoli cadere al suolo da un'altezza di 1.5 metri;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 144 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del __________ __________ 2003 no. DA __________/__________ del __________ che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 200.--. 2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--. 3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno se limputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall'accusato in data 19 dicembre 2003;
indetto il dibattimento __________ __________ 2004, al quale è comparso l'accusato personalmente, assistito dal proprio difensore avv. __________ __________, __________, mentre il Sost. Procuratore pubblico con lettera _________ /_________ __________ 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; la parte civile __________ __________, __________, non si è presentato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
notificata alle parti l'accusa di danneggiamento di poca entità ai sensi dell'art. 144 CP in relazione all'art. 172ter CP;
sentito il difensore il quale ha postulato che il reato venisse derubricato a danneggiamento di poca entità ai sensi dell'art. 144 CP in relazione all'art. 172ter CP, atteso peraltro che i vasi in sé, di materiale plastico, non sono rimasti minimamente danneggiati, ma che solo il contenuto di fiori e terra si è rovesciato. Di conseguenza egli ha chiesto dal un lato una riduzione della pena, dall'altro che non si procedesse all'iscrizione a casellario giudiziale;
da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E' __________ __________ autore colpevole di danneggiamento, per avere, in data ____________________ 2003, intenzionalmente deteriorato due vasi di fiori di proprietà di __________ __________ facendoli cadere al suolo da un'altezza di 1.5 metri?
1.1. Può trovare applicazione l'art. 172ter CP (reato di poca entità)?
2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 49 cifra 3 e 4, 106 cpv. 3, 144 cpv. 1, 172ter CP ; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1., 1.1. e 2, negativamente al quesito posto sub 3;
dichiara __________ __________,
autore colpevole di danneggiamento di poca entità (art. 144 cpv. 1 in relazione con l'art. 172ter CP) per i fatti compiuti a __________ il ____________________ 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA __________/__________del ____________________ 2003;
condanna __________
1. alla multa di fr. 100.-- (cento);
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento), per complessivi fr. 300.-- (trecento);
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Distinta spese a carico di _________ _________
fr. 100.-- multa
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 400.-- totale
Il giudice: Il segretario: