Incarto n. 10.2004.179/bep DA 1671/2004
Bellinzona 28 settembre 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Paola Belloli-Ducoli in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1 (difeso da: DI 1 )
prevenuto colpevole di 1. impedimento di atti dell'autorità
per avere, a __________ il 19.3.2004, a bordo dell'autoveicolo marca "VW Golf" targato TI __________, omesso di arrestarsi ad un controllo di Polizia, invertendo il senso di marcia dandosi alla fuga, impedendo in tal modo agli agenti di Polizia di compiere un atto che entrava nelle loro attribuzioni;
2. grave infrazione alle norme della circolazione
per avere, nelle circostanze di cui al punto 1, circolato con l'autovettura sopraccitata da __________ a __________, sotto l'influsso di sostanze stupefacenti (marijuana e cocaina) mischiate con bevande alcoliche, ad alta velocità, con i fari spenti ed omettendo di osservare un segnale di stop, assumendosi il rischio di cagionare un serio pericolo per la sicurezza altrui;
3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, acquistato a Lugano il 18.3.2004, 2 bolas di cocaina per fr. 40.-, consumate il 18 ed il 19.3.2004,
nonché fumato una "canna" (marijuana) il 19.3.2004 e consumato durante l'anno precedente quest'ultima data ca. gr. 15 di marijuana, coltivata privatamente a domicilio;
reati previsti dagli art. 286 CP, 90 cifra 2 LCS e 19a cifra 1 LStup, richiamati gli artt. 26, 27, 31 LCS e 68 cifra 1 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 1671/2004 di data 10 maggio 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 400.--;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 12 maggio 2004 dall'accusato;
indetto il dibattimento 28 settembre 2004, al quale sono comparsi l'accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con scritto 16 agosto 2004 ha rinunciato a intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale sottolinea che l'accusato ha ammesso i fatti ed ha dimostrato di pentirsi per quanto successo; non si oppone alla pena come tale ma chiede che il periodo di prova sia limitato a due anni;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. impedimento di atti dell'autorità
1.2. grave infrazione alle norme della circolazione
1.3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 286 CP, 90 cifra 2 LCS e 19a cifra 1 LStup, richiamati gli artt. 26, 27, 31 LCS; 63, 68 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1,
autore colpevole di impedimento di atti dell'autorità, grave infrazione alle norme della circolazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1671/2004 del 10 maggio 2004;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.-;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 400.00 spese giudiziarie
fr. 600.00 totale