Incarto n. 10.2004.172/pg __________
Bellinzona 17 settembre 2004
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per giudicare
_ACCU1 difeso da: _DIFE1
prevenuto colpevole di 1. ripetuta calunnia
per avere,
a Bellinzona e Lugano,
in data 7 marzo 2001 e 17 marzo 2004,
comunicando con terzi e sapendo di dire cosa non vera,
reso sospetta la __________ SA di condotta disonorevole rispettivamente di altri fatti lesivi della sua reputazione,
e meglio per avere
1.1 a Bellinzona in data 7 marzo 2001,
mediante scritto di uguale data trasmesso al Presidente del CdS On. __________ __________, incolpato o reso sospetta la __________ SA di fatti di rilevanza penale e quindi di condotta disonorevole, in particolare con le seguenti affermazioni: "… abbia agevolato la __________ __________ __________ __________, depistando ed insabbiando il mio caso e, di conserva, i reati commessi dalla __________ ", "la __________ ha ordinato, il 7.1.1985, al Procuratore __________, di estendere anche contro il sottoscritto le imputazioni elevate contro un loro Dirigente e di emettere contro di me un mandato di Cattura Internazionale", "… finalizzata al mio sequestro. I cui mandanti (Dichiarato dal malavitoso Italiano __________ dopo il suo arresto e provato dalla Polizia Italiana) dovevano essere ricercati all'interno della __________ " ecc.;
1.2 a Lugano in data 17 marzo 2004,
mediante scritto trasmesso all'UE, Lugano in allegato alla domanda di esecuzione alla base del PE __________ emesso nei confronti della __________ SA in data 17.03.2004, incolpato o resa sospetta la __________ SA di fatti di rilevanza penale e quindi di condotta disonorevole, in particolare con le seguenti affermazioni: "per aver ordinato, alla allora PP __________, di associarmi ai reati commessi da un suo Direttore e di emettere nei miei confronti un mandato di cattura internazionale. Ordine basato (a loro dire) su una fantomatica relazione (….) emessa su precise disposizioni della Dirigenza __________ dal mendace Direttore Esteri __________ e infarcita di illazioni, invenzioni e falsità", "il criminale ordine impartito dalla __________ SA ha fatto di me, per 15 anni, un ricercato internazionale (….)", "per aver, tramite un suo/suoi funzionari istigato, offrendo un compenso di 300'000 dollari, i malavitosi __________ e l'Avvocato __________ (….) a rapirmi in Italia", "per aver esercitato per 15 anni pressioni sulla Magistratura Ticinese affinché la mia Vicenda non sfociasse mai nella verità e nella chiarezza", ecc…;
e ciò pur essendo a conoscenza del decreto di abbandono 08.01.1987 del Procuratore Pubblico __________ emesso nei confronti di responsabili e legali della __________ SA da lui accusati di denuncia mendace risp. sviamento della giustizia, falsa testimonianza e diffamazione;
reato previsto dall'art. 174 cifra 1 CP; richiamati gli art. 18, 48, 55, 62 e 63;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa n. __________ di data 21 aprile 2004 del _AINQ1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 800.-.
2. Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di
prova di 3 (tre) anni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.-.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 10 maggio 2004 dall'accusato;
indetto il dibattimento 17 settembre 2004, al quale sono comparsi l'accusato personalmente, il suo difensore e i patrocinatori della parte civile;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il patrocinatore di parte civile, il quale chiede la conferma integrale del decreto di accusa e l'assegnazione alla parte civile, a titolo di risarcimento per spese legali sostenute in ambito penale, di fr. 30'000.-;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito, in quanto egli ritiene ancor oggi corrette e provate le affermazioni contenute negli scritti in esame e sostiene peraltro che il decreto di abbandono 8.1.1987 non ha forza di cosa giudicata; afferma che l'accusato ha agito in stato di necessità per difendere il suo patrimonio; in subordine chiede che il reato di cui al punto 1.1 venga dichiarato prescritto e quello di cui al punto 1.2 che venga dichiarato improcedibile dal momento che è un reato a querela di parte, mentre invece nell'evenienza concreta è stata presentata una denuncia. Protesta inoltre spese e ripetibili.
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se _ACCU1 è autore colpevole di calunnia per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Se egli ha agito in stato di necessità.
