Incarto n. 10.2004.162/fl DA 1565/2004
Bellinzona 18 maggio 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di cancelliere, per giudicare
_ACCU1 difeso da: DUF1
prevenuto colpevole di 1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, ripetutamente venduto a tossicomani vari, un quantitativo complessivo di 7 "bolas" di cocaina;
reato previsto dall'art. 19 cifra 1 LStup;
fatti avvenuti a __________ e a __________ fra il mese di ottobre 2002 e il mese di agosto 2003;
2. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, ripetutamente ricevuto e acquistato per il suo consumo personale, un quantitativo imprecisato di marijuana;
reato previsto dall'art. 19a cifra 1 LStup;
fatti avvenuti a __________ e a __________ fra il mese di luglio 2003 e il 23 aprile 2004;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 1565/2004 di data 3 maggio 2004 del _AINQ1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da espiare. 2. Alla revoca della sospensione condizionale concessa alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni decretata con decisione del Ministero pubblico di Bellinzona il 18 novembre 2003. 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--. 4. Ordina la confisca e la distruzione di 1.9 gr. di marijuana e la confisca di un telefono cellulare marca Siemens con relativa carta, sequestratagli dalla polizia il 23 aprile 2004. 5. Ordina parimenti la devoluzione allo Stato di CHF 140.-- sequestratigli dalla polizia il 23 aprile 2004;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 4 maggio 2004 dall'accusato;
indetto il dibattimento 18 maggio 2004, al quale sono comparsi l'accusato personalmente, il suo difensore, l'interprete francese signora __________ mentre il Procuratore pubblico con lettera 15 marzo 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dall'imputazione di infrazione alla LF sugli stupefacenti e una riduzione della pena, da sospendere, per la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti; postula altresì che non venga revocata la sospensione dell'espulsione, che non si proceda a confische e che non vengano addebitate spese procedurali;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se __________ è autore colpevole di:
1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
1.2. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per i fatti compiuti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere ordinata revoca della sospensione condizionale concessa alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni decretata dal Ministero pubblico di Bellinzona il 18 novembre 2003.
4. Se deve essere ordinata la confisca e la distruzione di 1.9 gr. di marijuana e la confisca di un telefono cellulare marca Siemens con relativa carta, sequestratagli dalla polizia il 23 aprile 2004.
5. Se deve essere ordinata la devoluzione allo Stato di CHF 140.-- sequestratigli dalla polizia il 23 aprile 2004.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19 cifra 1 e 19a cifra 1 LStup; 41, 55, 58 e 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara __________,
autore colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti e ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti a __________ e __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1565/2004 del 3 maggio 2004.
condanna _ACCU1
1. alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da espiare;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.
revoca la sospensione condizionale concessa alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni decretata dal Ministero pubblico il 18 novembre 2003.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall' art. 80 CP.
ordina la confisca e la distruzione di 1.9 gr. di marijuana e la confisca di un telefono cellulare marca Siemens con relativa carta, sequestratagli dalla polizia il 23 aprile 2004.
ordina la devoluzione allo Stato di CHF 140.-- sequestratigli dalla polizia il 23 aprile 2004.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, Piazza Governo, 6501 Bellinzona.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: Il cancelliere:
Distinta spese a carico di _ACCU1
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 350.- totale