3. Se per i fatti del 7 marzo 2001 è intervenuta la prescrizione.
4. Sulla pena e sulle spese.
5. Se deve essere comminata la pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero e per quale periodo.
6. Se deve essere accolta la pretesa di parte civile SA che chiede un risarcimento di franchi 30.000.letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. L'accusato, nato nel ____________________ alla fine degli anni '70, era cliente della filiale di __________ della __________ (in seguito __________ SA) diretta da __________; quest'ultimo fu arrestato nel 1984 e condannato il 18 marzo 1986 dalla Corte delle Assise criminali di Lugano per malversazioni a danno dei clienti della banca che causarono, a seguito di investimenti effettuati in Argentina, un buco di svariati milioni di franchi.
Sotto inchiesta finì anche il qui accusato _ACCU1 che nell'operazione sudamericana sopra evocata divenne anche socio di __________ (cfr. verbale di interrogatorio di __________ del 18.12.1984), persona con la quale è sempre rimasto in contatto, come desumibile dagli atti.
_ACCU1 però essendo all'epoca latitante all'estero, non potè essere interrogato, né catturato sulla base dell'ordine di arresto internazionale emesso il 18 gennaio 1985 dall'allora sostituto Procuratore Pubblico della giurisdizione sottocenerina __________.
2. A seguito dell'ordine d'arresto di cui sopra, postulato anche dai legali della banca in questione, _ACCU1 il 9 dicembre 1986, pur essendo sempre latitante, denunciò - in relazione ai fatti menzionati - i rappresentanti della __________ SA per sviamento della giustizia, denuncia mendace, falsa testimonianza e diffamazione; l'inchiesta sfociò in un decreto di abbandono emesso dal ministero pubblico in data 8 gennaio 1987.
Poco tempo dopo, più precisamente il 28 gennaio 1987, _ACCU1inoltrò una denuncia nei confronti di __________ __________, __________ __________ ed un ignoto funzionario della __________ SA per tentato sequestro di persona ed estorsione; l'inchiesta si concluse con un decreto di abbandono emesso il 13 febbraio 1987, poi confermato dalla Camera dei ricorsi penali in data 7 maggio 1987.
Il 29 marzo 2000 l'imputato chiese mediante petizione proposta direttamente in appello la condanna della __________ SA al pagamento di oltre 200 milioni di franchi per i fatti di cui sopra; la causa, dopo essere approdata anche al Tribunale federale, si concluse il 16 maggio 2001 con un decreto del Tribunale di Appello che, constatato il mancato versamento dell'anticipo per tasse e spese giudiziarie, dichiarò irricevibile la petizione.
Infine il 19 novembre 2001 _ACCU1inoltrò alla Pretura di Bellinzona un'ulteriore petizione contro la __________ SA e contro la Repubblica e Cantone del Ticino tendente ad un risarcimento plurimilionario per i fatti già descritti e succedutisi nel tempo a far stato dal presunto ordine impartito dalla banca alla magistratura nel lontano 1985.
3. Con decreto di accusa del 21 aprile 2004 il procuratore pubblico ha ritenuto _ACCU1autore colpevole di ripetuta calunnia per avere a Bellinzona e Lugano, in data 7 marzo 2001 e 17 marzo 2004, comunicando con terzi e sapendo di dire cosa non vera, reso sospetta la __________ SA di condotta disonorevole rispettivamente di altri fatti lesivi della sua reputazione, e ciò pur essendo a conoscenza del decreto di abbandono 8.1.1987 del sostituto Procuratore Pubblico Sottocenerino emesso nei confronti di responsabili e legali della _________ SA da lui accusati di denuncia mendace rispettivamente sviamento della giustizia, falsa testimonianza e diffamazione.
4. Ai sensi dell'art. 174 cifra 1 CP chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei e chiunque, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, è punito a querela di parte con la detenzione o con la multa.
5. Preliminarmente si rileva come l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa per i fatti relativi al 7 marzo 2001 non merita accoglimento, nonostante il fatto che occorre applicare nella fattispecie, essendo lex mitior, l'art. 178 vCP che prevedeva la prescrizione dell'azione penale per i delitti contro l'onore in due anni.
Secondo la difesa il reato in questione è prescritto il 15 aprile 2004, cioè pochi giorni prima dell'emanazione del decreto di accusa; tuttavia da un attenta lettura dei documenti agli atti si osserva che, dopo l'interrogatorio dell'accusato per via rogatoriale il 15 aprile 2002, vi sono stati altri atti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 72 vCP, con particolare riferimento agli atti 21 e 22 dell'incarto penale.
Di conseguenza, per i motivi evidenziati, si dovrà entrare nel merito delle accuse formulate dal Procuratore pubblico riguardo al primo reato a carico dell'accusato.
6. Per quanto attiene alla seconda eccezione sollevata durante il dibattimento e relativa all'improcedibilità per il secondo reato, per il fatto che la parte civile ha inoltrato una denuncia penale invece di una querela penale, si segnala come l'applicazione dell'art. 68 del CPP non è caratterizzata da un eccessivo formalismo; per prassi consolidata chi inoltra una denuncia al posto di una querela non è pregiudicato nei suoi interessi, tanto è vero che nessuno - e nemmeno il Procuratore pubblico nell'evenienza concreta - si formalizza più di tanto su questo aspetto particolare del diritto processuale ticinese, ritenuto che ai fini pratici, nulla muta alla sostanza dei reati che non sono di azione pubblica.
Ciò che conta è l'espressione della volontà che qualcuno venga perseguito dalla magistratura per i fatti segnalati, cosa che è avvenuta nella pratica in esame.
7. Innanzitutto si rileva come è acquisito e del resto non contestato che anche una persona giuridica, in casu la _________ SA, può essere lesa nel suo onore ai sensi dell'art. 174 CP.
Altrettanto pacifico è il fatto che il _ACCU1ha scritto le due lettere in questione, cosa del resto ammessa durante il processo.
Occorre ora stabilire se i presupposti oggettivi e soggettivi della calunnia siano dati nell'evenienza concreta.
7a. Per quel che riguarda il concetto di terzo appare chiaro - non essendo nemmeno eccepito dalla difesa che l'allora Presidente del Consiglio di Stato _________ , destinataria della lettera 7 marzo 2001, debba essere considerata un terzo ai sensi della predetta legislazione, così come i funzionari dell'ufficio esecuzione di Lugano che hanno ricevuto lo scritto allegato al PE inoltrato il 17 marzo 2004; in effetti anche le autorità ricadono sotto la qualifica di persona terza.
Abbondanzialmente si aggiunge che non ci si esprime sulle svariate copie della lettera 7 marzo 2001 che sono state inviate a diverse persone fisiche e giuridiche (cfr. allegati all'act.1), in quanto esulano dal decreto di accusa.
Per quanto attiene all'incolpare o render sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei si ritiene - alla luce delle lettere citate, i cui estratti salienti vengono riportati nel decreto di accusa - che non vi sono dubbi sul fatto che le asserzioni ivi contenute sono lesive dell'onore e della reputazione della _________ SA, cosa del resto non contestata espressamente dalla difesa in occasione del pubblico dibattimento.
Infine, per i motivi che verranno esposti in seguito, si ritiene che l'accusato sapeva di dire cosa non vera quando scrisse le missive in questione.
8a. In merito all'asserzione secondo cui la _________ SA, per il tramite del proprio legale avv. _________, avrebbe ordinato il 7 gennaio 1985 al Procuratore pubblico di arrestare il qui imputato si osserva che da tale lettera non si evince assolutamente qualcosa del genere (cfr. Doc. A, prodotto dalla difesa prima del dibattimento): in effetti dalla lettura di tale scritto, che precisa le circostanze ed elenca i motivi della richiesta, si evince in sostanza la domanda della _________ SA di "estendere per i titoli di reato sopracitati l'azione penale del procedimento __________ anche contro il signor _ACCU1_ACCU1, e in caso che egli non fosse cittadino argentino, di domandarne l'estradizione tramite le autorità diplomatiche svizzere o con l'ausilio di un mandato di cattura internazionale" (cfr. ibidem, pag.5).
Si tratta di una semplice segnalazione di fatti con la richiesta di intervento; tali scritti sono usuali per quel che concerne il nostro ordinamento giuridico in quanto avvengono quotidianamente e non sono certo da considerare alla stregua di un ordine impartito alla magistratura penale di agire in un determinato modo.
L'affermazione secondo cui la sostituta Procuratrice pubblica sottocenerina pro tempore, avv. __________, si sia lasciata ordinare da una parte gli atti istruttori che avrebbe dovuto compiere è assolutamente fuori luogo e nemmeno è desumibile dagli atti; la circostanza che abbia reagito nel giro di due settimane emettendo l'ordine di arresto internazionale nei confronti di _ACCU1è dovuto al fatto che quest'ultimo era già oggetto di inchiesta -come si evince dal verbale di interrogatorio di _________ del 18.12.1984 - e c'erano degli elementi indiziari a suo carico, tanto è vero che nella sentenza emanata nel 1986 contro _________ c'è un passaggio che dimostra anche il coinvolgimento effettivo di _ACCU1nella vicenda. Infatti, pur senza voler giudicare in questa sede tali conclusioni, si evince dalla documentazione prodotta che _________ fu condannato per " ripetuta truffa commessa fra il 1979 e il novembre 1984 a __________, presso la locale agenzia della __________), di cui era gerente, agendo talora singolarmente, talora in correità con tale _ACCU1, __________, cittadino italiano, latitante[…]" (cfr. Risposta della _________ del 19.8.2002 nella causa civile davanti alla Pretura di Bellinzona, pag. 6 e 7, che riporta un passaggio della sentenza penale del 1986).
8b. A prescindere da queste considerazioni occorre ora analizzare il decreto di abbandono 8.1.1987 emesso dal Ministero pubblico, a seguito della denuncia del qui accusato, nei confronti dei rappresentanti e dei legali della __________ SA per sviamento della giustizia, denuncia mendace, falsa testimonianza e diffamazione. Dallo stesso si evince in particolare che "nel caso in esame, il procedimento penale pendente presso la nostra procura contro _ACCU1 è stato avviato a prescindere (o comunque indipendentemente) dalla lettera 7.1.1985 dell'avv. __________ " (cfr. act.1, allegato 10, pag.6)
Di conseguenza _ACCU1sapeva a far stato dal 1987 - cosa che del resto ha ammesso nel corso del dibattimento del decreto di abbandono e dei suoi contenuti.
Il decreto di abbandono è un atto formale nel quale si danno per acquisiti determinati fatti e in particolare nell'evenienza concreta venivano scagionate tutte le persone coinvolte dalle accuse di _ACCU1_ACCU1; a questo atto non ne sono seguiti altri che modificavano la situazione accertata e di questo l'accusato ne era al corrente.
8c. Abbondanzialmente si rileva come, a seguito della segnalazione fatta da _ACCU1nel dicembre 1994 in relazione all'operato dei magistrati penali nella vicenda che lo ha visto coinvolto, il 19.6.1995 è stato pronunciato il non luogo a procedere nei confronti del __________, l'allora sost. PP _________ e il GIAR pro tempore __________; tale atto - confermato del resto dalla decisione 20.11.1996 della CRP che ha respinto l'istanza di promozione dell'accusa presentata dal qui imputato - ha indotto il Consiglio della Magistratura, in data 4 maggio 1998, a non dar seguito all'avvio di una procedura disciplinare, essendo la stessa manifestamente infondata, nei confronti dei predetti magistrati _________ e __________, ritenuto che nel frattempo il PG era deceduto (cfr. act.1, allegato 9, pag.1 e seguenti).
8d. Alla luce di tutte le considerazioni espresse si giunge pertanto alla conclusione che _ACCU1, per quel che riguarda questi aspetti contenuti nella lettera 7 marzo 2001 indirizzata a _________ e in quella 17 marzo 2004, sapeva di dire cosa non vera; in particolare l'accusato sapeva di non poter dire che la _________ SA aveva dato ordini alla magistratura e depistato o insabbiato le indagini.
9a. Per quanto attiene alle asserzioni dell'accusato relative al rapimento che sarebbe stato ordito nei suoi confronti dalla _________ SA, per il tramite di propri funzionari, si osserva che tale vicenda risale al 1986, allorquando in Italia _________ , a seguito di una perquisizione domiciliare, fu trovato in possesso di armi da fuoco, passaporti e documenti falsificati e perfino di catene. Interrogato sui motivi per i quali detenesse una determinata arma da fuoco disse che gli era stata affidata dall'avvocato _________ di Lugano e riferì "di un progettato rapimento di _ACCU1, progetto al quale nemmeno il _________ sarebbe stato estraneo" (Doc. H prodotto dalla difesa prima del dibattimento, sentenza del Tribunale di Pisa del 28.11.1986, pag. 4).
In corso d'inchiesta il _________ rivelò inoltre che "_ACCU1__________, campione di motonautica e imbroglione di alto bordo, aveva truffato di ben 20 milioni di dollari una __________, con la complicità del direttore della stessa" e che "durante l'estate un funzionario della banca truffata […] gli aveva detto che, se fosse riuscito ad appurare dove il _ACCU1avesse messo i soldi, si sarebbe guadagnato un compenso di 300'000 dollari" (cfr. ibidem, pag. 5 e 6).
Dalla sentenza si evince che il __________, allettato da questa prospettiva progettò, in accordo con _________ , di sequestrare _ACCU1 per sapere dove fossero i soldi; senonché il tentativo di rapimento fallì.
Entrambi furono condannati dal Tribunale di Pisa, mentre da una attenta lettura della sentenza menzionata si evince unicamente - sulla base delle dichiarazioni del _________ - che un funzionario di "una __________ " (il nome della __________ non è mai stato fatto con precisione) ha al massimo promesso un compenso per ottenere delle informazioni sul luogo dove fossero i soldi, cosa peraltro mai dimostrata. In ogni caso da nessuna parte emerse che la _________ SA ordì il sequestro di _ACCU1, o quantomeno fu coinvolta nella vicenda (cfr. ibidem).
9b. Come già riportato supra (cfr. consid. 2) il 28 gennaio 1987, _ACCU1inoltrò una denuncia nei confronti di _________ , _________ ed un ignoto funzionario della _________ SA per tentato sequestro di persona ed estorsione; l'inchiesta si concluse con un decreto di abbandono emesso il 13 febbraio 1987, poi confermato dalla Camera dei ricorsi penali in data 7 maggio 1987.
9c. Per tutti i motivi espressi di deve giungere alla conclusione che _ACCU1nelle due lettere oggetto del decreto di accusa sapeva di dire cosa non vera anche per ciò che riguarda l'aspetto relativo al rapimento; in particolare l'accusato sapeva di non poter dire che la __________ SA aveva ordito il suo sequestro e nemmeno che i mandanti di quel rapimento dovevano essere ricercati all'interno della _________ SA.
10. Alla luce di tutte le argomentazioni addotte l'imputato deve essere condannato per ripetuta calunnia.
11. Quo allo stato di necessità, che secondo la difesa avrebbe costretto l'imputato ad agire mediante le lettere in oggetto per interrompere la prescrizione, si osserva come l'art. 34 cpv. 1 CP non può essere applicato alla fattispecie in esame.
In effetti per far valere i propri diritti non era necessario agire mediante calunnia; in particolare per avviare una procedura esecutiva non si deve neppure spiegare in estenso i motivi del credito che si ritiene di vantare, bastando un'indicazione generica.
Al riguardo si fa notare che lo stato di necessità può essere evocato unicamente se la messa in pericolo imminente di un bene protetto dal diritto penale non è altrimenti evitabile, fatto questo che non è sicuramente dato nell'evenienza concreta.
12. Per quel che concerne la commisurazione della pena, la richiesta del Procuratore pubblico risulta correttamente commisurata alla gravità del reato e alla colpa dell'imputato per quanto concerne la multa, che di conseguenza va confermata.
Invece per quanto attiene alla pena accessoria, pur sospesa condizionalmente, dell'espulsione dal territorio elvetico per un periodo di tre anni si rileva come tale richiesta non può trovar seguito, dal momento che l'accusato non è stato condannato alla detenzione o alla reclusione.
13. Infine la richiesta della parte civile tendente ad ottenere, a titolo di risarcimento per spese legali sostenute in ambito penale, l'importo di fr. 30'000.- non può trovare accoglimento per il fatto che la __________ SA non si è opposta al decreto di accusa; per le sue pretese è pertanto rinviata al foro civile.
visti gli art. 174 cifra 1 CP ; richiamati gli art. 18, 48, 55, 62 e 63; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara _ACCU1,
autore colpevole di calunnia per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. _________ del 21 aprile 2004;
condanna _ACCU1,
1. Alla multa di fr. 800.-.
2. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
rinvia la parte civile al competente foro civile per ciò che concerne la sua pretesa.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di _ACCU1
fr. 800.00 multa
fr. 600.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 1600.00 totale